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Sentenza — n. 9376/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the defendant's formal waiver of the challenge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9376/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent formally waived the challenge on December 20, 2024. Although the defendant initially argued violations of procedural articles and constitutional rights regarding electronic monitoring, he subsequently renounced the appeal after receiving a suspended sentence. The court ruled that this valid waiver extinguished the interest in continuing the proceedings, leading to the dismissal and an order for the respondent to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant validly waives the challenge, thereby extinguishing the interest in the proceedings and resulting in the loss of the right to contest the measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal inadmissibility declaration electronic monitoring suspended sentence court costs award procedural waiver interest in proceedings arresto coercitivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Russo Enrico nato a MESSINA il 25/10/1971 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di Messina udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del Sostituto Proc. Gen. Dr. PERELLI Simone che concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza emessa il 10 settembre 2024 confermava l’ordinanza del giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina con cui era stata applicata a Russo Enrico, indagato per i reati di detenzione e ricettazione di un’arma da guerra, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui lamentava violazione degli artt. 272 e 274 cod. proc. pen., nonchè dell’art. 27 Cost e vizio di motivazione.

3. Con dichiarazione in data 20 dicembre 2024 il ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Giovani Villari, dichiarava di rinunciare al ricorso proposto stante l’intervenuta condanna dell’imputato a pena condizionatamente sospesa. 4.Il sostituto procuratore generale Simone Perelli depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente, a fronte delle ragioni sopra ricordate che lo hanno privato dell'interesse e a contestare il titolo cautelare, validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30