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Sentenza — n. 12682/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12682/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12682/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 1 ottobre 2024, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da Francesco Orlando di revocare la decisione di condanna e dare esecuzione alla sentenza di proscioglimento in relazione due sentenze irrevocabili emesse a suo carico per lo stesso fatto. Il Tribunale riteneva che, poiché la sentenza più recente di assoluzione era stata emessa dopo quella di condanna, il secondo giudizio non si sarebbe dovuto celebrare e quindi la sentenza emessa a conclusione tale giudizio non poteva prevalere sulla precedente.

Regesto Legislator

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art. 669 cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12682/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L’ipotesi tracciata dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnata, quella dell’irrilevanza della successiva sentenza di assoluzione emessa in un procedimento iniziato quando già era passata in giudicato la sentenza di condanna e quindi sarebbe stata improcedibile l’azione penale, non è contemplata dal legislatore e, nel silenzio della disposizione regolatrice degli effetti della pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, finirebbe per introdurre una regola nuova per via interpretativa e in malam partem.

Parole chiave

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esecuzione della pena esecuzione della sentenza revisione della sentenza penale remissione della pena decreto penale di accusa errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 669 cod. proc. pen
649; quando insomma, nonostante il presidio processuale posto dal legislatore per impedirlo, invece, il conflitto di giudicati si sia già prodotto, dovrà darsi applicazione ai principi fissati dall’art. 669 cod. proc. pen.
art. 649 cod. proc. pen
Quando il divieto di un secondo giudizio fissato dall’art. 649 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORLANDO FRANCESCO nato a NAPOLI il 21/12/1989 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 ottobre 2024, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da Francesco Orlando di revocare la decisione di condanna e dare esecuzione alla sentenza di proscioglimento in relazione due sentenze irrevocabili emesse a suo carico per lo stesso fatto. Il Tribunale riteneva che, poiché la sentenza più recente di assoluzione era stata emessa dopo quella di condanna, il secondo giudizio non si sarebbe dovuto celebrare e quindi la sentenza emessa a conclusione tale giudizio non poteva prevalere sulla precedente.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di Francesco Orlando, adducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione all’art. 669, comma 8, cod. proc. pen. Deduceva che in base alla suddetta disposizione l’unica eccezione alla regola per la quale doveva comunque prevalere la sentenza di assoluzione su quella di condanna era prevista quando la seconda sentenza aveva dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l’irrevocabilità della prima sentenza.

1. Il Sostituto Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente è stato processato per lo stesso fatto nell’ambito di un primo procedimento, definito con una sentenza di condanna ad un anno di reclusione, divenuta irrevocabile il 13/06/2020, e successivamente nell’ambito di un secondo procedimento, definito con una sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile il 19/10/2022. L’art. 669 cod. proc. pen., che disciplina le ipotesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, stabilisce al comma 8 che «se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento, revocando la sentenza di condanna»; e solo se il proscioglimento sia stato dichiarato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest’ultima.

L’ipotesi tracciata dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnata, quella dell’irrilevanza della successiva sentenza di assoluzione emessa in un procedimento iniziato quando già era passata in giudicato la sentenza di condanna e quindi sarebbe stata improcedibile l’azione penale, non è contemplata dal legislatore e, nel silenzio della disposizione regolatrice degli effetti della pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, finirebbe per introdurre una regola nuova per via interpretativa e in malam partem.

L’eccezione alla regola della prevalenza della sentenza di assoluzione è solo quella del proscioglimento dichiarato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna e la lettera della legge non lascia dubbi. Difatti solo in questo caso si ha «la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale» (Sez. 1, n. 24964 del 05/05/2023, Maisto, Rv. 284830 - 01).

Quando il divieto di un secondo giudizio fissato dall’art. 649 cod. proc. pen. non ha trovato applicazione nel successivo procedimento, perché l’azione è stata esercitata e il giudice non ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi del comma 2 del citato art. 649; quando insomma, nonostante il presidio processuale posto dal legislatore per impedirlo, invece, il conflitto di giudicati si sia già prodotto, dovrà darsi applicazione ai principi fissati dall’art. 669 cod. proc. pen. «L'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., che disciplina il concorso della sentenza di condanna con quella di proscioglimento, pronunciate nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, ha un ambito applicativo diverso dall'art. 649 cod. proc. pen. che disciplina invece l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona già condannata o prosciolta con sentenza o decreto penale irrevocabile, imponendo al giudice che accerti la violazione del divieto di "bis in idem" di pronunciare comunque sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni grado e stato del processo a prescindere da ogni valutazione nel merito della regiudicanda inutilmente proposta» (Sez. 3, n. 13640 del 15/11/2019, dep. 2020, Giglio, Rv. 279315 - 01) Sicchè se l’art. 649 cod. proc. pen.

è norma posta al fine di prevenire i conflitti di giudicati, quando il conflitto comunque si verifica, devono valere le regole di cui all’art. 669 cod. proc. pen. e non può più tenersi conto del fatto che il giudice del secondo procedimento avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere. Il principio che ispira le disposizioni di tutti i commi dell’art. 669 cod. proc. pen., che contemplano le varie ipotesi di diversità tra le statuizioni in conflitto, è quello della prevalenza della scelta più favorevole all’interessato.E in base a tale criterio, ove una delle sentenze in conflitto sia liberatoria per ragioni diverse dall’estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, deve comunque prevalere a prescindere dal fatto che sia stata emessa a seguito di un secondo giudizio che, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., non avrebbe dovuto essere iniziato o proseguito.

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa persona fisica perché rivaluti l’istanza alla luce dei principi sopra richiamati. P