Cassation annuls execution order for continuity claim due to factual misrepresentation regarding crime dates and nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order issued by the Naples Tribunal regarding Vladimir Dundua's request for continuity of criminal liability. The applicant argued that the lower court incorrectly cited a 2018 date and failed to recognize the homogeneity of crimes committed in 2013 under specific property offenses. The court found the execution judge had mischaracterized the factual content of the conviction sentences by ignoring the actual temporal and qualitative uniformity of the offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 624 bis, 625 c.p.: The execution judge must accurately reflect the factual content of conviction sentences when assessing continuity; a decision based on a travisated description of crime dates or nature constitutes a violation of law requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dundua Vladimir nato in LITUANIA il 17/03/1984 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da Vladimir Dundua in relazione alle sentenze emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22 ottobre 2014 (irrevocabile il 20 settembre 2015) e il 1° ottobre 2018 (irrevocabile il 19 febbraio 2019), nonché dal Tribunale di Napoli il 7 ottobre 2019. A fondamento della decisione, il giudice dell’esecuzione ha posto la distanza temporale tra i fatti (commessi nel 2013 e nel 2018) e il rapporto di eterogeneità tra gli stessi.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vladimir Dundua, per mezzo del proprio difensore Avv. Leone Di Giannantonio, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione evidenziando, preliminarmente, di non avere avanzato alcuna istanza con riguardo alla sentenza del Tribunale di Napoli del 7 ottobre 2019. In relazione ai reati giudicati con le altre due sentenze, ha evidenziato che esse hanno avuto ad oggetto delitti contro il patrimonio di cui all’art. 624bis cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 625 cod. pen. commessi, in concorso con le medesime persone e nel medesimo contesto associativo, nell’arco di tempo dal 10 febbraio 2013 al 28 maggio 2013. Il riferimento al 2018 di cui all’ordinanza impugnata sarebbe stato, quindi, errato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall’esame delle sentenze di condanna, emerge che le stesse hanno avuto ad oggetto reati commessi nello stesso anno, ossia nel 2013, da febbraio a giugno e che l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione riguardava questi reati, non anche quello ulteriore di evasione oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli del 2019. Risulta rispondente al reale contenuto delle sentenze di condanna la circostanza affermata in ricorso secondo cui la prima delle due decisioni riguarda delitti di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 5 cod. pen. commessi il 10 febbraio 2013 e il 28 maggio 2013, mentre la seconda altri reati della stessa natura commessi tra il 26 aprile 2013 e il 24 maggio 2013.
Da ciò consegue che il giudice dell’esecuzione ha travisato il contenuto delle decisioni relative ai reati per i quali è stata avanzata l’istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. ponendo a fondamento della propria decisione una circostanza contrastante con il contenuto oggettivo di quanto sottoposto alla sua cognizione. E’ stata omessa, infatti, ogni considerazione circa l’omogeneità dei reati, il tempo della loro consumazione, il luogo, le modalità, l’eventuale presenza di correi essendosi limitato il Tribunale a rilevare la (travisata) distanza temporale tra i fatti.
3. Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio, nella più ampia autonomia decisionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun