Sentenza — n. 12736/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, con ordinanza in data 18 ottobre 2024, ha convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Houssem Barkallah, Rami Chka, Alaeddine Jriji, Mohannad Tkaa, Khalil Reugaya e Moncef Chka in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 3 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12736/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In data 26 novembre 2024 è pervenuta la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. dott.ssa Silvia Salvadori chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Barkallah Houssem CUI 071HB6N nato il 20%06/1995 Chka Rami CUI 071HAKO nato il 03/02/1993 Alaeddine Jriji CUI 071HCOY nato il 12/06/1986 Mohannad Tkaa CUI 0615U4S nato il 21/02/1985 Reugaya Khalil CUI 071HD6X nato il 04/09/1990 Moncef Chaka CUI 071HD3F nato il 09/01/1968 avverso l'ordinanza del 18/10/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di TrarieMAI udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Silvia Salvadori per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, con ordinanza in data 18 ottobre 2024, ha convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Houssem Barkallah, Rami Chka, Alaeddine Jriji, Mohannad Tkaa, Khalil Reugaya e Moncef Chka in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 3 lett.
a) e b) e 3 lett b), d.lgs. 286 del 1998.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati che, a mezzo del comune difensore, in un unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 97 e 558 cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida al difensore di fiducia, celebrata alla presenza del difensore in precedenza designato di ufficio.
3. In data 26 novembre 2024 è pervenuta la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. dott.ssa Silvia Salvadori chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. In un unico motivo la difesa deduce la nullità dell'ordinanza in quanto il difensore di fiducia nominato dagli indagati non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. La doglianza è infondata. 2.1. Dagli atti, come indicato nel comune atto di ricorso, risulta che all'atto del fermo e nei momenti immediatamente successivi gli indagati non hanno nominato alcun difensore e che, pertanto, gli è stato designato un difensore d'ufficio. Dagli stessi atti, come sempre riconosciuto nei ricorsi, si evince anche che il difensore designato di ufficio, poi presente in udienza, è stato tempestivamente avvisato della celebrazione dell'udienza e che la nomina del difensore di fiducia è sopravvenuta solo ed esclusivamente nel corso della stessa. 2.2.
Nel caso di specie l'udienza si è regolarmente tenuta in presenza del difensore di fiducia e non è configurabile alcuna nullità. L'avviso al difensore di fiducia non era dovuto in quanto la nomina dello stesso, intervenuta dopo l'adozione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, non può considerarsi tempestiva. Come ribadito in due occasioni dalle Sezioni unite di questa Corte, infatti, «l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto della fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che acquisti solo successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez.
U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; e, tra le altre, Sez. 6, n. 18360 del 24/02/2003, D'Ottavi, Rv. 225895; Sez. 5, n. 48088 del 08/11/2004, Stefanelli, Rv. 230511; Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008, Errante, Rv. 240289 in tema di procedimento di sorveglianza). Pertanto, in caso di nomina formalizzata successivamente alla notificazione dell'avviso di udienza, il difensore scelto dall'imputato ha il diritto di intervenire alla stessa, ma non di essere avvisato, spettando al suo assistito informarlo della relativa data (Sez. 6, n. 27059 del 27/05/2008, Skuqi, Rv. 240582 in tema di udienza di convalida;
Sez. 1, n. 20788 del 03/03/2009, Romeo, Rv. 243676)».
3. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così