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Sentenza — n. 9294/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9294/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Napoli con decreto motivato del 17 settembre 2024 confermava il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 31 ottobre 2023 con cui veniva applicata a Vallefuoco Biagio la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni indicati nel decreto stesso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9294/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per contro, la Corte di Appello non ha valutato le dichiarazioni di altri collaboratori che collocavano detta partecipazione in un periodo posteriore; il ricorrente, inoltre, sottolineava come uno dei beni immobili confiscati fosse stato acquistato da quattro persone e come, dunque, si sarebbe dovuta vagliare la capienza dei patrimoni dei quattro comproprietari per valutarne la congruità rispetto all'acquisto.

Parole chiave

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beni di famiglia patrimonio coniugale acquisti occultamento di beni scioglimento del regime dei beni massa concordataria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VALLEFUOCO BIAGIO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA( ITALIA) il 09/01/1968 TAGLIALATELA MARIA ASSUNTA nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 13/03/1974 avverso il decreto del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del PG Giuseppina Casella che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli con decreto motivato del 17 settembre 2024 confermava il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 31 ottobre 2023 con cui veniva applicata a Vallefuoco Biagio la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni indicati nel decreto stesso.

2. Avverso detto decreto proponevano ricorso Taglialatela Maria Assunta e Vallefuoco Biagio, lamentando l'illogicità della motivazione. Il Tribunale di Napoli aveva disposto l'ablazione dei beni di cui risultava intestataria Taglialatela Maria Assunta, coniuge di Vallefuoco, sull'assunto che la provvista per l'acquisto di tali beni e l'edificazione degli edifici fosse riferibile all'attività criminosa del coniuge, affiliato al sodalizio criminoso dei Mallardo fin dagli anni 1994-1995. La decisione della Corte di Appello sarebbe sorretta da una motivazione illogica e contraddittoria, poiché ha dato, al fine di collocare temporalmente la partecipazione del Vallefuoco all'attività della consorteria criminosa, rilievo precipuo alle dichiarazioni di Caracallo Filippo che affermava di aver commesso una pluralità di estorsioni con Vallefuoco negli anni 94 - 95, una volta che anche Vallefuoco era stato affiliato al clan.

Per contro, la Corte di Appello non ha valutato le dichiarazioni di altri collaboratori che collocavano detta partecipazione in un periodo posteriore; il ricorrente, inoltre, sottolineava come uno dei beni immobili confiscati fosse stato acquistato da quattro persone e come, dunque, si sarebbe dovuta vagliare la capienza dei patrimoni dei quattro comproprietari per valutarne la congruità rispetto all'acquisto.

3. Il sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6 n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284).Il ricorrente lamenta, per contro, un vizio di motivazione individuato nella illogicità e contraddittorietà della medesima, e non già nella sua omissione o apparenza, che, laddove contestata, avrebbe potuto essere fatta rientrare nella violazione di legge.

Il vizio denunciato non è dunque fra quelli per cui è ammesso il ricorso per Cassazione; in ogni caso, non vi è alcun punto del decreto che ometta di confrontarsi con un elemento decisivo che avrebbe portato a conclusioni diametralmente opposte. Quanto alla datazione dell'inserimento di Vallefuoco nel clan, il decreto del Tribunale richiama, oltre alle dichiarazioni di Caracallo Filippo, quelle di altri collaboratori, quali Poziello Francesco, che, sentito nel 2016, lo colloca nel clan da vent'anni e Pirozzi Giuliano che parla di un temporaneo allontanamento e di un rientro nel 2010.

Con motivazione completa e priva di cesure logiche i giudici della prevenzione hanno datato l'inizio della appartenenza al clan del Vallefuoco agli anni 1994-1995, periodo dal quale il ricorrente e la sua famiglia hanno certamente goduto dei proventi delle attività illecite svolte del Vallefuoco all'interno della cosca di appartenenza. Circa, poi, la censura relativa alla carenza di indagine patrimoniale sui comproprietari del terreno, cioè Taglialatela Luigia e De Filippo Salvatore, la Corte rilevava che il 50 °h del bene era stato acquistato, come evidente dall'atto notarile, dalla coppia Vallefuoco - Taglialatela e non vi sono ragioni per ritenere che fosse stato acquistato in toto dai diversi comproprietari; in ogni caso l'onere probatorio di dimostrare una differente provenienza della provvista necessaria all'acquisto del 50% della proprietà dell'immobile, ricadente nel periodo di manifestazione della pericolosità, incombeva sui confiscati, come correttamente osservato dalla Corte di Appello che nulla hanno eccepito né, tantomeno dimostrato.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e