Sentenza — n. 10303/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione con cui la Corte di assise aveva dichiarato Domenico Vaccaro colpevole - in concorso con altri esponenti della famiglia mafiosa di Campofranco, tra cui Maurizio Carrubba - del reato di omicidio ai danni di Gaetano Falcone e dello strumentale delitto in materia di armi. Secondo il conforme accertamento dei Giudici del merito Vaccaro - all’epoca esponente di vertice della famiglia di Campofranco nonché responsabile provinciale di Cosa nostra nissena - aveva deliberato l’uccisione di Falcone e dato incarico agli altri concorrenti, tra cui Carrubba di eseguire l’azione omicidiaria, portata a termine a Montedoro il 13 giugno 1998.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10303/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene il Collegio che nessuna delle censure dedotte dal ricorrente superi il vaglio di ammissibilità. Nonostante la denuncia formale dei vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCARO DOMENICO nato il 28/04/1954 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori dell’imputato: - avvocato ANTONIO IMPELLIZZERI, del foro di ENNA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. - avvocato GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI, del foro di ROMA, quale sostituto processuale, per delega scritta, dell'avvocato VALERIO VIANELLO ACCORRETTI che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione con cui la Corte di assise aveva dichiarato Domenico Vaccaro colpevole - in concorso con altri esponenti della famiglia mafiosa di Campofranco, tra cui Maurizio Carrubba - del reato di omicidio ai danni di Gaetano Falcone e dello strumentale delitto in materia di armi. Secondo il conforme accertamento dei Giudici del merito Vaccaro - all’epoca esponente di vertice della famiglia di Campofranco nonché responsabile provinciale di Cosa nostra nissena - aveva deliberato l’uccisione di Falcone e dato incarico agli altri concorrenti, tra cui Carrubba di eseguire l’azione omicidiaria, portata a termine a Montedoro il 13 giugno 1998.
Vaccaro aveva decretato la morte di Falcone sia per motivi di vendetta - legati alla vicinanza della vittima ad un gruppo contrapposto, formatisi all’interno di Cosa nostra, responsabile negli anni precedenti del tentativo di sopprimerlo, nonché, nel 1997, dell’organizzazione dell’agguato in cui erano morti suo fratello Lorenzo ed il fratello di Maurizio Carrubba - sia per prevenire ulteriori attentati alla sua vita eliminando un avversario. Siffatta ricostruzione è fondata sulla convergenza tra la chiamata in correità operata, una volta divenuto collaboratore di giustizia, da Maurizio Carruba e le chiamate in reità de relato di altri due collaboratori, Ciro Vara e Maurizio Di Gati, i quali avevano appreso che mandante dell’omicidio era stato Domenico Vaccaro da fonti diverse:
Di Gati da Giuseppe Fanara che, a sua volta, era stato informato direttamente da Vaccaro; Vara da Loreto Insinna e Carmelo Allegro, fedelissimi di Vaccaro. Le accuse nei confronti Vaccaro hanno trovato significativi riscontri, non solo generici ma anche individualizzanti nelle altre emergenze probatorie, oltre che nelle dichiarazioni dei collaboratori Alberto Carlo Ferrauto e Ignazio Gagliardo, i quali hanno, con dovizia di particolari, confermato il contesto in cui è maturato l’episodio omicidiario.
2. Ricorre per cassazione Domenico Vaccaro, per il tramite dei difensori di fiducia avv. ti Antonio Impellizzeri e Valerio Vianello Accorretti, articolando un unico motivo, per violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto. Secondo la difesa del ricorrente, la sentenza impugnata è affetta da una molteplicità di criticità che possono essere enunciate come segue, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Non ha risposto o a ha risposto in modo apparente alle osservazioni difensive sull’indebolimento sofferto della piattaforma accusatoria a suo carico a seguito dell’archiviazione della posizione dei coindagati inizialmente indicati dalla medesima fonte di prova, il chiamante in correità Maurizio Carrubba, come suoi concorrenti nel delitto:
Nicolò Falcone, accusato di essere uno dei mandanti, Giuseppe Modica e Antonio Tusa, accusati di avere partecipato alla fase preparatoria, acquisendo notizie sulla partecipazione di Gaetano Falcone al duplice omicidio Vaccaro – Carrubba, Angelo Schillaci, accusato di essere uno dei due esecutori materiali). - Ha travisato le dichiarazioni di Maurizio Carrubba, il quale, come si evince dallo stralcio dell’esame dibattimentale riportato per stralci nell’atto di impugnazione, non ha mai dichiarato di avere ucciso Falcone perché animato da propositi vendicativi, ma ha ricollegato il movente omicidiario esclusivamente al ruolo e alla posizione che lui e Vaccaro avevano all’epoca all’interno di Cosa nostra nello scontro, anche armato, fra l’ala vicina a Provenzano, cui entrambi appartenevano, e quella vicina a Riina, cui apparteneva Gaetano Falcone.
Trattasi, peraltro, di movente del tutto illogico: non riesce a comprendersi perché tale forma di autotutela avrebbe dovuto essere esercitata proprio nei confronti Gaetano Falcone, il quale, secondo le dichiarazioni di tutti collaboratori, per le sue condotte da “ribelle”, non avrebbe mai potuto ambire a ruoli di rilievo all’interno della famiglia di Montedoro, peraltro schierata con Provenzano, e non aveva mai rappresentato una “pedina indispensabile” dell’ala contrapposta a Vaccaro. - Non ha preso in esame la censura, anch’essa riferita all’individuato movente, sull’assenza di contestualità tra il progetto omicidiario che sarebbe stato ordito ai danni di Domenico Vaccaro, negli anni 1994 - 1995, con il contributo per di più non provato di Gaetano Falcone, e l’omicidio di quest’ultimo, avvenuto ben quattro anni dopo, nonché sull’assenza di riscontri in ordine al coinvolgimento di Falcone nel duplice omicidio di Lorenzo Vaccaro e Calogero Falcone. - Ha considerato la vittima persona pericolosa per l’incolumità di Vaccaro in assenza di prove dimostrative dell’assunto, posto che non è stata indicata alcuna condotta di Falcone sintomatica di contrasti con Vaccaro. - Non ha risposto ai rilievi con cui la difesa aveva messo in discussione la credibilità, intrinseca ed estrinseca, sia dell’unico chiamate di correo sia degli altri collaboratori di giustizia; - Non ha valutato la chiamata di correo unitamente alle altre chiamate di correo operate da Carrubba nei confronti degli altri indagati ed in particolare di Nicolò Falcone, originariamente indicato quale mandante, ma la cui posizione è stata archiviata, valorizzandosi in suo favore le dichiarazioni di Bellizzi Carmelo, Salvatore Siciliano e Pino Cammarata, quindi di esponenti di spicco di Cosa nostra di Gela e Riesi, i quali hanno ricollegato l’omicidio di Gaetano Falcone ad altre dinamiche ed eventi ai quali Domenico Vaccaro risulta del tutto estraneo. - Pur di dare credito alle accuse di Carrubba, ha finito per avallare la ricostruzione secondo cui Vaccaro, in aperto contrasto con le regole di Cosa nostra, ha deliberato l’omicidio di Gaetano Falcone senza chiedere l’autorizzazione al capo della sua famiglia di appartenenza, quella di Montedoro (il cugino della vittima Nicolò Falcone); - Non ha spiegato adeguatamente le ragioni per cui la chiamata di correo di Carrubba continua ad essere credibile anche dopo l’archiviazione del procedimento nei confronti degli altri accusati - precisamente di Angelo Schillaci (indicato come il complice che gli aveva veicolato l’ordine di Vaccaro e o aveva coadiuvato nei sopralluoghi fino all’agguato finale) e di Salvatore Tusa e Giuseppe Modica (indicati come i complici che avevano rafforzato il proposito criminoso del mandante Vaccaro fornendogli informazioni sul coinvolgete el vittima nell’omicidio del fratello) - nonostante siano emerse discrasie riferite a tutte le fasi del delitto che hanno minato irrimediabilmente la credibilità dell’intera ricostruzione propinata da Carrubba, al punto da far seriamente dubitare che lo stesso abbia reamente preso parte alla fase esecutiva.
Carrubba non ha ricordato nemmeno di un controllo operato dai Carabinieri nei confronti suoi e di Schillaci mentre entrambi si trovavano nei pressi del luogo del delitto appena qualche giorno prima della sua consumazione e non è stato in grado di precisare il tipo di notizie raccolte da Tusa e Modica ed in che termini abbiano inciso sulla determinazione omicidiaria di Vaccaro. - Non ha superato le osservazioni dapprima esternate del Tribunale del riesame occupandosi della posizione di Nicolò Falcone e successivamente fatte proprie dall’odierno imputato nell’atto di appello, in ordine all’’attendibilità della chiamata in reità de relato di Di Gati, il quale aveva indicato una fonte di conoscenza, Peppe Fanara della famiglia di Agrigento, legata ai Corleonesi di Riina, impossibilitato a ricevere confidenze da Vaccaro perché costui, nel periodo di interesse, era uno degli esponenti di punta di un gruppo rivale legato a Provenzano.
Lo stesso Di Gati se ne è reso conto al punto da modificare la versione originaria e riferire in sede di controesame di avere ricevuto le notizie all’interno di cosa nostra. - Ha esaminato con motivazione illogica ed apodittica le doglianze difensive riferite alle dichiarazioni de relato del collaboratore Vara, continuando a ritenerle credibili nonostante il dichiarante non sia riuscito ad indicare il periodo in cui avrebbe ricevuto le confidenze da Insinna ed Allegro ed abbia dato conto, come si evince dallo stralcio del suo esame riportato nel ricorso, di un mandato omicidiario di Vaccaro in stridente contrasto con le regole ferree di Cosa nostra, secondo cui un affiliato non può essere ucciso senza il previo assenso della famiglia di appartenenza, peraltro nel caso di Gaetano Falcone da sempre legata a quella cui apparteneva il presunto mandante, ovvero Vaccaro.
Per di più, non è stato attribuito il giusto peso alle dichiarazioni del collaboratore Bellizzi, il quale ha riferito che il capo della famiglia della vittima, il cugino Nicolò Falcone, lungi dall’avere prestato il necessario consenso si era attivato per reperire informazioni sui responsabili dell’omicidio perché si voleva vendicare. - Ha erroneamente attributo valenza accusatoria alle dichiarazioni del collaboratore Carlo Alberto Ferrauti, trascurando che lo stesso non ha mai accusato Domenico Vaccaro avendo individuato il mandante in Nicolò Falcone, la cui posizione è stata archiviata. - Ha inserito tra le dichiarazioni convergenti con quelle di Maurizio Carrubba anche quelle di Ignazio Gagliardo, pur prive di qualunque contenuto accusatorio anche in ragione dell’appartenenza del dichiarante ad un contesto mafioso completamente diverso. - Non ha adeguatamente apprezzato la circostanza, pur pacifica, che le accuse di Vara nei confronti Vaccaro sono state ritenute inattendibili in altro procedimento definito con l’assoluzione dell’odierno ricorrente dall’accusa dell’omicidio Ricottone. - Ha disatteso il motivo di appello con cui era stata evidenziata l’assenza di prove per affermare la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di detenzione e porto dei fucili utilizzati per commettere l’omicidio, non potendosi considerare tali le sole dichiarazioni del collaboratore Carrubba.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che nessuna delle censure dedotte dal ricorrente superi il vaglio di ammissibilità. Nonostante la denuncia formale dei vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., le censure o si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli plausibili dei Giudici del merito, oppure ripropongono pedissequamente questioni già dichiarate infondate nei precedenti gradi del giudizio, con giustificazioni esaustive e prive di criticità, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione o perché, infine, evidenziano, difetti, contraddizioni ed incongruenze logiche del percorso giustificativo manifestamente infondate.
2. Preliminarmente alla disamina delle singole censure va ricordato che con il ricorso per cassazione non può essere dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). In ogni caso, il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., anche dopo la novella ad opera della legge n. 46 del 2006, non può «concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali; la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte» (ex plurimis da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01, in precedenza Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). La Corte di cassazione è, infatti, giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che la sentenza di merito ha posto a base della decisione o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dalla difesa come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli seguiti dai giudici di merito; ciò, infatti, trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (Sez. 5 - , n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
3. Basandosi il ricorso, principalmente, sulla denuncia di inosservanza delle regole di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, occorre, ancora, ricordare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a tali prove. 3.1. La validazione probatoria delle dichiarazioni, anche de relato, dei collaboratori di giustizia deve essere operata alla stregua dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255143 secondo cui la chiamata in reità (o in correità) de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può legittimamente avere come unico elemento di riscontro, ai fini della prova della colpevolezza dell'accusato, altra o altre chiamate dello stesso tipo, purché siano rispettate le condizioni rappresentate: dalla positiva valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dall'accertamento dei rapporti personali fra il dichiarante e la sua fonte diretta per inferirne dati sintomatici della rispondenza al vero della confidenza effettuata dalla seconda al primo; dalla convergenza delle diverse chiamate che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; dall'indipendenza delle chiamate che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; dalla loro autonomia genetica, nel senso della derivazione da fonti informative primarie diverse, in modo da escludere il rischio della circolarità della notizia che vanificherebbe l'elemento di riscontro costituito dalla convergenza del molteplice. 3.2.
