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Sentenza — n. 10790/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls surveillance tribunal's inadmissibility decree due to new family ties and alternative measure request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the surveillance tribunal's decree declaring the applicant's request inadmissible as a mere repetition. The defense argued that the new request included a previously unmentioned alternative measure and a newly discovered family relationship with the Monforte brothers, which the tribunal had ignored. The Court ruled that the tribunal's summary rejection was improper because the applicant introduced novel factual elements, thereby preventing the automatic application of the preclusion rule.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 678, comma 1, cod. proc. pen.: The summary rejection of a request under the surveillance procedure is limited to cases where the request is identical to a previously rejected one based on the same elements; the introduction of new facts or alternative measures precludes such summary dismissal.

Parole chiave

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surveillance procedure inadmissibility decree mere repetition new elements preclusion rule alternative measures family ties documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il potere di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, attribuito al Presidente del Tribunale di sorveglianza dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art.
Art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
pen., al quale rinvia l'art. 678, comma 1 del medesimo codice, si caratterizza per il ricorso alle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.
art. 666 cod. proc. pen
Preliminarmente, deve osservarsi che il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l'art.
art. 678 cod. proc. pen
pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., è limitato invece ai casi in cui appaiono insussistenti ictu ()cui/ i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza
Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORZI' GAETANO nato a CATANIA il 17/07/1997 avverso il decreto del 29/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, MARILIA DI NARDO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato decreto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta da Gaetano Borzì, intesa all'ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o di semilibertà, in quanto meramente reiterativa di analoga istanza già respinta con provvedimento del 25/09/2024.

2. Borzì, propone, con l'assistenza dell'avv. Rosario Pennisi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Osserva la difesa come la nuova istanza non fosse identica alla precedente, essendo stata richiesta, in alternativa all"affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, che costituiva un novum rispetto alla precedente istanza rigettata; anche gli elementi giustificativi posti a fondamento dell'istanza erano diversi, dal momento che con la nuova istanza si era certificato il rapporto di parentela con i fratelli Monforte, in precedenza sconosciuto ai Giudici, che, sulla base di un'informativa dei CC, ignorando detto legame di parentela, avevano sospettato una vicinanza del Borzì a sodalizi di stampo mafioso.

3. Nella requisitoria scritta, il sostituto Procuratore generale, Marilia di Nardo, conclude per l'annullamento con 'rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente, deve osservarsi che il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 678, comma 1 del medesimo codice, si caratterizza per il ricorso alle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del disposto del comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, quando "la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge" ovvero quando essa "costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".

Configurandosi, dunque, l'inammissibilità disposta de plano in termini di eccezione alla regola generale del contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito in termini tassativi e comunque rigorosi le condizioni che consentono l'adozione del relativo decreto. In questa prospettiva, si è affermato che la richiesta debba essere identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero che la valutazione di manifesta infondatezza non debba implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, dep. 13/07/2018, Focoso, Rv. 273714;

Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). È, quindi, indubbio che anche nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).

Per arginare richieste meramente dilatorie, con tale limite si è inteso creare A,un filtro processuale, ritenuto dal legislatoreW~necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente, la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.

È, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta, è ammissibile la proposizione di una nuova istanza solo quando si fondi su nuovi elementi. Infatti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di \_una richiesta rigettata configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, /non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841).

Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza divenuto definitivo, pertanto, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.

3. Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso in esame il Presidente del Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta di Borzì, considerando che nella nuova istanza il condannato aveva introdotto elementi di novità, quali, da un lato, la richiesta, mai prima formulata, di accesso alla misura alternativa della semilibertà, e dall'altro il rapporto di parentela con i fratelli Monforte, quale elemento di giustificazione alla, in precedenza, ritenuta contiguità ad ambienti mafiosi. Il potere di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, attribuito al Presidente del Tribunale di sorveglianza dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., è limitato invece ai casi in cui appaiono insussistenti ictu ()cui/ i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, Rv. 234889), sicché deve essere riservata al Collegio, col rito camerale, la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza.

4. Sulla scorta delle illustrate considerazioni il decreto presidenziale impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di