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Sentenza — n. 9904/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against special detention regime application due to sufficient evidence of mafia links.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9904/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Piromallo's appeal against the Rome Supervision Tribunal's order applying a special restrictive detention regime. Piromallo argued the tribunal misinterpreted the ministerial decree as a renewal rather than an initial application and failed to prove his current criminal associations. The court ruled that the tribunal correctly identified valid indicators of danger based on his past role in a mafia organization, which sufficed for the regime's application even without prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354; The application of a special restrictive detention regime requires only plausible indicators of danger derived from positive elements regarding connections to criminal organizations, without the necessity of prior convictions or judicially ascertained membership.

Parole chiave

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special detention regime mafia connections initial application risk indicators supervision tribunal criminal association detention restrictions criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da Mario Piromallo avverso il decreto ministeriale applicativo del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.
art. 616 cod. proc. pen.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36707 del 15/06/2021, Gualtieri
Quel che rileva è infatti, anche in sede di prima applicazione, il pericolo dei collegamenti con l’associazione mafiosa di provenienza, desumibile da positivi elementi (Sez. 1, n. 36707 del 15/06/2021, Gualtieri, Rv.
Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia
E il Tribunale di sorveglianza, con valutazione nient’affatto fittizia o apparente, e dunque in Cassazione insindacabile (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.
Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisciuglio
269119-01; Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisciuglio, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Piromallo Mario, nato a Cosenza il 18/04/1967 avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da Mario Piromallo avverso il decreto ministeriale applicativo del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L’ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale – posizione di vertice già rivestita in seno al sodalizio di stampo mafioso di riferimento, piena operatività del sodalizio medesimo e intatta sua capacità di controllo del territorio, inidoneità della carcerazione pregressa ad incidere sul ruolo di comando e sui collegamenti con gli esponenti del clan da lui dipendenti – e li giudicava adeguatamente riscontrati e sintomatici ai fini dell’instaurazione del regime speciale di restrizione.

2. Piromallo, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione del citato art. 41-bis, nonché l’apparenza della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe frainteso il tenore del decreto ministeriale, intendendolo come diretto alla proroga, anziché alla prima applicazione, del regime differenziato, e al riscontro dei soli presupposti della proroga si sarebbe quindi impegnato, in tal modo pretermettendo la doverosa valutazione dei più stringenti elementi necessari per la iniziale sottoposizione al regime stesso.

In sede di sottoposizione iniziale sarebbe infatti richiesto l’accertamento, in concreto, della capacità del detenuto di intrattenere nell’attualità i rapporti con l’organizzazione di appartenenza, sul presupposto che quest’ultima sia pregiudizialmente dimostrata. Nella specie, l’appartenenza malavitosa di Piromallo non sarebbe stata ancora giudizialmente accertata, né vi sarebbe evidenza probatoria o indiziaria in tal senso, e neppure esisterebbero condanne o misure di prevenzione pregresse a suo carico per fatti di criminalità associativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata incorre, a più riprese, nel lapsus calami di nominare il decreto ministeriale impugnato in sede giurisdizionale come provvedimento di proroga (anziché di prima applicazione) del regime detentivo differenziato, ma la sua trama motivazionale complessiva rivela che essa si è confrontata con la vera natura del provvedimento stesso, che è stato quindi adeguatamente vagliato ai fini del riscontro degli elementi necessari per l’instaurazione del regime detentivo in discorso. Tali elementi sono stati plausibilmente individuati dal giudice a quo, conformemente al paradigma legale.

Quel che rileva è infatti, anche in sede di prima applicazione, il pericolo dei collegamenti con l’associazione mafiosa di provenienza, desumibile da positivi elementi (Sez. 1, n. 36707 del 15/06/2021, Gualtieri, Rv. 282042-01). E il Tribunale di sorveglianza, con valutazione nient’affatto fittizia o apparente, e dunque in Cassazione insindacabile (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisciuglio, Rv. 234179-01), ha ricavato dal decreto ministeriale precisi e validi indici di pericolosità qualificata attuale, tali da legittimare la sospensione delle regole ordinarie di trattamento.

Ancorché tali indici non poggino, allo stato e per la maggior parte, su accertamenti aventi valore di giudicato, essi possiedono comunque solida consistenza dimostrativa, al punto da sorreggere l’applicazione di misure cautelari. Tale presupposto è sufficiente ad attribuire loro significanza, essendo il regime differenziato applicabile anche ai soli imputati, attinti da ordinanze di custodia in carcere per uno dei titoli di reato richiamati dall’art. 41-bis Ord. pen.

2. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento