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Sentenza — n. 11943/2025 — snpen Generato dall'IA

Court annuls pardon execution order due to new crime committed within five years of law entry.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catania Court of Appeal's order declaring a sentence extinguished by pardon. The prosecutor argued the defendant committed a new crime within five years of the relevant law's enactment, which legally bars the pardon. The court ruled that the statute of limitations for revoking a pardon is met if the new crime occurs within the five-year window, regardless of whether the conviction judgment was finalized before the period expired.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3 della legge 241/2006; Art. 620 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: The declaration of pardon extinction is void if a new intentional crime is committed within five years of the law's entry into force, even if the conviction judgment is rendered after the five-year period expires.

Parole chiave

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pardon extinction statutory bar five year period new crime execution order annulment revoca della sospensione condizionale remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3 della legge 31 luglio 2006, n. 241
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando violazione dell’art. 1 terzo comma L.
Art. 620 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
La impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, ex art. 620 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Liuzzo
(Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Liuzzo, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: Condorelli Lucio nato a CATANIA il 07/06/1974 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di Catania udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sotituto procuratore generale Elisabetta Cenniccola che concludeva chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa in data 20 novembre 24 dichiarava estinta per effetto di indulto la pena di anni tre di reclusione e 1500 euro di multa inflitta a Condorelli Lucio con la sentenza emessa dal Tribunale di Modica il 9 dicembre 2010, confermata dalla Corte di Appello di Catania, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2019.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando violazione dell’art. 1 terzo comma L. 241/2006, stante la sussistenza di una causa ostativa alla intervenuta declaratoria di estinzione della pena. In particolare, Condorelli Lucio risulta avere riportato condanna alla pena di anni cinque di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73 primo comma DR 309/90, commesso il 1° settembre 2007, nei cinque anni di entrata in vigore della L. 241/2006.

3. Il Sostituto procuratore generale Elisabetta Cennicola concludeva chiedendo l’annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Il tribunale di Catania ha dichiarato l’estinzione della pena inflitta dal Tribunale di Modica il 9 dicembre 2010 confermata dalla Corte di Appello di Catania, irrevocabile il 13 febbraio 2019, nonostante il medesimo, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. 241/2006, abbia riportato condanna ad anni cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, come commesso il 1° settembre 2007, con sentenza divenuta irrevocabile il 22 settembre 2010. Ai fini della revoca dell'indulto, conseguente, a norma dell'art. 1, comma 3 della legge 31 luglio 2006, n. 241, alla commissione, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, di un delitto non colposo per il quale sia stata inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni, è sufficiente che questo sia stato commesso entro tale termine e non anche che, prima della sua scadenza, sia intervenuta la relativa sentenza di condanna. (Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Liuzzo, Rv. 281891 - 01). 1.2 Il provvedimento impugnato è del tutto illegittimo, in quanto al momento della concessione dell’ indulto, sussisteva la condizione ostativa di cui all’art. 1 terzo comma L. 241/2006.

2. La impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, ex art. 620 comma 1 lett.

d) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata