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Sentenza — n. 12214/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12214/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella del Tribunale di Verona del 16 novembre 2021, con la quale Giuseppe Naso, previa concessione delle attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo A), nonché di quello, unificato per continuazione, di cui all'art. 116, comma 11, cod. strada (capo B), fatti commessi in Caprino Veronese il 30 ottobre 2018.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12214/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va, preliminarmente, rilevato, con riguardo all'imputazione contestata al 4 ./ ricorrente al capo A), che la Corte costituzionale, con sentenza del 04/06/20 2 , n.116, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevedeva come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del Codice della strada.

Parole chiave

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sospensione di pena infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente riduzione della pena sanzioni penali reato grave di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASO GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 20/11/1982 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; le le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella del Tribunale di Verona del 16 novembre 2021, con la quale Giuseppe Naso, previa concessione delle attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo A), nonché di quello, unificato per continuazione, di cui all'art. 116, comma 11, cod. strada (capo B), fatti commessi in Caprino Veronese il 30 ottobre 2018.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione Giuseppe Naso, denunziando, con mcAivo unico, erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161, cod. pen., in ragione della mancata dichiarazione dell'estinzione dei reati, nonostante già al momento della pronunzia di appello fosse maturato il termine di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, preliminarmente, rilevato, con riguardo all'imputazione contestata al 4 ./ ricorrente al capo A), che la Corte costituzionale, con sentenza del 04/06/20 2 , n.116, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevedeva come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del Codice della strada.

2. Come risulta dalla descrizione del fatto contestato al capo A) e dalla motivazione della sentenza, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 del d.lgs n. 159 del 2011, in ragione della guida dopo la revoca della patente con provvedimento precedente a quello che gli aveva applicato la misura di prevenzione e dunque per precedenti violazioni di disposizioni ad essa estranee. Da quanto sopra deriva che, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato contestato al ricorrente al capo A), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

3. Con riguardo al restante reato contestato al capo B), le doglianze mosse con il ricorso risultano infondate, poiché il termine di prescrizione previsto per le contravvenzioni, pari ad anni quattro e prolungato ad anni cinque per le interruzioni, nella specie non era (e non è) decorso, versandosi in ipotesi di reato commesso nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, per cui si applica la disciplina cui alla legge n. 103 del 2017, con la conseguente necessità di considerare la relativa sospensione del termine di prescrizione per anno uno e mesi sei (Sez. U, 12/12/2024, informazione provvisoria n. 19/2024). Pertanto, quanto alle doglianze di cui trattasi, il ricorso deve essere rigettato.

4. Dovendosi procedere per il capo B) alla rideterminazione della pena (trattandosi di reato per il quale è stato apportato l'aumento ex art. 81, cod. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione rispetto all'altra imputazione), la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; annulla la sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. rt4 11A-e)(1/114':;f