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Sentenza — n. 9885/2025 — snpen Generato dall'IA

Court annuls execution order for conditional sentence revocation when prior conviction was unknown to trial judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9885/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order declaring the prosecution's revocation request inadmissible. The prosecution sought to revoke a suspended sentence because the defendant had previously used the benefit twice, a fact unknown to the trial judge at the time of grant. The court held that when a statutory bar exists and was unknown to the trial judge, the execution judge must revoke the benefit rather than dismiss the request as procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 164, fourth comma, cod. pen.; Art. 168, third comma, cod. pen.: The execution judge must revoke a conditional sentence granted in violation of statutory bars regarding prior convictions if such facts were unknown to the trial judge, rather than declaring the revocation request inadmissible.

Parole chiave

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conditional sentence revocation prior conviction bar execution judge duty unknown facts to trial procedural inadmissibility revoca della sospensione condizionale remissione della pena condono della prestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 164, second comma, cod. pen.
L'art. 164, secondo comma, cod.
Art. 164, fourth comma, cod. pen.
L'art. 164, secondo comma, cod.
Art. 168, third comma, cod. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza del 23 settembre 2024 del Tribunale di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con la quale il pubblico ministero aveva chiesto la revoca ex art. 168, terzo comma, cod.
art. 648 cod. pen
del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, precedentemente concesso a Mungo Emilio dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 4 ottobre 2023, definitiva il 4 novembre 2023, in ordine al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: MUNGO EMILIO nato a CATANZARO il 28/08/1994 avverso l'ordinanza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentit,e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre avverso l'ordinanza del 23 settembre 2024 del Tribunale di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con la quale il pubblico ministero aveva chiesto la revoca ex art. 168, terzo comma, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, precedentemente concesso a Mungo Emilio dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 4 ottobre 2023, definitiva il 4 novembre 2023, in ordine al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al 21 settembre 2014.

Secondo il pubblico ministero, tale beneficio doveva essere revocato in quanto concesso in presenza di una causa ostativa, avendo il condannato - al momento del riconoscimento del beneficio - già usufruito di tale istituto per due volte. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver accertato che, nella fase cognitoria, non era stata documentalmente nota la causa ostativa alla concessione del beneficio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ritenendo che l'errore giudiziario del giudice della cognizione non potesse essere emendato in sede esecutiva, posto che la parte interessata avrebbe dovuto far valere le sue ragioni mediante i mezzi di impugnazione consentiti in quella sede.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo dato atto del fatto che la causa ostativa non era nota al giudice della cognizione (non risultando le precedenti condanne nel casellario giudiziale agli atti), avrebbe - poi - omesso di revocare il beneficio concesso, ritenendo in maniera del tutto illogica che il pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare la sentenza concessiva del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio. Tale ipotesi di revoca, che trova fondamento nell'inosservanza della legge penale, inficia la stessa concessione del beneficio ed è preordinata all'eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.

L'art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione. Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall'art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano docunnentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). Il giudice dell'esecuzione, quindi, dopo aver accertato che il giudice della cognizione non era stato a conoscenza della causa ostativa, avrebbe dovuto deliberare sull'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.

2. Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio sull'istanza del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T