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Sentenza — n. 12746/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12746/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 25 settembre 2024, in sede di rinvio, ha accolto la richiesta di rescissione del giudicato e ha revocato la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania in data 11 dicembre 2020 con riferimento ai delitti diversi e ulteriori rispetto al furto commesso a Premosello Chiovenda il 5 febbraio 2017 e ha rigettato l'analoga richiesta proposta da Fatjon Afmeti in relazione a tale specifico delitto.

Regesto Legislator

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art. 89 d.lgs. 150/2022, art. 420 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 12746/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla lettura integrata della motivazione e del dispositivo della sentenza di annullamento, infatti, risulta che il punto relativo alla richiesta di rescissione del giudicato per il furto commesso il 5 febbraio 2017 non era stata oggetto di annullamento (Sez. 5, n. 21890 del 3 maggio 2024, Afmeti, n.nn.: «La Corte distrettuale, tuttavia, non spiega le ragioni per le quali l'indicata consecutio temporale valga a dar conto della volontà di sottrarsi al processo con riguardo non solo al furto (e al reato ex art. 4, I. n. 110 del 1975) del 05/02/2017 ai danni di Luca Salviato oggetto dell'originario procedimento R.G.N.R. 224/17, ma anche agli ulteriori numerosi - fatti-reato oggetto del procedimento principale R.G.N.R. 92/2017, al quale il primo è stato riunito.

Parole chiave

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procedimento in contumacia omissione di soccorso grave deficienza del procedimento all'estero difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 89 d.lgs. 150/2022
150 del 2022, infatti, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, si applica l'art. 89 d.lgs. 150/2022 per cui i presupposti per poter disporre la rescissione del giudicato sono quelli indicati nel testo di cui all'art.
art. 420 bis cod. proc. pen
150/2022 per cui i presupposti per poter disporre la rescissione del giudicato sono quelli indicati nel testo di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Afmeti Fatjon nato il 17/11/1990 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 della Corte di Appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giuseppe Sassone per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 25 settembre 2024, in sede di rinvio, ha accolto la richiesta di rescissione del giudicato e ha revocato la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania in data 11 dicembre 2020 con riferimento ai delitti diversi e ulteriori rispetto al furto commesso a Premosello Chiovenda il 5 febbraio 2017 e ha rigettato l'analoga richiesta proposta da Fatjon Afmeti in relazione a tale specifico delitto.

2. In sintesi. Il ricorrente è stato sottoposto a perquisizione in data 5 febbraio 2017 a seguito di un furto perpetrato in un appartamento e gli è stata sequestrata una ingente somma di denaro. All'esito di tale perquisizione l'indagato ha nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha eletto domicilio, e il giorno successivo si è allontanato dal territorio nazionale.Nel corso delle indagini il pubblico ministero ha riunito il procedimento iscritto a seguito della perquisizione con altro pendente per altre diciannove ipotesi di furto. Il ricorrente, dichiarato latitante e processato in assenza, è stato condannato per tutti i furti con la sentenza pronunciata 1'11 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2021.

Il condannato ha proposto richiesta di rescissione del giudicato che la Corte di appello di Torino ha rigettato. La Corte di cassazione, Sezione 5, con sentenza del 5 maggio 2024, n. 21890, ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza di rigetto che ha annullato con rinvio. La Corte di appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio ha, come indicato, accolto la richiesta di rescissione con riferimento ai furti diversi da quello commesso il 5 febbraio 2017 evidenziando che gli indici rilevatori circa la conoscenza del processo relativi a tale fatto non potevano rilevare in ordine alle ulteriori contestazioni per le quali, pertanto, l'ignoranza della celebrazione del processo doveva ritenersi incolpevole.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt.. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. con riferimento al furto commesso il 5 febbraio 2017 evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente non aveva avuto comunque alcun contatto con il difensore di fiducia nominato e che, pertanto, non aveva potuto avere e non aveva avuto alcuna conoscenza della celebrazione del processo. Sotto altro profilo, poi, la differenza di soluzione assunta con riferimento ai diversi delitti, considerato che ormai è stato celebrato un unico processo, non sarebbe coerente con il sistema.

4. In data 2 dicembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Giuseppe Sassone chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per poter disporre la rescissione del giudicato anche in ordine al furto commesso il 5 febbraio 2017. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, facendo diretto riferimento alla sentenza di annullamento, si è correttamente pronunciata solo ed esclusivamente in ordine ai "delitti diversi e ulteriori dal furto in abitazione commesso in data 5.2.2017 in località Premosello Chio venda (capo S del giudizio di primo grado per cui è invece legittima e valida la dichiarazione di assenza effettuata nel giudizio)".

Dalla lettura integrata della motivazione e del dispositivo della sentenza di annullamento, infatti, risulta che il punto relativo alla richiesta di rescissione del giudicato per il furto commesso il 5 febbraio 2017 non era stata oggetto di annullamento (Sez. 5, n. 21890 del 3 maggio 2024, Afmeti, n.nn.: «La Corte distrettuale, tuttavia, non spiega le ragioni per le quali l'indicata consecutio temporale valga a dar conto della volontà di sottrarsi al processo con riguardo non solo al furto (e al reato ex art. 4, I. n. 110 del 1975) del 05/02/2017 ai danni di Luca Salviato oggetto dell'originario procedimento R.G.N.R. 224/17, ma anche agli ulteriori numerosi - fatti-reato oggetto del procedimento principale R.G.N.R. 92/2017, al quale il primo è stato riunito.

Né la - senz'altro legittima - riunione dei procedimenti può condurre a "sterilizzare", con riferimento ai fatti - reato oggetto del procedimento diverso da quello al quale si riferisce il ragionamento del giudice della rescissione, le ipotesi in cui «la mancata partecipazione non sia stata addebitabile a libera determinazione e non abbiano operato i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna» (Sez. U, Lovric)»).

3. Sotto altro profilo, comunque, si deve anche rilevare che il rigetto della richiesta di rescissione del giudicato quanto al furto commesso il 5 febbraio 2017 non sarebbe comunque censurabile. Nel caso di specie, nel quale l'ordinanza con la dichiarazione di assenza è stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, infatti, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, si applica l'art. 89 d.lgs. 150/2022 per cui i presupposti per poter disporre la rescissione del giudicato sono quelli indicati nel testo di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. prima della modifica introdotta con la riforma c.d.

Cartabia ed erano costituiti -pure tenuto cono dell'interpretazione fornita da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716- dalla mancata conoscenza del processo e dalla incolpevole ignoranza della celebrazione dello stesso (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637 - 01). La Corte territoriale, quindi, che ha tenuto conto della perquisizione effettuata, della nomina di un difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio contenuti nel verbale di identificazione e, soprattutto, del deliberato allontanamento dal territorio nazionale il giorno immediatamente successivo, ha dato in ogni caso atto degli elementi sui quali ha fondato la diversa conclusione nel senso che il ricorrente aveva avuto compiuta e piena consapevolezza dell'iscrizione del procedimento a suo carico per tale fatto e del conseguente onere sullo stesso incombente di informarsi circa gli sviluppi dello stesso (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 02).

Ciò senza che, a fronte del volontario allontanamento, possa avere rilievo il fatto che non vi sia poi stato in concreto alcun contatto con il difensore di fiducia dallo stesso designato (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637 - 01: «In tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia»; cfr. anche Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del