Sentenza — n. 11449/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConprovvedimento in data 27.8.2024, il Tribunale di Rimini, a seguito di un’istanza di declaratoria della estinzione della pena detentiva inflitta a PAPA Rosario con la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 19.7.2013 (in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 16.9.2005), ha dichiarato la propria incompetenza, ai sensi dell’art. 665, comma 4 , c.p.p., in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima a carico dell’istante è stata emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 20.11.2020 (irrevocabile il 27.5.2022) e non era meramente confermativa della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini,ma parzialmente modificativa (come risulta da una annotazione in calce alla sentenza di primo grado).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 11449/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza in data 15.10.2024, la Corte d’Appello di Bologna, sollevando conflitto negativo di competenza, ha osservato che, dal casellario giudiziale e dalla copia delle sentenze, risulta che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, quale indicata dal Tribunale di Rimini, ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dallo stessoTribunale di Rimini, il quale, dunque, deve considerarsi competenteai sensi dell’art. 665, comma 2 , cod. proc. pen.
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iato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Corte d’ Appello di Bologna nei confronti di: Tribunale di Rimini con ordinanza del 15/10/2024 nel procedimento a carico di PAPA Roberto, nato a Varese il 4/5/1967 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini;
RITENUTO IN FATTO
1. Conprovvedimento in data 27.8.2024, il Tribunale di Rimini, a seguito di un’istanza di declaratoria della estinzione della pena detentiva inflitta a PAPA Rosario con la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 19.7.2013 (in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 16.9.2005), ha dichiarato la propria incompetenza, ai sensi dell’art. 665, comma 4 , c.p.p., in quanto la sentenza divenuta irrevocabile per ultima a carico dell’istante è stata emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 20.11.2020 (irrevocabile il 27.5.2022) e non era meramente confermativa della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini,ma parzialmente modificativa (come risulta da una annotazione in calce alla sentenza di primo grado).
Con ordinanza in data 15.10.2024, la Corte d’Appello di Bologna, sollevando conflitto negativo di competenza, ha osservato che, dal casellario giudiziale e dalla copia delle sentenze, risulta che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, quale indicata dal Tribunale di Rimini, ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dallo stessoTribunale di Rimini, il quale, dunque, deve considerarsi competenteai sensi dell’art. 665, comma 2 , cod. proc. pen.
3. Con requisitoria scritta del 26.11.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Rimini , la cui sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, non essendovi stata alcuna riforma, neppure parziale della sentenza di primo grado: infatti, malgrado nel certificato del casellario giudiziale sia indicata una ‘parziale riforma’ della sentenza di primo grado, ciò che fa fede è la sentenza stessa, da cui risulta che sia stata integralmente confermata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Rimini. Va premesso che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 37300 del 2/7/2021, Corte, Rv. 282011 –01;
Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 –01). Ora, la sentenza di secondo grado del 20.11.2020, indicata dal Tribunale di Rimini come quella che radicherebbe la competenza d ella Corte d’Appello di Bologna, ha in realtà confermato la sentenza di condanna di Papa Roberto emessa in primo grado dallo stesso Tribunale di Rimini. Infatti, la circostanza secondo cui la sentenza di secondo grado avrebbe parzialmente modificato quella di primo grado – che il Tribunale di Rimini ha individuato, nel proprio provvedimento del 27.8.2024, come la ragione per la quale declinava la propria competenza –non trova riscontro negli atti.
Di conseguenza, deve trovare applicazione l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che ‹‹q Va affermata, pertanto, la competenza del Tribunale di Rimini, a cui devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, cui dispone trasmettersi gli atti. Cos