Cassation court dismisses appeal due to loss of interest following final revision judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant lost standing after a final revision judgment was issued. The applicant had previously requested suspension of sentence execution pending a revision review, which was rejected by the appellate court. The Supreme Court ruled that the subsequent final decision extinguished the applicant's interest in the suspension request, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635, Art. 637, Art. 616 c.p.p.: When a final judgment on a revision request is rendered, the applicant loses the interest to request suspension of sentence execution, rendering the appeal inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EMETUWA VITANUS nato il 12/06/1981 avverso l'ordinanza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott.ssa Flavia Alenni, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 novembre 2024, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di Vitanus Emetuwa, intesa alla sospensione, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. ed in pendenza del giudizio di revisione, dell'esecuzione della pena inflittagli dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo con sentenza del 21 maggio 2018, confermata dalla locale Corte di appello il 14 maggio 2020 e divenuta irrevocabile il 2 aprile 2021. A tal fine, ha ritenuto di non potere effettuare, allo stato, valutazioni in ordine alla fondatezza della richiesta di revisione, già respinta con sentenza del 9 ottobre 2023, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 38271 del 9 luglio 2024.
2. Vitanus Ematuwa propone, con il ministero dell'avv. Ivana Rigoli, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di cassazione, nella motivazione della sentenza con cui ha annullato la decisione in origine adottata dalla Corte di appello, avrebbe offerto precise indicazioni in ordine alla fondatezza dell'istanza di revisione, senz'altro idonee a giustificare la provvisoria sospensione dell'esecuzione della pena irrogatagli con la sentenza di condanna impugnata con il mezzo straordinario.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, il 20 novembre 2024, ha, quale giudice del rinvio, rigettato la richiesta di revisione presentata da Vitanus Emetuwa il quale, quindi, non ha più titolo né interesse a chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 635 cod. proc. pen., provvedimento che sarebbe, comunque, superato e travolto, in forza del disposto dell'art. 637, comma 4, dalla successiva decisione a cognizione piena. Ne discende l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso, cui non conseguono statuizioni accessorie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., cioè in punto di pagamento delle spese processuali e di versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione, derivante, come nella fattispecie, da causa a lui non imputabile, non configura un'ipotesi di soccombenza (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. C