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Sentenza — n. 10789/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive measure revocation due to lack of current social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10789/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against the appellate court's revocation of a special surveillance measure for Giuseppe Berardi. The lower court found the measure's social danger was no longer current because Berardi had not engaged in relevant conduct for six years and maintained regular employment. The court upheld this decision, noting the prosecutor failed to specifically refute the evidence regarding the absence of current danger despite citing his continued association membership.

Regesto Legislator

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Art. 4 I. n. 1423/56; Art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65; Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011: In preventive proceedings against suspected mafia association members, a cassation appeal is admissible only for legal violations, excluding manifest illogic unless the lower court ignored decisive elements or fabricated motivation.

Parole chiave

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preventive measures mafia association social danger current peril cassation appeal legal violation public prosecutor revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 I. n. 1423/56
Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
Art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65
1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art.
Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il decreto in questione la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riproposto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
artt. 416-bis cod. pen
pen., la violazione degli artt. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule'
Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro
Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv.
Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri
(Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv.
Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017
Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro; avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, del 18/10/2024; nell'ambito del procedimento a carico di: BERARDI GIUSEPPE nato a Cirò Marina il 28/08/1974; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, chè ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, ha accolto l'impugnazione di Giuseppe Berardi avverso il provvedimento in data 10 novembre 2023, con il quale il Tribunale della stessa città aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, per l'effetto, ha revocato detta misura sul presupposto della assenza della attualità della pericolosità sociale.

2. Avverso il decreto in questione la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riproposto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 4 d.lgs. 159/2011; al riguardo osserva che Giuseppe Berardi è stato riconosciuto responsabile (con sentenza irrevocabile resa nel processo 'Stige') del delitto di appartenenza alla associazione 'ndranghetistica 'Farao-Maricola' per la quale egli fungeva da referente politico e che non vi sono elementi per superare la presunzione di sussistenza della sua pericolosità, stante la mancanza di recesso da parte del proposto dal sodalizio e la perdurante sussistenza del sopra indicato gruppo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule', Rv. 279284;

Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). 2.1. È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc.

Noviello, Rv. 279435). 2.2. Deve poi aggiungersi che il più alto consesso di questa Corte ha precisato che nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di "appartenere" ad una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271512 - 01, Gattuso).

3. Passando all'analisi del caso di specie si osserva che la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici, ha escluso la sussistenza della attuale pericolosità sociale di Giuseppe Berardi dando rilievo alla circostanza che egli, negli ultimi sei anni, non ha dato adito a rilievi di sorta con le sue condotte. In particolare, il provvedimento impugnato - dopo avere dato rilievo alla circostanza che i fatti per i quali il proposto è stato condannato risalgono al periodo dal 2006 al 2016 - ha evidenziato che il proposto è stato assolto con formula piena dall'accusa riguardante l'intestazione fittizia di una società operante nel settore delle lavanderie industriali e che, in genere, negli ultimi sei anni non ha posto in essere condotte suscettibili di essere valorizzate come indici della sua persistente appartenenza ad una associazione di stampo mafioso, considerato che egli ha svolto regolare attività lavorativa e che ha sempre rispettato le prescrizioni della misura di prevenzione oggetto di impugnazione.

Orbene, la pubblica accusa deduce che l'accertata appartenenza di Giuseppe Berardi all'associazione di stampo mafioso costituisce una presunzione della permanente sussistenza del vincolo associativo alla luce del mancato recesso del predetto dal sodalizio e la permanente operatività del medesimo, senza però confrontarsi in modo specifico con le coerenti argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato per escludere l'attualità della pericolosità del proposto.

3. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).

P.Q.M.

Rigetta il ric