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Sentenza — n. 12416/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12416/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., formulata da Santo Puglisi, in relazione alla pena residua di tre anni, undici mesi e tredici giorni su quella di quattro anni di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello della stessa città, irrevocabile il 28 marzo 2024, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. A ragione della decisione, il Tribunale richiamava la gravità dei reati in esecuzione, la personalità negativa del condannato come desunta anche dalle precedenti condanne – alcune delle quali risalenti (rapina continuata, violazione della normativa sugli stupefacenti ed associazione finalizzata a detto illecito traffico), altre più recenti (art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso nel 2020) – infine, il mancato rispetto delle prescrizioni legate alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Regesto Legislator

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art. 656 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12416/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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procedura di revisione penale abbandono del procedimento penale restituzione in pristino procedura di rivendicazione nel pignoramento esame delle censure formali ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 656 cod. proc. pen
Salvatore Pappalardo, affidato a un unico, articolato motivo, con il quale lamenta l’erronea applicazione dell’art. 656 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Puglisi Santo nato a Catania il 17/04/1971 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., formulata da Santo Puglisi, in relazione alla pena residua di tre anni, undici mesi e tredici giorni su quella di quattro anni di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello della stessa città, irrevocabile il 28 marzo 2024, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. A ragione della decisione, il Tribunale richiamava la gravità dei reati in esecuzione, la personalità negativa del condannato come desunta anche dalle precedenti condanne – alcune delle quali risalenti (rapina continuata, violazione della normativa sugli stupefacenti ed associazione finalizzata a detto illecito traffico), altre più recenti (art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso nel 2020) – infine, il mancato rispetto delle prescrizioni legate alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Era, poi, evidenziato che l’attività lavorativa prospettata sarebbe svolta presso l’attività di ristorazione del figlio del condannato. Riteneva, dunque, sulla base di tali elementi, che il detenuto non avesse maturato un sufficiente grado di revisione critica del proprio passato criminale, tali da consentirgli di accedere all’ampia misura invocata.

2. Puglisi propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. Salvatore Pappalardo, affidato a un unico, articolato motivo, con il quale lamenta l’erronea applicazione dell’art. 656 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 let. C) e 179 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione di rigetto e travisamento del fatto. Nella prima parte del motivo eccepisce la nullità dell’ordinanza per l’avvenuta notifica al condannato dell’ordine di esecuzione in data successiva all’udienza fissata per la trattazione della richiesta di misura alternativa. In particolare, segnala che:

i) l’ordine di esecuzione e contestuale sospensione emesso dalla Procura generale di Caltanissetta era notificato al difensore del condannato il 28 marzo 2024; ii) a seguito d’istanza di misura alternativa proposta dal difensore, il Tribunale di sorveglianza fissava udienza per il 7 giugno 2024, poi rinviata a quella del 27 settembre 2024, il cui decreto di fissazione era notificato alla difesa il 15 maggio 2024; iii) la richiesta di misura alternativa era rigettata e, conseguentemente, in data 1 ottobre 2024, il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione era revocato e contestualmente disposto l’ordine di carcerazione. Assume la difesa che la notifica del primo ordine di esecuzione successivamente alla celebrazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza avrebbe leso il diritto di difesa del condannato. Sotto altro profilo, nella seconda parte dell’unico motivo, lamenta la mancata considerazione da parte del Giudice specializzato di tutti gli «elementi di prorompente efficacia dimostrativa, superati travisando la realtà fattuale».

3. Il Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, intervenuto con requisitoria scritta pervenute il 29 novembre 2024, ha prospettato il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che deduce censure in parte infondate e in parte inammissibili, dev’essere complessivamente rigettato.

1. L’eccezione processuale è priva di pregio. Rileva preliminarmente il Collegio che, dalla consultazione degli atti consentita per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), se è ben vero che la statuizione fattuale è quella descritta dal ricorrente, risulta altresì che l’istanza per l’applicazione della misura alternativa depositata in data 23 aprile 2024 reca anche la firma del condannato. Egli ha, dunque, consumato il potere di svolgere istanza che, difatti, ha firmato e, per tale via, ha esercitato di fatto la facoltà di cui si duole con il ricorso, non riscontrandosi la lamentata violazione del diritto di difesa.

In ogni caso, va osservato che il ricorrente ha errato nell’individuare il provvedimento oggetto dell’impugnazione, poiché il motivo di ricorso avrebbe potuto, al più, riguardare l’ordine di esecuzione di pene concorrenti e non il provvedimento del Tribunale di sorveglianza. L’ultima parte dell’unico motivo è inammissibile, siccome del tutto a-specifica, poiché – a fronte della motivazione, sintetica ma adeguata, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di misura alternativa – il ricorrente ha assertivamente lamentato l’omessa motivazione di elementi favorevoli ed asseriti travisamenti che, tuttavia, non ha indicato.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri