Sentenza — n. 12387/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAel Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale dellapena, concesso a Mirko Rangoni con decreto penale emesso dallo stesso ufficiogiudiziario in data 24 agosto 2012, esecutivo dal 31 ottobre 2012.Il giudice dell’esecuzione rilevava che, nel termine stabilito dall’art. 163,primo comma, cod. pen., il condannato aveva commesso altro delitto, per ilquale era stata inflitta pena detentiva, irrevocabilmente accertato con sentenzaemessa dalla Corte di appello di Bologna in data 23 febbraio 2021.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 164 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 12387/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Mirko Rangoni ricorre per cassazione avverso la decisione di revoca, conrituale ministero difensivo.Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, osservando che il delitto, oggetto della condanna sopraggiunta, erastato posto in continuazione, esterna, con reati ulteriori ad opera della sentenzaemessa dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 19 luglio 2023, di applicazionedella pena ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta a sua volta irrevocabile, e lapena unificata era stata condizionalmente sospesa.Tale nuova sopravvenienza impedirebbe di revocare la sospensionecondizionale originaria.3.
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el Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale dellapena, concesso a Mirko Rangoni con decreto penale emesso dallo stesso ufficiogiudiziario in data 24 agosto 2012, esecutivo dal 31 ottobre 2012.Il giudice dell’esecuzione rilevava che, nel termine stabilito dall’art. 163,primo comma, cod. pen., il condannato aveva commesso altro delitto, per ilquale era stata inflitta pena detentiva, irrevocabilmente accertato con sentenzaemessa dalla Corte di appello di Bologna in data 23 febbraio 2021.2.
Mirko Rangoni ricorre per cassazione avverso la decisione di revoca, conrituale ministero difensivo.Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, osservando che il delitto, oggetto della condanna sopraggiunta, erastato posto in continuazione, esterna, con reati ulteriori ad opera della sentenzaemessa dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 19 luglio 2023, di applicazionedella pena ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta a sua volta irrevocabile, e lapena unificata era stata condizionalmente sospesa.Tale nuova sopravvenienza impedirebbe di revocare la sospensionecondizionale originaria.3.
La settima sezione penale di questa Corte, assegnataria in principio delricorso, ha rimesso gli atti, ai sensi dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., perla trattazione nelle forme ordinarie, non ravvisando ipotesi di inammissibilità.Il ricorso è stato quindi esaminato e deciso nella camera di consiglio odiernadella prima sezione penale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 168, primo comma, cod. pen. impone la revoca di diritto dellasospensione condizionale della pena, a fronte della sopravvenienza dellecondizioni ivi previste, facendo salvo quanto previsto dall’art. 164 cod. pen.Quest’ultima disposizione, all’ultimo comma, ammette la possibilità che lasospensione condizionale sia concessa una seconda volta quando le pene oggettodei due titoli, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di cuiall’art. 163 cod. pen.Ciò comporta che il successivo reato, pur commesso nel corso dellaprobation, non assume rilievo quale causa di revoca del primo beneficio ove ilgiudice ritenga di dover ancora sospendere l’esecuzione della relativa pena (ameno che la seconda sospensione non sia anch’essa revocata per effetto di unacondanna ulteriore:
Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv.278980-01; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576-01; Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012, Lettiero, Rv. 253438-01).La ratio della previsione è evidente. La concessione della secondasospensione condizionale è frutto di rinnovata prognosi favorevole sul futurocomportamento dell’interessato. Sarebbe dunque contraddittorio ammettere lapossibilità di detto reiterato pronostico e, al tempo stesso, elevare laconseguente nuova sospensione a fattore risolutivo del primo beneficio, sulpresupposto che il condannato non meritasse in realtà la fiducia con essoaccordatagli.3.
Come correttamente dedotto dal ricorrente, la condanna, su cui il giudicea quo ha basato la revoca della sospensione condizionale, riguarda reatosopraggiunto la cui pena – sia pure per effetto del riconoscimento di unasuccessiva continuazione esterna con reati ulteriori – è stata, di nuovo,condizionalmente sospesa.In un caso del genere, la revoca è preclusa in base alle considerazioni soprasvolte.4. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, dacomunicare al pubblico ministero competente per l’esecuzione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.Così deciso il 23/01/2025Il Consigliere estensore Il Presidente