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Sentenza — n. 11996/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order due to failure to consider defense lawyer's postponement request, violating procedural nullity rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the surveillance court's order because it failed to consider the defense lawyer's timely request to postpone the hearing due to professional conflicts. The defense lawyer had submitted a formal request via certified email explaining his inability to attend, but the court proceeded with an in-camera session in his absence and appointed an ad litem defender. The court ruled that ignoring such a legitimate impediment violates the principle of adversarial proceedings and constitutes a procedural nullity under Article 178 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.: The failure of the court to consider a timely request for postponement due to the defense lawyer's legitimate impediment constitutes a procedural nullity that invalidates the hearing and the resulting decision.

Parole chiave

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procedural nullity defense lawyer impediment postponement request surveillance court order adversarial proceedings certified email notice in-camera hearing revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
ed in tal modo incorrendo in una tipica ipotesi di nullità ex art. 178, lett.
Art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.
Ciò posto, occorre ricordare che, per giurisprudenza consolidata e condivisa, «La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni
si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima» (Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv.
Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia
283163 - 01; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv.
Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj
281284 - 01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv.
Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo
Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale
Il difensore impedito, peraltro, aveva debitamente indicato, in ossequio alla vigente normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza di egittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO LUIGI nato a AFRAGOLA il 31/07/1971 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. Pietro Molino, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'opposizione presentata da Luigi Catalano avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 25 settembre 2024, ha dichiarato estinta, per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, la pena a lui inflitta, in relazione al periodo decorso dal 30 settembre 2020 al 30 luglio 2024, con esclusione del lasso temporale compreso tra il 31 luglio ed il 13 agosto 2023.

2. Luigi Catalano propone, con il ministero dell'avv. Andrea Marini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale per essere stato emesso il provvedimento impugnato all'esito di udienza camerale svoltasi in assenza del suo difensore di fiducia, il quale aveva tempestivamente depositato istanza di rinvio, corredata da pertinente documentazione, per concomitante impegno professionale, che il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione, designando, in sua vece, difensore di ufficio prontamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ed in tal modo incorrendo in una tipica ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si estende al provvedimento emesso in esito all'udienza camerale irritualmente svoltasi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. Luigi Catalano ha presentato, con l'assistenza dell'avv. Andrea Marini, opposizione avverso l'ordinanza emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona il 29 maggio 2024. Il giudice procedente ha, pertanto, fissato, con dècreto del 23 luglio 2024, notificato all'interessato in pari data, l'udienza camerale per la trattazione dell'impugnazione per il 25 settembre 2024. Il 24 luglio 2024 l'avv. Andrea Marini ha presentato, via posta elettronica certificata, istanza diretta al differimento dell'udienza camerale dal 25 settembre 2024 in ragione del contemporaneo impegno già assunto presso la Corte di cassazione, quale unico difensore di fiducia della parte civile ricorrènte nell'ambito di distinto procedimento penale, nel cui interesse, peraltro, egli ave va già richiesto, in data 8 luglio 2024, la celebrazione dell'udienza in forma pubblica anziché cartolare.

Con il medesimo atto, il legale ha rappresentato l'impossibilità — legata alla natura fiduciaria ed esclusiva del mandato conferitogli da entrambi gli assistiti ed alla rilevanza e delicatezza delle questioni da trattare in ciascuno dei procedimenti — di designare sostituti processuali, oltre che, ovviamente, di raggiungere, nelle medesime ore, sia Roma che Ancona, separate da centinaia di chilometri. L'istanza, quantunque ritualmente e tempestivamente trasmessa al Tribunale di sorveglianza, non è stata, tuttavia, esaminata da quel collegio che, all'udienza camerale del 25 settembre 2024, preso atto dell'assenza dell'avv.

Andrea Marini, ha nominato un difensore di ufficio e, raccolte le conclusioni delle parti, ha riservato la decisione, successivamente determinandosi in senso sfavorevole all'opponente.

3. Ciò posto, occorre ricordare che, per giurisprudenza consolidata e condivisa, «La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima» (Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163 - 01; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284 - 01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725 - 01). Tanto, ovviamente, a condizione che l'impedimento del difensore sia prontamente comunicato, a tal fine l'istante potendosi avvalere di qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, giacché tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191 - 01).

Nel caso di specie, si è, quindi, al cospetto di una richiesta di differimento che: prima facie, non appare defatigatoria né manifestamente infondata; è stata presentata subito dopo la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e con grande anticipo rispetto alla sua celebrazione; risulta, per di più, corredata da documentazione in ordine alla contemporaneità degli impegni ed alla natura e gravosità di quello precedentemente assunto, tale da consentire senz'altro al destinatario di verificare se, nel caso concreto, ricorressero o meno le condizioni per disporre il sollecitato rinvio.

Il difensore impedito, peraltro, aveva debitamente indicato, in ossequio alla vigente normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza di egittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905 - 01), le ragioni che, dal suo punto di vista, gli precludevano di avvalersi dell'ausilio di un sostituto e che il giudice aveva, di conseguenza, la possibilità di apprezzare. Posto che, come sopra segnalato, dal verbale dell'udienza non risulta che il Tribunale di sorveglianza abbia preso atto dell'istanza — sulla quale, pertanto, ha omesso di pronunciarsi — e che l'udienza è stata conseguentemente tenuta in assenza del difensore di fiducia, deve, quindi, ritenersi che la riscontrata omissione si è tradotta in un vulnus alle prerogative del difensore (e, suo tramite, dell'assistito) tanto significativo e radicale da fondare la proposta eccezione di nullità.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per la celebrazione di un nuovo giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo