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Sentenza — n. 11780/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's denial of drug trafficking continuity due to flawed reasoning on location and time.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11780/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order denying the request to apply the continuity of offenses between two prior drug trafficking judgments. The defense argued that all crimes occurred in Grosseto within the same timeframe and modality, while the execution judge incorrectly relied on different specific locations and dates to break the criminal design. The court found the execution judge's reasoning illogical and insufficient, as it failed to properly weigh the homogeneity of conduct and the temporal overlap between the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The execution judge cannot deny the continuity of offenses established by the trial judge unless specific and significant circumstances reasonably prove the new facts are not part of the original criminal design.

Parole chiave

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continuity of offenses drug trafficking execution judge criminal design procedural violation Grosseto province annulment with remand sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 81 cod. pen. e 671 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990
41/2021, uindi con riferimento a episodi di cui all'art. 73 del d.p.r.
art. 81 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 81 cod. pen.
artt. 81 cod. pen
Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di lei;ice e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palumbo
pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cogr 12 ione» (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palumbo, Rv.
Sez. 5, n. 9837 del 19/05/2014, Aprile
Sez. 5, n. 9837 del 19/05/2014, Aprile, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Jarnnouni Abderrahim nato il 24/02/1987 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del Tribunale di Grosseto udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Raffaele Gargiulo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Grosseto, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 ottobre 2024, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di Abde rahinn 3armouni di applicare l'istituto della continuazione tra i fatti accertati dai Se guenti provvedimenti: -1) sentenza n. 41/2021 del 20 gennaio 2021 relativa a reati in materia di stupefacenti commessi nel periodo compreso tra l'anno 2014 e l'anr o 2017, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione; -2) sentenza n. 66/2022 dell'Il febbraio 2022, per fatti in mEID;Tia di stupefacenti commessi dal mese di febbraio al mese di settembre 2Y 6, già tra loro riuniti in continuazione.

2. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione evidenzia mio che i reati non sono avvinti dal vincolo della continuazione in quanto connn- ssi in zone parzialmente diverse, Grosseto e Magliano in Toscana, e in )eriodi cronologicamente diversi.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato crie, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel ricorso la difesa rileva che il g udice dell'esecuzione avrebbe applicato erroneamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione in quanto, diversam Eg te da come ritenuto, i fatti sono stati tutti commessi nella provincia di Grosseto, 1:on le stesse modalità e nel medesimo arco temporale, ciò solo anche considerando che i fatti oggetto della prima sentenza coprono un periodo nel quale sono compresi quelli giudicati con la seconda.

4. In data 16 novembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitorizi critta con la quale il Sost. Proc. Gen. Raffaele Gargiulo chiede l'annullamento Col rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di lei;ice e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. prcc. pen. evidenziando che, diversamente da come ritenuto, i fatti sono st2ti tutti commessi nella provincia di Grosseto, con le stesse modalità e nel medi?sinno arco temporale, ciò solo anche considerando che i fatti oggetto dell )rima sentenza coprono un periodo nel quale sono compresi quelli giudicati con la seconda. La doglianza è fondata. 2.1. Come anche recentemente ribadito «in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscirnentc della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escUdere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistEg za di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cogr 12 ione» (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944 - 01;

Sez. 5, n. 9837 del 19/05/2014, Aprile, Rv. 262203 - 01).2.2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non si è conformilto ai principi indicati. La motivazione del diniego della richiesta, che si fonda sull'affermazione che il medesimo disegno criminoso sarebbe escluso dal fatto che i reati sono stati collocati in località diverse e in tempi diversi, è carente e manifestariente illogica. Il giudice dell'esecuzione, infatti, come correttamente evidenzian dal _to Procurafé generale, non ha dato conto di avere proceduto all'esame delle n gioni in base alle quali al ricorrente era già stata riconosciuta la continuazione ir fase di cognizione con riguardo ai reati oggetto della pronuncia n. 41/2021, uindi con riferimento a episodi di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, n:H solo analoghi ma anche commessi in un ambito temporale, dal 2014 al 2017, n cui rientrano quelli oggetto della sentenza n. 66/2022, commessi nel )1: riodo febbraio-settembre 2016.

A ben vedere, d'altro canto, la conclusione per cui il ricorrente aviébbe fatto dello spaccio la sua unica fonte di sostentamento si fonda su elementi, il fatto che il luogo di commissione dei fatti è diverso e il numero di preci: denti risultanti dal casellario, che sono generici. Ciò soprattutto considerato che il giudice ha omesso di considerar e di confrontarsi con la presenza di specifici elementi indiziari presuntivi, quali l'omogeneità delle condotte (anche con riguardo alle modalità e al bene giuidico leso), la vicinanza comunque tra i luoghi di commissione dei reati (situati nella medesima provincia di Grosseto) e il di tempo di commissione dei reati.

3. A fronte delle considerazioni esposte l'ordinanza impugnat,31 deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Grosseto, in diversa pei -sona fisica, attenendosi ai principi esposti e libero nell'esito, proceda a un nuovo esame sul punto

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al TribL n 3le di