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Sentenza — n. 9937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rules that the trial court has jurisdiction over the appeal against a preliminary decree of conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the preliminary investigation judge and the trial court in Chieti. The trial court had declared a preliminary conviction null due to procedural defects and returned the case files to the investigation judge. The Court ruled that once an opposition to a preliminary conviction is filed, the trial court acquires exclusive jurisdiction to hear the merits, making the return of files improper.

Regesto Legislator

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Art. 28 cod. proc. pen.; Art. 460 cod. proc. pen.: Once an opposition to a preliminary decree of conviction is lodged, the trial court acquires exclusive jurisdiction to adjudicate the merits, precluding the return of files to the investigation judge for a new conviction.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction preliminary decree of conviction opposition to conviction trial court competence procedural nullity return of case files Cassation Court ruling revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 28 cod. proc. pen.
Trattasi anzitutto di conflitto in caso analogo, ammissibile ai sensi dell'art. 28 cod.
Art. 460 cod. proc. pen.
Nel corso di tale udienza, la difesa ha eccepito la nullità del decreto penale di condanna, in ragione del difetto delle condizioni essenziali indicate dall’art. 460, comma 1) cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 28 cod. proc. pen
Trattasi anzitutto di conflitto in caso analogo, ammissibile ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
art. 32 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, Dep. 1992, Conflitto in proc. Di Stefano, Rv. 190249
Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Impagliatelli, Rv. 283698
Sez. 1, n. 22710 del 05/12/2012, dep. 2013, Confl. comp. in proc. Kebao, Rv. 256537
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP del TRIBUNALE di Chieti, con ordinanza del 09/12/2024 avverso TRIBUNALE di Chieti nel procedimento a carico di MORÈ LUCIO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 01/01/1954 visti gli atti e udita la relazione del Consigliere ANGELO VALERIO LANNA letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi competente il Tribunale di Chieti RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, in data 06/02/2023, ha emesso un decreto penale nei confronti di Lucio Moré, dichiarandolo colpevole del reato di cui all’art. 4 comma 7 legge 22 luglio 1961, n. 628 e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro quattrocento di ammenda.

Proposta opposizione, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di giudizio immediato ed ha fissato udienza, dinanzi al Tribunale di Chieti in composizione monocratica, per il giorno 17/01/2024. 1.1. Nel corso di tale udienza, la difesa ha eccepito la nullità del decreto penale di condanna, in ragione del difetto delle condizioni essenziali indicate dall’art. 460, comma 1) cod. proc. pen., nonché per mancanza dell’avviso di riduzione della sanzione pecuniaria nella misura di un quinto, in caso di pagamento effettuato entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento stesso e, comunque, per difetto dell’avviso circa la facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa; sulla base di tali eccezioni, la difesa ha domandato la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

Il Tribunale in composizione monocratica ha ritenuto sussistenti le violazioni di cui all’art. 460 comma 1, lett.

d) ed h) - ter cod. proc. pen., introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per omesso avviso della possibilità di effettuare il pagamento della pena pecuniaria – in misura ridotta di un quinto – entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla notifica del decreto, con rinuncia alla proposizione dell’opposizione; per l’effetto, il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari in sede. 1.2. Quest’ultimo ha sollevato conflitto di competenza, nei confronti del Tribunale, sul presupposto che il Giudice del dibattimento – una volta revocato il decreto penale di condanna – dovesse pronunciarsi nel merito, in ordine a tutte le richieste formulate dall’imputato.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Chieti. Trattasi anzitutto di conflitto in caso analogo, ammissibile ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. Nel merito, il Tribunale non avrebbe potuto annullare il decreto di giudizio immediato, in quanto l’imputato aveva esercitato la facoltà di opposizione e, consequenzialmente, il procedimento era già pervenuto alla fase dibattimentale. Una volta instaurato il dibattimento, dunque, non vi era più spazio per disporre la regressione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primo luogo, va ritenuta l'ammissibilità del dedotto conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ad opera di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. In punto ancora di ammissibilità del conflitto, si deve far riferimento alla regola ermeneutica fissata da Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Gip Trib.

Modena, Rv. 280350 – 01, che ha così deciso: ‹‹Costituisce caso analogo di conflitto, a norma del secondo comma dell'art. 28 cod. proc. pen., il contrasto che insorge tra il tribunale in composizione monocratica che ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari ulteriormente investito dall'ufficio requirente per emettere un nuovo decreto penale di condanna›› (si veda anche Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Conflitto in proc.

Di Stefano, Rv. 190249 – 01).

2. Questa dunque, in chiave di estrema sintesi, la sequenza processuale attraverso la quale si è sin qui snodato il procedimento:

a) il Giudice delle indagini preliminari ha emesso un decreto penale di condanna; b) è stata proposta opposizione e lo stesso Giudice ha emesso decreto di giudizio immediato, fissando udienza - dinanzi al Tribunale in composizione monocratica - per il giorno 17/01/2024;

c) la difesa, nel corso di tale udienza, ha eccepito la nullità del decreto penale di condanna, per difetto di una delle condizioni essenziali indicate dall’art. 460, comma 1) cod. proc. pen.;

d) il Tribunale ha ravvisato la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 460 comma 1, lett.

d) ed h) - ter cod. proc. pen., introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità del decreto penale ed ha disposto la restituzione degli atti al Giudice delle indagini preliminari;

e) quest’ultimo ha sollevato il conflitto negativo di competenza, ora al vaglio di questo Collegio.

3. Come ripetutamente chiarito da questa Corte, una volta che sia stato introdotto giudizio in sede dibattimentale, in forza della proposta opposizione a decreto penale di condanna, quest’ultimo è da considerarsi non più esistente; il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto emettere una declaratoria di nullità, potendo invece unicamente procedere alla trattazione del processo e, infine, dovendosi determinare in ordine a tutte le richieste formulate dalla difesa. Il conflitto negativo improprio, oggetto del presente procedimento, va allora risolto secondo la prospettazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti, perché proceda al giudizio, conseguente alla proposta opposizione, nei confronti dell'imputato (si veda, sul punto specifico, anche Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Impagliatelli, Rv.283698 – 01, che ha ribadito che ‹‹E' affetto da abnormità funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si è instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il decreto penale di condanna, una volta opposto, produce l'effetto di introdurre un autonomo giudizio››; così anche Sez. 1, n. 22710 del 05/12/2012, dep. 2013, Confl. comp. in proc.

Kebao, Rv. 256537 – 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare la competenza del Tribunale di Chieti, al quale dovranno essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la compete