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Sentenza — n. 10010/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10010/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Catania – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto da Giuseppe Costanzo Zammataro, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata – con l’ordinanza in preambolo confermava quella con cui il Tribunale della stessa città, in data 18 luglio 2024, aveva disatteso l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, dopo avere sintetizzato e condiviso la motivazione resa dal Tribunale appena citata, escludeva qualsiasi rilievo ai nova indicati nella richiesta di sostituzione della misura. Segnatamente, poneva in evidenza come, sia le dichiarazioni del collaboratore Urzì, sia quelle tesi testi verbalizzanti Santangelo e Amico (che non avevano reso dichiarazioni a carico del ricorrente) non avevano il dedotto carattere di novità, tale da incidere sul quadro indiziario.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 10010/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Le considerazioni svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. propc. pen. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti atto sessuale con un detenuto atti istruttori penali favoreggiamento cooperazione giudiziaria in materia penale detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Il Tribunale di Catania – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
art 416-bis cod. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Costanzo Zammataro Giuseppe nato a Acireale il 26/03/1963 avverso l'ordinanza del 07/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto da Giuseppe Costanzo Zammataro, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata – con l’ordinanza in preambolo confermava quella con cui il Tribunale della stessa città, in data 18 luglio 2024, aveva disatteso l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, dopo avere sintetizzato e condiviso la motivazione resa dal Tribunale appena citata, escludeva qualsiasi rilievo ai nova indicati nella richiesta di sostituzione della misura. Segnatamente, poneva in evidenza come, sia le dichiarazioni del collaboratore Urzì, sia quelle tesi testi verbalizzanti Santangelo e Amico (che non avevano reso dichiarazioni a carico del ricorrente) non avevano il dedotto carattere di novità, tale da incidere sul quadro indiziario.

3. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, tramite i difensori di fiducia, avv. Giovanni Fisauli e avv. Stefania Rania, e deduce un unico motivo, con il quale denuncia l'apparenza della motivazione in punto di disamina delle censure difensive. Il ricorrente lamenta che la motivazione con la quale il Tribunale ha replicato alle doglianze difensive – e, segnatamente, alla dedotta assenza di esigenze cautelari sulla base del contenuto delle sopravvenute dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia Nunzio Urzì e dai militari dell’Arma Santangelo e Amico, non avendo costoro riferito elementi utili a sostegno dell’ipotesi accusatoria formulata nei confronti del ricorrente – sarebbe del tutto apparente, siccome riferita ad altra posizione processuale. Conclude il ricorrente che il Tribunale del riesame ha confermato il rigetto esclusivamente sulla base della travisata lettura degli atti processuali.

4. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 novembre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La motivazione dell'ordinanza impugnata, interamente strutturata – sia pure, come ipotizzato dal Sostituto Procuratore generale, per mero refuso – sulla posizione processuale di altro co- indagato, assume il carattere di una motivazione apparente, vizio, com'è noto, ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01, Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Menditto, Rv. 214308 - 01).

E' ben vero che l'ordinanza impugnata, nel sintetizzare la motivazione del rigetto in data 18 luglio 2024, oggetto di appello, ha fatto espresso riferimento al giudicato cautelare, formatosi a seguito di riesame, alla fase ancora iniziale dell'istruttoria dibattimentale e all'irrilevanza del mero decorso del tempo e, nel condividere la statuizione di rigetto, ha affermato che non sono sopravvenuti elementi di novità e indicato che il grave quadro indiziario è costituito da una provvista indiziaria solida costituita da sentenze e ordinanze cautelari, indagini tecniche, attività di P.g. compendiati nella C.n.r. dei carabinieri di Siracusa del 3 aprile 2023.

E, tuttavia, il Tribunale, nel dettagliare tali risultanze investigative, proprio al fine di replicare alle doglianze della difesa, ha, quanto al reato di cui all'art 416-bis cod. pen., erroneamente richiamato un inesistente appartenenza del ricorrente al clan Nardo (mentre la contestazione riguarda l'appartenenza alla cosca Laudani, nella sua articolazione facente capo al gruppo Sangani) e, quanto ai reati di estorsione, altrettanto impropriamente fatto riferimento alle imputazioni provvisorie di cui ai capo 8. e 9., perpetrati ai danni di Giovanbattista Messina (mentre l'incolpazione provvisoria a suo carico riguarda i capi 1) e 2), commessi in danno dell'imprenditore Alfredo Mazza).

2. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. propc. pen. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui