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Sentenza — n. 11771/2025 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal on territorial jurisdiction and failure to pay bail for a fine default offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Giachino Boccuzzi against the Second Instance Court of Bari's decision. The appellant argued for territorial jurisdiction based on his location and claimed impossibility to pay bail due to detention. The court ruled that the offense is consummated where the judicial authority requiring the deposit is located, thereby upholding Bari's jurisdiction, and found the impossibility defense irrelevant since the bail was never actually paid.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011; Art. 8, 9, col. 1, c.p.p.: The offense of failing to deposit bail is consummated at the location of the judicial authority designated to receive the deposit, establishing territorial jurisdiction there; the defense of impossibility to pay is inadmissible if the bail was never actually deposited.

Parole chiave

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default fine offense territorial jurisdiction bail deposit location omission crime impossibility defense obbligo di pagamento divieto di pagamento sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, conl .e -mava quella emessa dal Tribunale di Bari in data 2 luglio 2021, con la quale Gicai:chino Boccuzzi era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto rilenuto responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.
Art. 8, 9, col. 1, c.p.p.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, udienza 12/12/2024, informazione provvisoria n. 19/2024
103 del 2017, con la conseguente sospensione di anno imo e mesi sei (Sez. U, udienza 12/12/2024, informazione provvisoria n. 19/2024', .
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOCCUZZI GIOACCHINO nato a BARI il 01/06/1990 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur3tore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, conl .e -mava quella emessa dal Tribunale di Bari in data 2 luglio 2021, con la quale Gicai:chino Boccuzzi era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto rilenuto responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Avverso la sentenza di appello propone riedrso per cassazione Gical:chino Boccuzzi, tramite il proprio difensore, muovendo doglianze esposte in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 8 e 9, col. proc. pen., ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale (respinta in sede di n . erito) fondata su ricostruzioni che individuano il luogo di commissione del reato i -i quello (il comune di Barletta) in cui si trovava il ricorrente al momento del mi: ncato versamento della cauzione e, al più, in quello della sede (in Roma) dell'ent2 lassa delle ammende presso cui avrebbe dovuto farsi pervenire tale versamentc , 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizi della motivazione, per omessa considerazione delle specifiche censure difensive che rappresentavano l'impossibilità per il ricor -eite di versare la cauzione, a causa delle condizioni economiche in cui egli versava,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Anzitutto, deve darsi atto che la contravvenzione contestata non è e;tinta per decorso del termine di prescrizione, in quanto per i reati, come nella specie, commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina in materia di cui alla legge n. 103 del 2017, con la conseguente sospensione di anno imo e mesi sei (Sez. U, udienza 12/12/2024, informazione provvisoria n. 19/2024', .

3. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale dedotta con il primo motivo, va rilevato che il comma 4 dell'art. 76, ai fini della configurazione del -eato omissivo configura il fatto tipico del mancato deposito nei termini della cauzione. Tale deposito, secondo quanto previsto dall'intera disciplina, si realizz,: non già presso l'ente formalmente intestatario del solo materiale versament3 della corrispondente somma ai sensi dell'art. 3, comma 1, ma, a tutti gli effetti giuridici che rilevano, presso l'Ufficio dell'Autorità giudiziaria che ha disposto tale versamento, che può provvedere alla sua sostituzione, che cura la denurL ia in caso di inadempimento e che adotta le determinazioni sulla restituzione i) sulla confisca.

Sicché, la sede di tale ufficio coincide con il luogo in cui deve real z.:arsi il deposito e si consuma il reato nel momento in cui in esso non venga effettudto nei termini, conformemente ai principi operanti in materia di reati omissivi propri. Dunque, alla stregua della corretta applicazione delle norme proce3suali, spettante al giudice di legittimità a prescindere dall'iter argomentativo del ;.iudice di merito, tutte le prospettazioni contenute nel primo motivo, volte ad esc udere la competenza territoriale del Tribunale di Bari, risultano prive di fondamen:o.

4. Il secondo motivo, riproponendo la questione dell'impossibil tà di adempiere, rileva che era stato rappresentato, in appello, lo stato di detenzione di Boccuzzi dal 18 ottobre 2019, ossia dopo la notifica del provvedimeli o che imponeva la cauzione e prima della scadenza del termine per depositarla. Tale prospettazione non può comunque assumere alcuna rilevanza, u -h: volta che manca di considerare che, secondo quanto documentato dalla certif cdzione richiamata dai giudici di merito, l'imputato non ha mai versato la cauzione. Si tratta nel complesso di rilievi alle appropriate risposte sul punto in s 2'lltenza (pagg.4 e 5) che introducono tutti mere rivalutazioni, ora generiche, ora assi2rtive. Da ciò l'infondatezza anche delle doglianze mosse con il secondo mot v ).

5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de