Tanto posto, può sin d'ora anticiparsi che le sentenze di primo e secondo grado - le cui motivazioni, caratterizzate da una sostanziale concordanza di analisi e di valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati, si saldano tra loro concorrendo a formare un unico, omogeneo e complessivo corpo argomentativo, secondo lo schema della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri Rv. 257595) - hanno fatto puntuale e corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in correità e reità operate dai collaboratori di giustizia, pervenendo all'affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente, quale e concorrente morale, all'esito di un iter logico ampiamente e congruamente motivato, fondato su argomentazioni coerenti e prive di contraddizioni, che hanno compiutamente risposto alle deduzioni difensive e non sono incorse nelle carenze lamentate nei motivi di ricorso.
4. Il tema, comune a gran parte delle censure del ricorrente dell’“indebolimento sofferto della piattaforma accusatoria” a carico di Vaccaro in conseguenza dell’esito sfavorevole all’accusa dei procedimenti, cautelari e di merito, a carico dei concorrenti raggiunti dalla chiamata di correo di Maurizio Carrubba e, più in generale, della credibilità, soggettiva ed oggettiva, di quest’ultimo, già posto nell’atto di appello (pagg. 15 e seg.), è stato esaustivamente affrontato dalla sentenza impugnata, che ha fornito risposte esaustive ai rilievi difensivi.
La Corte distrettuale, attraverso un esame, analitico ed approfondito, delle dichiarazioni di Carrubba è, innanzitutto, pervenuta alla conclusione che esse offrono una ricostruzione, completa e coerente, sia del fatto omicidiario sia del contributo apportato da Vaccaro alla sua realizzazione e che le limitate esitazioni o imprecisioni emerse nel corso dell’esame dibattimentale, colmate dalle contestazioni sollevate dal pubblico ministero, sono perfettamente spiegabili con la considerevole lontananza nel tempo dei fatti narrati. Non è ravvisabile, quindi, un deficit di conoscenza sintomatico di intenti calunniatori del collaboratore, esclusi, non solo dall’assenza di ragioni di astio o di altra natura, nemmeno allegati dalla difesa dell’imputato ma soprattutto dalla dimostrata conoscenza delle circostanze più significative della fase organizzativa ed esecutiva dell’azione omicidiaria e del contesto in cui è maturato il delitto (pagg. 19 e 20).
Carrubba ha riferito di avere ricevuto il mandato per uccidere Falcone, direttamente e personalmente, dall’odierno imputato ed ha precisato di avere parlato dell’argomento anche con gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione, tra cui Angelo Schillaci, impegnato insieme con lui negli appostamenti preliminari all’esecuzione dell’agguato. Sul punto Carrubba non è, quindi, un dichiarante de relato ma diretto. Quanto al movente, il collaboratore non ne ha indicato uno specifico ed esclusivo - la vendetta per la partecipazione della vittima designata all’agguato mortale ai danni di suo fratello e del fratello di Vaccaro - così da negare validità agli altri, ma ha aggiunto che il proposito delittuoso è stato rafforzato dalla posizione che Gaetano Falcone in quel periodo occupava nell’organizzazione: a differenza di Carrubba e Vaccaro, appartenenti alla famiglia mafiosa di Campofranco, rimasta fedele a Provenzano, nello scontro in atto all’interno di Cosa nostra si era schierato, nella qualità di uomo d’onore di Montedoro, con il gruppo vicino a Brusca e Riina ed in tale veste si era reso protagonista di azioni spregiudicate attraverso contatti ripetuti con la “famiglia” di Agrigento, in particolare con il rappresentante provinciale Salvatore Fragapane, e di Riesi.
La forza dimostrativa della chiamata di correo, così precisata, è rimasta immutata anche a seguito degli annullamenti disposti dal tribunale del riesame e delle archiviazione delle posizioni dei coindagati Angelo e Felice Schillaci, Salvatore Tusa, Giuseppe Modica e Nicolò Falcone. Osserva, al riguardo, la Corte distrettuale, con argomentazioni non attinte da specifiche censure, che in nessuna delle decisioni favorevoli alle persone accusate a vario titolo da Carrubba di avere partecipato all’omicidio è stato espresso un giudizio negativo sull'attendibilità, soggettiva o oggettiva, del collaboratore.
Nel provvedimento di archiviazione emesso nei confronti di Giuseppe Modica e Antonio Tusa, il Giudice per le indagini preliminari ha giustificato la decisione con la mancata individuazione di riscontri individualizzanti alla chiamata di Carrubba, oltre che con le difficoltà di dimostrare il nesso eziologico tra la particolare condotta che gli accusati avrebbero posto in essere - la raccolta di notizie sulla partecipazione all’agguato mortale ai danni dei fratelli di Vaccaro e Carrubba della vittima designata - e l'omicidio. Con riferimento a Nicolò Falcone, se nel decreto di archiviazione si dà soltanto atto del sopravvenuto decesso, il Tribunale del riesame ha posto a fondamento dell’annullamento della misura cautelare applicatagli la plausibilità, anche a causa dei ricordi non nitidi sul punto di Carrubba, dell’esistenza di incomprensioni tra il chiamante di correo de relato e la sua fonte primaria, Salvatore Termini, e, comunque, l’insufficienza dei riscontri individualizzanti.
Non possono, al contrario, considerarsi decisive per inficiare significativamente la credibilità delle accuse di Carrubba, rivolte nei confronti di Nicolò Falcone e quindi di Vaccaro quale mandante, le dichiarazioni di Carmelo Billizzi, molto valorizzate dalla difesa per accreditare la pista alternativa al mandato di Vaccaro e alla ricostruzione che vede quest’ultimo commettere l’omicidio con il preventivo assenso della famiglia della vittima. Trattasi di dichiarazioni rese da soggetto non sentito nel corso dell’istruttoria dibattimentale e che, per quanto si legge nei provvedimenti messa nella fase cautelare, aveva, comunque, riferito notizie apprese de relato sull’esecuzione dell’omicidio senza fare cenno al mandante quindi al ruolo attribuito, con dichiarazioni convergenti, a Vaccaro dai collaboratori Carrubba, Di Gati e Vara.Con riferimento a Schillaci, l’archiviazione, così come l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, sono stati giustificati con l’assenza di riscontri individualizzanti in grado di confermare le accuse di Carrubba, oltre che con défaillance della memoria su alcuni eventi (il controllo dei carabinieri), che, tuttavia, non essendo stato oggetto di approfondimento nel corso dell’esame dibattimentale, non sono valorizzabili in sede di cognizione.
5. La sentenza impugnata ha considerato riscontri utilizzabili ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per la loro autonomia ed intrinseca attendibilità, le dichiarazioni, convergenti con le accuse di Carrubba in ordine al ruolo di mandante di Vaccaro, rese dai collaboratori Maurizio Di Gati e Ciro Vara. Sono state, altresì, apprezzate quali significative conferme del quadro accusatorio le dichiarazioni dei collaboratori Ferrauto e Gagliardo. 5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le critiche sollevate dalla difesa sul conto di Di Gati sono state superate con argomentazioni non manifestamente illogiche.
Osservano al riguardo i Giudici del merito che è vero che Di Gati, affiliato alla famiglia di Agrigento, oltre a confermare che Gaetano Falcone prima di essere ucciso era stato molto vicino al suo gruppo, schierato con Riina e Brusca quindi con l’ala di Cosa nostra contrapposta a quella cui appartenevano l’odierno ricorrente ed il suo accusatore principale, ha riferito notizie sul ruolo di Domenico Vaccaro quale mandante di cui non era a diretta conoscenza, ma che gli era state riferite da Giuseppe Fanara, nella qualità di esponente di vertice della famiglia agrigentina, a sua volta informato dallo stesso Vaccaro.
È altrettanto vero, però, che Di Gati ha fornito una ricostruzione, articolata e precisa, delle ragioni e delle modalità con cui aveva appreso le notizie su coinvolgimento di Vaccaro nell’omicidio Falcone in grado di superare le perplessità sollevate dalla difesa rispetto a confidenze apprese. Di Gati, infatti, ha chiarito che la sua fonte, particolarmente attendibile per essere il capo della sua famiglia, era riuscita a “strappare” le informazioni nel corso di un incontro con Domenico Vaccaro, rappresentante provinciale della famiglia di Caltanissetta rimasto legato a Provenzano, reso necessario dall’esigenza di comprendere la genesi di omicidio di un affiliato come Gaetano Falcone, il quale negli ultimi anni, nonostante la formale appartenenza al gruppo di Montedoro, si era avvicinato alla famiglia agrigentina.
In questa occasione aveva appreso che l’uccisione di Falcone era stato l’epilogo di uno scontro interno alle famiglie della provincia di Caltanissetta schierate con Provenzano e che Vaccaro aveva adottato la deliberazione omicidiaria dopo avere ricevuto l’assenso del cugino della vittima Nicolò Falcone, capofamiglia di Montedoro. 5.2. È esente dai profili critici sviluppati nel ricorso la valutazione delle dichiarazioni accusatorie di Ciro Vara, il quale, dopo avere dato minuziosamente conto dell’elevatissimo livello di conoscenze delle vicende interne di Cosa nostra anche nissena ed agrigentina nel periodo di interesse nonché dei rapporti personali intrattenuti sia con Domenico Vaccaro sia con Gaetano Falcone, ha riferito di avere appreso che mandante dell’omicidio di Gaetano Falcone era stato Domenico Vaccaro da due diverse fonti, gli affiliati Loreto Insinna e Carmelo Allegro, esponenti di spicco delle famiglie nissene in strettissimi rapporti con Vaccaro.
Correttamente sono state ritenute convergenti con quelle di Carrubba e Di Gati nella parte in cui descrivono il ruolo di “scheggia impazzita” di Gaetano Falcone all’interno dell’organizzazione per essere nello stesso tempo affiliato alla famiglia di Montedoro, schierata con Provenzano, ma vicinissimo alle famiglie agrigentine e riesine, schierate con Riina. Esse, inoltre, danno conto della rivalità con Domenico Vaccaro, talmente forte che quest’ultimo si era rivolto al cugino nonché capofamiglia di Montedoro, Nicolò Falcone, che gli aveva assicurato il suo intervento.
Nella ricostruzione propinata da Vara, pertanto, Domenico Vaccaro ha ordinato l’omicidio di Falcone non solo per vendetta ma anche per neutralizzare un pericolo attuale alla sua incolumità personale, oltre che alla compattezza dell’organizzazione.Nemmeno può essere messa in dubbio l’attendibilità delle fonti dirette di Vara: Insinna e Allegro. Entrambi per il ruolo ricoperto nell’organizzazione e la loro vicinanza a Vaccaro erano certamente a conoscenza dei fatti narrati al teste indiretto, peraltro, in circostanze contesti diversi. Vara, al pari di Di Gati e Carrubba, ha fatto riferimento alla mancata opposizione all’omicidio da parte dei vertici della famiglia di appartenenza di Gaetano Falcone, a cominciare da Nicolò Falcone.
Nota, infine, la Corte distrettuale che nel procedimento relativo all’omicidio Ricottone le dichiarazioni accusatorie di Vara nei confronti di Domenico Vaccaro, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, sono state ritenute credibili sia intrinsecamente sia estremamente, per le conferme provenienti dal accertamenti balistici e medico legali. È stata, infatti, l’assenza di riscontri individualizzati, ed in particolare di dichiarazioni convergenti di altri collaboratori, a giustificare l’assoluzione di Vaccaro e non certo i dubbi sull’attendibilità del suo unico accusatore. 5.3.
Immune da vizi sono pure le argomentazioni utilizzate per sostenere la valenza confermativa della piattaforma accusatoria a carico di Vaccaro attribuita alle dichiarazioni di collaboratoti di giustizia Alberto Carlo Ferrauto e Ignazio Gagliardo. Precisa al riguardo la sentenza impuganta che il disappunto espresso a Ferrauto da Pino Cammarata, durante una comune detenzione, nei confronti di Nicolò Falcone, accusato di “stare dietro" l’omicidio di Gaetano Falcone, si pone in sintonia con la ricostruzione ammannita da Carrubba perché evocativo dall'atteggiamento passivo tenuto dal cugino della vittima, il quale, quanto meno, non si era, opposto all’eliminazione di un affiliato alla sua stessa famiglia mafiosa.
Con riferimento a Gagliardo, la Corte di assise di appello ha osservato che il collaboratore, lungi dal riferire una ricostruzione dissonante da quella di Carrubba, Di Gati e Vara, ne aveva confermato il nucleo essenziale, collocando Gaetano Falcone tra gli affiliati vicini alla famiglia di Agrigento piuttosto che a quella di Montedoro, cui pure formalmente apparteneva, sia riconducendo la sua eliminazione ad una iniziativa della famiglia di Campofranco, ovvero del gruppo con a vertice Domenico Vaccaro.
6. Le censure relative ai i reati di detenzione e porto dei fucili utilizzati per consumare l’omicidio, oltre ad essere generiche, non tengono conto della circostanza, da