Sentenza — n. 12232/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, avanzata da Dumitru Brebenel in relazione alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione e mesi sei di arresto, in esecuzione con provvedimento reso dal Pubblico Ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12232/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La violazione dell'art. 666, comma 2, come richiamato 678, comma 1, cod. proc. cod., integrata da quanto sopra, ha determinato, come correttamente eccepito nel ricorso, la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'udienza camerale e, di conseguenza, della decisione intervenuta al suo esito.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BREBENEL DUMITRU nato il 19/01/1971 avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, avanzata da Dumitru Brebenel in relazione alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione e mesi sei di arresto, in esecuzione con provvedimento reso dal Pubblico Ministero.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Dunnitru Brebenel, a mezzo del proprio difensore Avv. Mirko Oliveri, denunziando inosservanza degli artt. 71, comma 2, Ord. pen., e 678, cod. proc. pen., sanzionata a pena di nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett.
c) e 179, cod. proc. pen. Il difensore deduce che egli aveva depositato nell"interesse del condannato l'istanza di ammissione delle misure alternative, ma non aveva potuto partecipare all'udienza all'esito della quale tale istanza era stata rigettata, in quanto la notifica a mezzo P.E.C. del relativo avviso di fissazione era stato indirizzato non al suo indirizzo di posta elettronica riportato nell'Albo degli Avvocati di Milano (avv.oliveri@pec.it), ma a quello di altro difensore del foro di Torino (mirkoolivieri@pec.ordineavvocatiditorino.it). Da ciò, dunque, la nullità assoluta che si estende a provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Come risulta dall'esame degli atti allegati, l'Avv. Mirko Oliveri, difensore di fiducia di Dumitru Brebenel che nell'interesse dello stesso aveva proposto istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, non ha ricevuto la notificazione della fissazione dell'udienza all'esito della quale tale istanza è stata rigettata, né risulta che l'Avv. Mirko Oliveri sia comparso all'udienza di cui trattasi. L'avviso di cui sopra, invero, risulta notificato presso l'indirizzo di posta elettronica di altro legale del tutto estraneo al procedimento in questione.
3. La violazione dell'art. 666, comma 2, come richiamato 678, comma 1, cod. proc. cod., integrata da quanto sopra, ha determinato, come correttamente eccepito nel ricorso, la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'udienza camerale e, di conseguenza, della decisione intervenuta al suo esito.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milan