Sentenza — n. 12390/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sulle istanze di misure alternative alla detenzione, richieste da Alfio Parisi in rapporto ad un originario titolo sospeso (provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela in data 13 luglio 2023), ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Catania – in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere al riguardo, sul rilievo che fosse, nelle more, subentrato un titolo sospeso ulteriore (provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo in data 13 agosto 2024) – e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12390/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, cod. proc. pen.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. 251/2025 Roberto Binenti CC – 23/01/2025 Francesco Centofanti Eva Toscani Paolo Valiante - Relatore - R.G.N. 39661/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Catania con ordinanza del 12/11/2024 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, e del difensore del condannato, avvocato Katia Valentini, che hanno chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12390/2025 Roma, lì, 31/03/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sulle istanze di misure alternative alla detenzione, richieste da Alfio Parisi in rapporto ad un originario titolo sospeso (provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela in data 13 luglio 2023), ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Catania – in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere al riguardo, sul rilievo che fosse, nelle more, subentrato un titolo sospeso ulteriore (provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo in data 13 agosto 2024) – e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
Secondo il Tribunale rimettente, la competenza sarebbe cristallizzata con riferimento al titolo esecutivo vigente all’atto dell’instaurazione del procedimento di sorveglianza, rimanendo a tal fine ininfluente la sopravvenienza di titoli esecutivi ulteriori.
2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di procedere all’esame delle istanze del condannato consegue una stasi dell’attività processuale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania, in applicazione del principio di diritto, anche recentemente ribadito (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631-01), secondo cui, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione possa subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo, sospeso alla pari del precedente.
3. Segue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania, giudice territorialmente competente. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Monica Boni