Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12228/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of specific factual arguments regarding evidence and bail needs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12228/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to provide specific factual arguments against the lower court's reasoning. The appellant argued that the arrest was merely the conclusion of an investigation where he was unaware of the weapon, yet the court noted the vehicle was speeding, the gun was visible on a co-defendant's legs, and ammunition was within reach. The court rejected these assertions as generic and unsubstantiated, emphasizing that the lower court had already considered police notes and the appellant's own statements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against detention orders must be supported by specific factual arguments addressing the evidence and the necessity of the measure; generic assertions or mere re-evaluation of facts without new evidence result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention order appeal inadmissible appeal specific factual arguments bail necessity evidence re-evaluation porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COBZARU ANDREI MIHAI ( CUI O6XXU3R) nato il 15/04/2000 avverso l'ordinanza del 28/10/2024 del TRIBUNALE LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno provvedeva sulla richiesta di riesame proposta da Andrei Mihai Cobzaru, avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di detenzione e porto illegale di arma da guerra, commessi in concorso con Simone Demartino e Eslam Abdelfattah Ahmed Eid, per i quali il 10 ottobre 2024 in Torino, era intervenuto l'arresto in flagranza: i tre indagati venivano sorpresi a bordo di un'auto Toyota, avendo con sé un fucile AK L47-74, svariate munizioni (di cui dieci inserite in un caricatore) e un'ascia in legno. Il Tribunale escludeva, per Cobzaru, i gravi indizi limitatamente al delitto di detenzione illegale di detta arma, mentre per il resto confermava l'ordinanza.

2. Avverso la decisione del Tribunale propone ricorso per cassazione Cobzaru, tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione con motivo unico. Deduce che i Giudici di merito, ritenendo i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, hanno omesso di prendere in considerazione l'annotazione di p.g. integrativa che aveva chiarito come l'arresto dello stesso e dei suoi coindagati costituisse l'epilogo di un'attività di indagine riguardante Demartino, sviluppatasi .21 attraverso servizi osservazione che confermavano la ricostruzione fornita da tale indagato, secondo cui quel giorno egli, dopo essersi recato a Scalenghe a prelevare un borsone con dentro l'arma che avrebbe dovuto fare avere ad altra persona, si era portato in auto a Piosasco, per dare un passaggio a Torino a Cobzaru che ne aveva necessità essendo "claudicante", ed era ignaro della presenza dell'arma.

Sicché, non poteva rilevare quanto affermato dal Tribunale in ordine alle condizioni dell'arma, al momento dell'arresto, fuori dal borsone ed a quelle del caricatore che invece si trovava all'interno del borsone, non emergendo alcun accordo per il comune porto dell'arma ai fini dell'utilizzo, posto che poteva trattarsi semplicemente delle circostanze in cui Demartino, all'interno dell'autovettura, mostrava agli altri due indagati l'arma di cui soltanto lui si trovava in possesso. Con riguardo alle esigenze cautelari, la difesa deduce che, anche a seguito dell'esclusione del reato di detenzione illegale dell'arma, avrebbe dovuto valutarsi diversamente e con meno rigore la capacità a delinquere del ricorrente, tanto più in considerazione del suo corretto inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto alle doglianze in tema di gravi indizi, la difesa ripropone ricostruzioni per lo più solo assertive che richiamano le dichiarazioni del Demartino e un'ultima annotazione di polizia, atti entrambi presi motivatamente in considerazione da Tribunale, laddove ha ritenuto per il ricorrente la sussistenza del concorso nel porto, e non anche nella detenzione, dell'arma di cui trattasi. L'intera motivazione rappresenta, in senso contrario alla tesi della casuale presenza in auto del ricorrente e della sua estraneità all'iniziativa delittuosa sottesa al porto dell'arma su tale auto, le seguenti circostanze: il veicolo, con a bordo il ricorrente e i coindagati, veniva visto sfrecciare a forte velocità; l'arma da guerra si trovava sulle gambe di Demartino, perfettamente visibile; era presente un elevato numero di munizioni per caricarla; esse erano riposte, a portata di mano, dentro il borsone ma anch'esso in vista nel sedile posteriore ove si trovava il ricorrente; all'interno dello stesso borsone vi , era anche un'ascia; dal resto, Cobzaru, nella sua abitazione, conservava parti di altre armi clandestine.

Le doglianze in questa sede, oltre a non misurarsi con le ragionevoli motivazioni in risposta ai rilievi mossi, nemmeno appaiono in linea con le (pur implausibili) dichiarazioni di Demartino testualmente riportate nel provvedimento. Si tratta, dunque, di censure tutte con evidenza inammissibili, in quanto aspecifiche, meramente rivalutative e, comunque, manifestamente infondate.

3. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi relativamente alle doglianze in tema di esigenze cautelari, poiché al riguardo si colgono nel ricorso solo generiche e discorsive affermazioni che non si misurano in alcun modo con le precise e articolate spiegazioni (fondate sulla tipologia dei gravi precedenti e sulle concrete modalità dei fatti), come ampiamente rassegnate nel provvedimento (pagg. 6 e 7), anche con riferimento all'esclusione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa