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Sentenza — n. 11949/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP revocation of public utility work substitution due to lack of hearing and violation of procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11949/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order revoking the substituted sentence for public utility work because it was issued without a prior hearing. The convicted appellant argued that the revocation violated procedural guarantees by proceeding de plano, contrary to the requirement for a contradictory trial under the relevant code. The court held that such revocation requires the formalities of a standard execution proceeding, making the de plano approach a nullity of absolute character.

Regesto Legislator

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Art. 186, nono comma bis D.Lgs. 285/1992; Art. 666 cod. proc. pen.: The revocation of a substituted sentence for public utility work by the investigating judge must follow the formalities of execution proceedings; a de plano decision without a hearing constitutes a nullity of absolute character.

Parole chiave

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substituted sentence revocation public utility work procedural nullity de plano decision investigating judge powers contradictory trial requirement absolute nullity revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 186, nono comma bis D.Lgs. 285/1992
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, dolendosi con unico motivo della violazione dell’art. 186 nono comma bis D.Lgs.
Art. 666 cod. proc. pen.
Lgs 285/1992 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 cod. proc. pen., possa disporre la revoca della pena sostitutiva.
Art. 667, quarto comma cod. proc. pen.
proc, pen., mentre la procedura de plano, prevista dall’art. 667, quarto comma, cod.
art. 666 cod. proc. pen
Lgs 285/1992 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 cod. proc. pen., possa disporre la revoca della pena sostitutiva.
art. 186 D.Lgs. 285/1992
Il mancato rispetto dello schema procedimentale previsto, in generale, per i procedimenti di esecuzione e, in particolare, per quello teso a provocare la revoca della pena sostitutiva disposta ex art. 186 D.Lgs. 285/1992, non può che comportare la declaratoria di nullità del provvedimento stesso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012
(Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012 Cc.
Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ojeda Hurtado Gabriel Andres nato in PERU' il 08/03/1987 avverso l'ordinanza del 09/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Siena udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Simone Lettieri che chiedeva l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, con provvedimento reso in data 9 novembre 2024 revocava la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità concessa a Ojeda Hurtado Gabriel Andrea con la sentenza di condanna in data 2 luglio 2020, definitiva l’11 febbraio 2021, alla pena di mesi quattro di arresto e 1.550 euro di ammenda, in quanto il condannato non risultava avere mai svolto i suddetti lavori.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, dolendosi con unico motivo della violazione dell’art. 186 nono comma bis D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 666 cod proc pen. In particolare, il ricorrente censurava l’adozione del provvedimento di revoca della concessa pena sostitutiva con procedimento de plano, senza previa fissazione di udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio fra le parti.

3. Il sostituto procuratore generale, Simone Lettieri, concludeva chiedendo annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L’art. 186, nono comma bis, D. Lgs 285/1992 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 cod. proc. pen., possa disporre la revoca della pena sostitutiva. La richiamata esplicita previsione normativa rafforza quella che in materia di esecuzione è la regola, cioè che si proceda con le formalità di cui all’art. 666 cod. proc, pen., mentre la procedura de plano, prevista dall’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. costituisce l’eccezione del sistema, operante solo nei casi tassativamente previsti.

Questa Corte si è già espressa sul punto, affermando che è viziata da nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'ordinanza di revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessa ai sensi dell'art. 186, comma nono bis, C.d.S. dal giudice delle indagini preliminari, quale giudice della esecuzione, con provvedimento "de plano". (Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012 Cc. Rv. 254045). Analogamente, in altro caso in cui il procedimento previsto normativamente era quello nel contraddittorio delle parti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il medesimo principio e rinvenuta la medesima nullità di ordine generale e di carattere assoluto :« Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. (Sez. 1,n. 54869 del 05/06/2018, Rv. 274556).

2. Il mancato rispetto dello schema procedimentale previsto, in generale, per i procedimenti di esecuzione e, in particolare, per quello teso a provocare la revoca della pena sostitutiva disposta ex art. 186 D.Lgs. 285/1992, non può che comportare la declaratoria di nullità del provvedimento stesso.

3. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari