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Sentenza — n. 11948/2025 — snpen Generato dall'IA

Court annuls order revoking conviction for driving without license due to lack of depenalization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11948/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Trani Court's order that revoked Pietro Angarano's conviction for driving without a license. The prosecution argued the revocation violated procedural and penal codes because the specific recidivist offense remains punishable under Italian law. The court ruled the conviction stands because the aggravated act of driving without a license, involving recidivism, was not depenalized by the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 1 D.Lgs. 8/2016; Art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: The revocation of a criminal conviction is illegitimate when the underlying conduct, particularly involving recidivism, has not been subject to depenalization by legislative decree.

Parole chiave

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driving without license recidivism in two years depenalization of offenses revocation of conviction annulment without remand procedural violation criminal liability revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 1 D.Lgs. 8/2016
Tale fattispecie di reato, però, non è oggetto di depenalizzazione a norma dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016 e dunque la revoca della condanna era del tutto illegittima.
Art. 116, comma 15, D.Lgs. 285/1992
Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 3 dicembre 224 revocava la sentenza di condanna di Angarano Pietro, emessa dal medesimo Tribunale, in quanto responsabile del reto di cui all’art. 116 quindicesimo comma D.Lgs.
Art. 648 cod. proc. pen.
Art. 106 cod. pen.
Art. 167 cod. pen.
Art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1 lett.
artt. 648 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il pubblico ministero presso il Tribunale di Trani, lamentando violazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 106 e 167 cod.
art. 1 D.Lgs. 8/2016
Tale fattispecie di reato, però, non è oggetto di depenalizzazione a norma dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016 e dunque la revoca della condanna era del tutto illegittima.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882
(Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882 - 01) Il fatto per il quale Angarano ha riportato la condanna revocata è quello p.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Procuratore della repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: Angarano Pietro nato a TRANI il 09/08/1979 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di Trani udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Antonio Balsamo che chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 3 dicembre 224 revocava la sentenza di condanna di Angarano Pietro, emessa dal medesimo Tribunale, in quanto responsabile del reto di cui all’art. 116 quindicesimo comma D.Lgs. 285/1992 per abrogazione del reato.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il pubblico ministero presso il Tribunale di Trani, lamentando violazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 106 e 167 cod. pen. Angarano, infatti, era stato condannato per essersi posto alla guida di un veicolo pur essendo sprovvisto di patente di guida, perché revocata, con recidiva nel biennio. Tale fattispecie di reato, però, non è oggetto di depenalizzazione a norma dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016 e dunque la revoca della condanna era del tutto illegittima.

3. Il sostituto procuratore generale, Antonio Balsamo, chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. La guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo. (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882 - 01) Il fatto per il quale Angarano ha riportato la condanna revocata è quello p. e p. dall’art. 116 quindicesimo comma secondo periodo D.Lgs. 285/1992, che, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, non è oggetto di depenalizzazione. Infatti, detta ipotesi, che contempla una recidiva nel biennio della condotta di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida, è sanzionata con la pena dell’arresto. Quale sia l’illecito contestato e per il quale Angarano ha riportato condanna è del tutto chiaro nella descrizione contenuta nel capo di imputazione, ove si fa esplicito riferimento ad una precedente condanna nel biennio.

2. La revoca della condanna è, pertanto, del tutto illegittima, poiché, come visto la condotta per la quale è intervenuta condanna è ancora penalmente rilevante.

3. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata