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Sentenza — n. 12219/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12219/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12219/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.2. Risulta dalla documentazione presente nel fascicolo processuale e da quella allegata al ricorso che Sergio Cossu, il 14 giugno 2023, nominò, quale unico difensore di fiducia, l'avv. Gianluca Sannio, con revoca dell'avv. Giulio Fais, che in precedenza lo aveva assistito, e che l'atto di nomina venne trasmesso, mediante messaggio di posta elettronica certificata, dall'indirizzo dell'avv. Sannio a quello istituzionale, a ciò deputato, della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, presso cui, al tempo, il procedimento era pendente.

Regesto Legislator

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art. 424 cod. pen; Sentenza — n. 12219/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il successivo decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il 18 aprile 2024, venne, tuttavia, notificato all'avv. Fois, non più titolato a riceverlo, anziché all'avv. Sannio il quale, pertanto, non ha partecipato al giudizio di secondo grado, svoltosi in forma cartolare. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato da Cossu ha quindi determinato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), «una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

Parole chiave

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azione civile altri reati danneggiamento reati seriali altri capi d'accusa risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 424 cod. pen
sanzionato dall'art. 424 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSSU SERGIO nato a ROMA il 21/07/1988 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 18 aprile 2024, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato quella con cui il Tribunale della stessa città, il 22 marzo 2021, ha dichiarato Sergio Cossu colpevole del reato previsto dall'art. sanzionato dall'art. 424 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. Il procedimento nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze attiene al danneggiamento, mediante appiccamento di fuoco, di un quadriciclo, di proprietà di Costantino Mannu, avvenuto nella notte del 5 giugno 2017. La responsabilità di tale illecito, che ha provocato danni anche ad un furgone parcheggiato nei pressi del veicolo di Mannu ed alla facciata del palazzo adiacente, è stata attribuita a Sergio Cossu, nipote della persona offesa, sulla base, in primo luogo, del riconoscimento, operato dalla polizia giudiziaria, del soggetto, ripreso dalla telecamere di sorveglianza, che, in due distinti momenti, si era avvicinato al mezzo e, nella seconda occasione, era riuscito a provocare l'innesco, elemento che ha trovato conferma nel sequestro, a casa dell'imputato, di scarpe e maglietta coincidenti con quelli indossati dall'autore del gesto criminoso, nell'esame dei tabulati, che collocano, al momento del fatto, il cellulare di Cossu in Pozzomaggiore (ove, tuttavia, egli risiede), nonché nell'esistenza di un solido movente, legato a contrasti familiari.

3. Sergio Cossu propone, con il ministero dell'avv. Gianluca Sannio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale sul rilievo che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al proprio precedente difensore di fiducia, che egli, al tempo, aveva già revocato anziché a quello che egli, con atto ritualmente comunicato, aveva nominato in sostituzione.

4. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.2. Risulta dalla documentazione presente nel fascicolo processuale e da quella allegata al ricorso che Sergio Cossu, il 14 giugno 2023, nominò, quale unico difensore di fiducia, l'avv. Gianluca Sannio, con revoca dell'avv. Giulio Fais, che in precedenza lo aveva assistito, e che l'atto di nomina venne trasmesso, mediante messaggio di posta elettronica certificata, dall'indirizzo dell'avv. Sannio a quello istituzionale, a ciò deputato, della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, presso cui, al tempo, il procedimento era pendente.

Il successivo decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il 18 aprile 2024, venne, tuttavia, notificato all'avv. Fois, non più titolato a riceverlo, anziché all'avv. Sannio il quale, pertanto, non ha partecipato al giudizio di secondo grado, svoltosi in forma cartolare. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato da Cossu ha quindi determinato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), «una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.». Il vizio riscontrato si riverbera sulla sentenza emessa in esito alla camera di consiglio del 18 aprile 2024 — cui il difensore di fiducia dell'imputato non ha avuto possibilità di partecipare — che deve essere, pertanto, annullata. Considerato che il termine prescrizionale massimo non risulta ancora decorso, dovendosi tener corso dei periodi di sospensione conseguenti all'adesione del difensore di Cossu all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, nonché al differimento dell'udienza del 27 aprile 2020 in considerazione dell'emergenza pandemica, va disposto il rinvio alla Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte