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Sentenza — n. 13605/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order due to absolute nullity from failure to notify defendant and counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13605/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order issued by the Naples Court, which had revoked the suspended sentence of Francesco Marchiafava. The defendant argued that the order was null because the court failed to notify him of the hearing date, as he had moved residences and the official only attempted service at his old address. The court ruled that the omission to notify both the interested party and their defense counsel constitutes an absolute nullity in execution proceedings, requiring the case to be retried with proper service.

Regesto Legislator

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Art. 336 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: The omission to notify the interested party and their defense counsel of the hearing date in execution proceedings constitutes an absolute nullity of general character, detectable ex officio at any stage, which invalidates the contested order.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution proceedings absolute nullity omission of notice defense counsel notification suspended sentence revocation procedural defect annulment with remand notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 c.p.p.
Art. 640 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro
Come emerge dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv.
Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso
Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha
280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv.
Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone
Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.250997).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marchiafava Francesco nato a Napoli il 14/09/1960 avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di Napoli esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del Consigliere Eva Toscani, letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Gialuigi Pratola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Francesco Marchiafava con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 giugno 2009, irrevocabile il 26 luglio 2015, per inadempimento degli obblighi imposti.

2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gallo, ed eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa citazione dell'interessato. L’udienza del 17 aprile 2024 era stata celebrata previa dichiarazione di assenza di Marchiafava, senza svolgere alcuna verifica della correttezza della notifica a questi dell’avviso di fissazione dell’udienza. La notifica, invero, tentata alla via Nazario Sauro n. 11 in Giuliano in Campania, non era giunta a buon fine, risultando il condannato sconosciuto a tale indirizzo, perché emigrato nel Comune di Ercolano nel 2016, come si legge nel verbale di vane ricerche redatto dalla Polizia Municipale e dalla scheda anagrafica del Comune di Giuliano in Campania, allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza.

Nessun tentativo di notifica era effettuato in Ercolano, mentre la notifica era effettuata esclusivamente al difensore di ufficio, avv. Lucia Esposito, erroneamente indicata nel verbale di udienza quale difensore di fiducia; nessuna nomina era fatta da Marchiafava per il procedimento di esecuzione, laddove nel giudizio di merito egli era assistito dal difensore fiduciario avv. Gallo. Si sarebbe realizzata una nullità che travolgerebbe il provvedimento impugnato.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, con requisitoria scritta pervenuta l’11 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano appresso.

2. Come emerge dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), l'ufficiale giudiziario tentò di notificare l'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale al D'Alfonso presso l'indirizzo di via Nazario Sauro n. 11 in Giuliano in Campania, ciò che non fu possibile da informazioni assunte in loco il destinatario risultava trasferito in Ercolano. Nondimeno, in quel Comune non fu tentata alcuna notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale, che, quindi, non fu portata a conoscenza dell'interessato.

3. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omessoavviso, tanto all'interessato quanto al difensore di fiducia, della data diudienzaè causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessacitazione dell'imputatoe del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (sul primo aspetto si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso, Rv. 280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; sul secondo cfr. Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.250997). Tale nullità travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio.

4. In conclusione, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugna