Appeal court annuls execution order for failing to distinguish between credit of time and sentence reduction due to continuance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's order regarding the execution of concurrent sentences. The appellant argued the judge incorrectly treated a sentence reduction as credit of time already served. The court ruled that the execution judge must independently verify and distinguish between different legal grounds for sentence reduction to ensure accurate calculation of remaining penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 5, cod. proc. pen.; When determining residual sentence periods, the execution judge must independently verify whether time served constitutes credit or a reduction due to continuance, and must correct the record if the distinction is unclear.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASINI SAVERIO nato a POTENZA il 04/11/1967 avverso l'ordinanza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la 'Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da Saverio Marini avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 18 maggio 2023 dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pavia, rilevando che era stato correttamente considerato l'intero presofferto.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Saverio Masini, tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione, in quanto il Giudice dell'esecuzione ha mancato di constatare che nel provvedimento di unificazione la pena di mesi otto di reclusione e di euro 100,00 di multa era stata detratta non già a titolo di presofferto, ma, espressamente, per effetto del riconoscimento della continuazione con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 19 gennaio 2023, sicché tale riduzione non poteva far ritenere computato il periodo di presofferto in precedenza indicato dal giudice dell'esecuzione, pari a mesi otto e giorni undici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Qualora, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, sia necessario accertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice dell'esecuzione, non potendo demandare tale incombenza al pubblico ministero, deve provvedervi direttamente, avvalendosi eventualmente dei poteri di accertamento previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto. (Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, Macrì, Rv. 277912 - 01).
3. Nella specie, come rilevato nel ricorso, l'istanza del condannato rivolta al giudice dell'esecuzione invocava la corretta considerazione dell'intero presofferto ai fini della determinazione della pena ancora da espiare, specificatamente precisandone il titolo e l'ulteriore periodo di detenzione al quale si riferiva. Il provvedimento impugnato non ha fornito una adeguata risposta alla richiesta, posto che, oltre a richiamare un periodo di presofferto già riportato nel provvedimento di cumulo formato nel 2023 da un ufficio del pubblico ministero diverso da quello procedente, e dunque neppure correttamente aggiornato, ha individuato come presofferto, già computato, una sopraggiunta detrazione dal cumulo delle pene dovuta, invece, al riconoscimento della continuazione in esecuzione, secondo quanto riportato nel provvedimento del pubblico ministero.
4. Essendo mancata la dovuta e corretta verifica rientrante nelle attribuzioni delle quali deve farsi carico il giudice dell'esecuzione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Mi