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Sentenza — n. 8421/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against lower court's dismissal of substitute penalty request due to procedural error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision dismissing the defendant's request for a substitute penalty of public utility works. The lower court incorrectly rejected the request because it was not filed personally by the defendant or his special procurator. The Court ruled that the request was already clearly expressed in the appeal act, which included a special procurator, making the lower court's exclusion of the request a procedural error. Consequently, the case was remitted to another section of the Court of Appeal for a new judgment on the substitute penalty.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A request for a substitute penalty must be formally expressed by the accused or their special procurator, but if the request is unequivocally contained within the appeal act accompanied by a special procurator, the lower court cannot dismiss it merely because it was not filed as a separate personal act.

Parole chiave

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substitute penalty public utility special procurator requirement appeal act inclusion procedural error dismissal remittal new trial sanzione sostitutiva modifica della sentenza porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis cod. proc. pen.
La Corte distrettuale, per quanto di interesse in questa sede ha )( dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 598-bis, comma 4-ter, del codice di rito
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Come noto, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
Art. 20-bis cod. pen.
'riforma Cartabia'), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
La Corte distrettuale, per quanto di interesse in questa sede ha )( dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Salvatore Silvestro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.
art. 20-bis cod. pen
'riforma Cartabia'), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 - 01
pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPURRO GIOVANNI nato a Messina il 31/01/1987; avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 13/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PIICARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2024 (resa all'esito del rito abbreviato) il Tribunale di Messina dichiarava Giovanni Capurro responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 2, I. 110/75 (fatto accertato in Messina il 10 ottobre 2022) e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.700,00 di ammenda, previa concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della diminuente prevista per il rito prescelto. 1.1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha ridotto la pena a mesi sei di arresto ed euro 600,00 di ammenda, confermando per il resto la decisione di primo grado avverso la quale l'imputato aveva proposto gravame. 1.2. La Corte distrettuale, per quanto di interesse in questa sede ha )( dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena inflitta con quella dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., per non essere stata proposta personalmente da Giovanni Capurro o da un suo procuratore speciale.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo dell'avv. Salvatore Silvestro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda di sostituzione della pena con i lavoratori di pubblica utilità. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 598-bis, comma 4-ter, del codice di rito e 53 1.689/81 ed il vizio di motivazione; al riguardo osserva che la richiesta di sostituzione era stata proposta (come indicato nella stessa sentenza impugnata) con i motivi di appello presentati dal difensore dell'imputato munito di procura speciale e che, comunque, la Corte distrettuale - in presenza di difetto di procura speciale - avrebbe dovuto, in ogni caso, fissare un termine per la produzione di detto documento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Come noto, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. 'riforma Cartabia'), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 - 01).

3. Ciò posto si rileva che nel caso di specie, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'appello dell'imputato conteneva (al quinto motivo) anche la richiesta di sostituzione della pena con quella dei lavori di pubblica utilità, di talché l'odierno ricorrente aveva espresso in modo inequivocabile anche la volontà di vedersi applicare la sopra indicata pena sostitutiva. Ne consegue che la Corte territoriale ha erroneamente escluso l'esistenza di una richiesta proveniente dall'imputato visto che essa era già compresa nell'atto di gravame, per il quale egli aveva rilasciato procura al proprio difensore con la conseguenza che era ultronea una ulteriore domanda in tal senso.

4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina affinché - in piena autonomia decisionale - provveda in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità nei confronti di Giovanni Capurro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva/con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Cos