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Sentenza — n. 13513/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order denying continuation due to insufficient reasoning on criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Terni execution court's order denying the request for criminal continuation. The defendant argued that evidence from a justice collaborator proved the drug trafficking was ideated upon his entry into the criminal group. The court found the lower court's reasoning assertive and lacking logical coherence regarding the unity of criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The identity of criminal intent requires that fine crimes were planned at the time of joining the criminal organization, and a mere lack of explicit planning does not preclude continuation if the crime is contextually linked to the organization's activities.

Parole chiave

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criminal continuation unity of criminal intent mafia association drug trafficking execution order annulment logical reasoning criminal organization crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Gerardo De Leo, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Nel motivo unico, illustrato da successiva memoria, il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., nonché l'assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
La settima sezione penale di questa Corte, assegnataria originaria del ricorso, ha rimesso gli atti, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Gerardo De Leo, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv.
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia
279430-01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Leo Gerardo, nato a Napoli il 22/07/1987 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 del Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Gerardo De Leo, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione: - ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (dal 2009, con condotta duratura) e di estorsione, consumata e tentata (anni 2015 e 2016), definitivamente accertati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20 giugno 2019, e in tale sede già ritenuti espressivi di un medesimo disegno criminoso, da un lato; - al reato di cessione di sostanza stupefacente (8 ottobre 2009), oggetto della sentenza di applicazione concordata della pena pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania il 15 giugno 2009, dall'altro. Secondo il giudice dell'esecuzione mancavano indici esteriori significativi di una programmazione unitaria comune al reato associativo e a quello in materia di stupefacenti, non essendo sufficiente a delinearla il solo fatto che il secondo crimine fosse da considerare un reato fine del sodalizio di tipo mafioso.

2. Gerardo De Leo ricorre per cassazione avverso tale decisione reiettiva, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico, illustrato da successiva memoria, il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., nonché l'assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, se è pur condivisibile l'assunto che non possa automaticamente rientrare, all'interno della continuazione, ogni reato commesso in un contesto associativo, nel caso di specie vi sarebbe la prova - risalente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mariano Grimaldi, suo principale accusatore nel processo napoletano - non solo del nesso teleologico, ma dell'ideazione della condotta di spaccio risalente, almeno per linee generali, al momento, coevo, del suo ingresso nel sodalizio criminale.

3. La settima sezione penale di questa Corte, assegnataria originaria del ricorso, ha rimesso gli atti, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., per la trattazione nelle forme ordinarie, non ravvisando ipotesi di inammissibilità. Il ricorso è stato quindi esaminato e deciso nella camera di consiglio odierna della prima sezione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. L'ordinanza impugnata muove dall'esatto principio di diritto, secondo cui l'identità di disegno criminoso è configurabile solo tra il reato associativo e quei reati fine che, oltre a rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e/o ad essere finalizzati al rafforzamento del medesimo, siano stati anche programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso del reo nel sodalizio stesso (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369-01;

Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01). Tuttavia, nel declinare il principio con riferimento al caso di specie, il giudice di merito esclude l'originaria programmazione comune con motivazione totalmente assertiva ed aprioristica, omettendo di attribuire adeguato peso ad un elemento probatoriamente significativo, quale l'evidente contestualità tra l'affiliazione camorristica del Di Leo e la consumazione del reato fine, rilevante come contributo iniziale alla realizzazione del piano criminoso associativo.

Né il giudice a quo si confronta con l'ulteriore elemento - ricavabile dalle vincolanti risultanze del giudizio di cognizione, e altamente indiziante in ordine all'ampiezza della originaria capacità progettuale dei membri del sodalizio, e del Di Leo in particolare - rappresentato dal fatto che il disegno criminoso unitario è stato riconosciuto anche rispetto a reati, ancorché di natura patrimoniale, che, in seno all'associazione, l'interessato avrebbe successivamente commesso, e in epoche di gran lunga posteriori alla data della sua affiliazione.

2. L'ordinanza impugnata, carente dal lato della logicità, coerenza e completezza motivazionale, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione per rinnovata valutazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud