Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison permission revocation due to new security risks discovered post-approval.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonio Genidoni's appeal against the revocation of a previously granted prison permission to visit family remains. The lower court revoked the permit after the prison administration identified new security risks regarding the basilica's location and the detainee's wife's knowledge of the visit. The court upheld the revocation, ruling that the Tribunal of Surveillance correctly reassessed the situation based on facts emerging after the initial approval.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; The principle of revocability of judicial measures applies in surveillance proceedings when subsequent facts differ from those justifying the original decision, allowing authorities to re-evaluate safety prerequisites even without explicit statutory provision.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison permission revocation surveillance procedure security risk assessment new facts post-approval public order protection pericolo per l'incolumità pubblica minaccia all'ordine pubblico revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.
Art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354
Genidoni Antonio ricorre avverso l'ardinanza emessa in data 1 ottobre 2024 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che ha revocato il permesso di necessità precedentemente concesso ex art. 30 legge 26 luglio 1975, n.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 50732 del 27/09/2017
Sez. 1, n. 2870 del 03/06/1996, Raineri
Sez. 1, n. 2870 del 03/06/1996, Raineri, Rv.
Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011
Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, 5., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENIDONI ANTONIO nato a NAPOLI il 06/07/1987 avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/3errete le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Genidoni Antonio ricorre avverso l'ardinanza emessa in data 1 ottobre 2024 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che ha revocato il permesso di necessità precedentemente concesso ex art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354 con ordinanza dell'Il giugno 2024 per la durata di mezz'ora per recarsi presso la Basilica Santa Maria della Sanità a Napoli ove si trovavano le ceneri del patrigno e del fratello del detenuto. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che le esigenze di sicurezza e il pericolo per l'ordine pubblico rappresentate - successivamente all'ordinanza concessiva del permesso - dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria della Casa circondariale di L'Aquila e dal Gruppo operativo mobile dovevano essere ritenute prevalenti sulle esigenze del detenuto.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe revocato il beneficio precedentemente concesso, nonostante non vi fosse agli atti alcun elemento di novità, non potendosi intendere tale la nota del DAP, in quanto relativa a valutazioni che potevano essere dedotte nel corso del procedimento conclusosi con l'ordinanza concessiva del beneficio. D'altronde, la collocazione della Basilica e la conformazione e la natura delle strade limitrofe erano elementi già conosciuti in precedenza, in relazione ai quali la Questura di Napoli, soggetto principalmente interessato, non aveva mai sollevato alcuna eccezione.

Nel ricorso, poi, si evidenzia come la questione della valutazione dei rischi relativa al tragitto del detenuto era stata sollevata già dal pubblico ministero in sede di reclamo avverso il provvedimento concessivo della misura. Infine, nel ricorso si evidenzia come il fatto che la moglie del detenuto fosse venuta a conoscenza della concessione del permesso premio non potesse costituire un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche considerando che la data nella quale tale permesso sarebbe stato eseguito non era di dominio pubblico.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è infondato. Giova premettere in diritto che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa, cosicché, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di altro già concesso, quando si alleghi la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame dai primi giudici (Sez. 1, n. 50732 del 27/09/2017, non mass. sul punto;

Sez. 1, n. 2870 del 03/06/1996, Raineri, Rv. 205589). Pertanto, non è precluso al Tribunale di sorveglianza, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, di rivalutare i presupposti per la concessione del permesso di necessità sulla base di elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione (cfr. Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, 5., Rv. 250350). Nel caso di specie, quindi, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, successivamente al sopralluogo effettuato dal Gruppo operativo mobile, era emerso un concreto pericolo per l'incolumità della scorta e, in generale, per la sicurezza pubblica, dovuti alla conformazione toponomastica della Basilica interessata dall'eventuale esecuzione del permesso di necessità.

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha evidenziato come la moglie di Genidoni, detenuta, aveva dimostrato di conoscere l'avvenuta concessione del beneficio e, sul punto, aveva scritto una frase di contenuto criptico. In sintesi, secondo il giudice di merito, che ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile, tali nuovi elementi, non valutati nel precedente procedimento di sorveglianza, avevano evidenziato la grave pericolosità della fruizione del permesso nel quartiere Sanità di Napoli.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento