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Sentenza — n. 9644/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls expulsion order due to insufficient reasoning on family life risks under ECHR Art. 8.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9644/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lecce Supervision Tribunal's order rejecting an opposition to an expulsion decree. The defendant argued the lower court failed to adequately assess family life risks and relied on documents not in the file. The court ruled the original order lacked complete reasoning regarding the specific impact on the applicant's private and family life, violating ECHR standards.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 19 comma 1 D.Lgs. 286/1998; Art. 8 CEDU: An expulsion order is invalid if the supervising tribunal fails to provide a complete and congruous analysis of the risk to private and family life, requiring specific evaluation of family ties and social integration before rejecting the opposition.

Parole chiave

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expulsion order annulment private family life rights insufficient reasoning standard ECHR Article 8 application supervision tribunal procedure espulsione di familiari motivi familiari importanti motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, la difesa deduce, richiamando .l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 24, 111 e 125, comma 3 Cost.
Art. 6 CEDU
24, 111 e 125, comma 3, Cost., e dell'art. 6 CEDU.
Art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998
pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e violazioni degli artt.
Art. 2, 3 Cost.
16 d.lgs. 25 luglio 1998, n.
Art. 8 CEDU
2, 3 Cost., dell'art. 8 CEDU, dell'art.
Art. 666, comma 5, c.p.p.
8 CEDU, dell'art. 666, comma 5, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QINAMI FRENSIS nato a TIRANA( ALBANIA) il 03/12/1980 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Silvia Salvadori, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 aprile 2024, il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava l'opposizione proposta da Qinami Frensis avverso il provvedimento emesso il 24 maggio 2023 dal Magistrato di sorveglianza di Lecce, con il quale era stata disposta l'espulsione dell'opponente dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce. 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce, richiamando .l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizi della motivazione e violazioni degli artt. 24, 111 e 125, comma 3, Cost., e dell'art. 6 CEDU. Il ricorrente afferma che, con riferimento alla valutazione della pericolosità dell'interessato, la motivazione dell'ordinanza ora impugnata, oltre a contenere riferimenti a documenti che non erano presenti nel fascicolo del Collegio ma solo in quello del Magistrato di sorveglianza, non tiene conto degli elementi difensivi indicati nell'atto di opposizione ed è illogica, perché indica elementi in contrasto con alcune risultanze documentali. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e violazioni degli artt. 2, 3 Cost., dell'art. 8 CEDU, dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorrente afferma, esponendo alcuni elementi illustrativi, che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede il divieto di espulsione, fra l'altro, quando esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto dell'interessato al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto sia della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia dalla legge 24 luglio 1954, n. 1954, sia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.3.

Con provvedimento del 18 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Lecce accoglieva istanza di sospensione dell'esecutività della citata ordinanza del 30 aprile 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. È assorbente rilevare che la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza in data 30 aprile 2024, ora in esame, non è completa. Essa reca valutazioni in ordine alla pericolosità del condannato ma, pur dando atto della necessità di considerare se la sua espulsione possa comportare il rischio di violazione del rispetto alla vita privata e familiare - avuto riguardo alla natura e all'effettività dei vincoli familiari, all'interesse all'effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno, all'esistenza di legami familiari o sociali nel suo paese di origine - non reca poi, in concreto, un'adeguata analisi delle condizioni di vita di costui, al fine di verificare se sussista tale rischio e quale sia il rapporto fra esso e le esigenze di tutela della collettività.

In tale situazione, non risulta pienamente valutata, nell'ordinanza, la necessità di evitare che l'espulsione si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU. In definitiva, le notazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento di espulsione, in mancanza di indicazioni più precise. La motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, quindi, è carente su aspetti essenziali della decisione.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato ma, nel rispetto della legge, e rendendo congrua motivazione, valuterà se sussistano o debbano essere escluse le condizioni per l'espulsione.Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce