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Sentenza — n. 8416/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence increase for continued offense due to unjustified base penalty calculation error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the specific increase in sentence for a continued offense. The appellant argued the base penalty for the most serious crime was incorrectly set at the highest possible level without explanation. The court found the base penalty was correct but identified an unjustified additional increase of eight months and €500 not linked to any specific crime, which was improperly included in the total calculation.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: When calculating a sentence for a continued offense, any increase not attributable to a specific prior conviction must be excluded from the total penalty determination.

Parole chiave

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continued offense sentence calculation base penalty error unjustified increase Cassation annulment alleggerimento della pena sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Gorizia, provvedendo ai sensi dell'art. 671, cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 648 cod. proc. pen.
Art. 649 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINI ALEN nato a CORMONS il 11/01/1973 avverso l'ordinanza del 28/09/2024 del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'aumento di pena di mesti otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, con rideterminazione della pena complessiva in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 3050,00 di multa

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Gorizia, provvedendo ai sensi dell'art. 671, cod. proc. pen., accoglieva l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle condanne ripostare da Alen Marini, per i reati giudicati con sentenze dello stesso Tribunale irrevocabili rispettivamente il 16 ottobre 2022, il 20 luglio 2023, il 17 ottobre 2023 e il 5 marzo 2024, determinando, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., all'esito di tutti gli aumenti della pena base, la pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 3.350,00.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Alen Marini, tramite il proprio difensore, denunziando erronea applicazione degli artt. 81, cod. pen., 648, 649 e 671, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, essendo stata determinata, senza alcuna spiegazione e comunque illegittimamente, la pena base per il reato più grave, nella misura più elevata, di mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa, di quella stabilita con il giudicato in sede di cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

2. Come rilevano dalla difesa, nel provvedimento impugnato (pag.

2) provvedendosi alla rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione, si è correttamente indicata la pena base in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per il reato individuato come reato più grave, giudicato con la sentenza del Tribunale di Gorizia irrevocabile il 5 marzo 2024, con la quale infatti era stata irrogata detta pena (v. certificato penale in atti), senza alcun aumento per continuazione, trattandosi della condanna per un solo reato. Dopo di ciò e prima ancora di dare conto dell'aumento per continuazione per i reati giudicati con le altre sentenze, il giudice dell'esecuzione ha indicato un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, non riferito o riferibile ad alcun reato e, tuttavia, poi considerato nel calcolo complessivo della pena.

L'eliminazione di tale ingiustificato aumento comporta la sottrazione di mesi otto ed euro 500,00 dalla pena complessiva stabilita nel provvedimento in anni cinque di reclusione ed euro 3.550,00 di multa, così pervenendosi alla corretta pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 3.050,00 di multa. In tal senso può provvedersi con annullamento sul punto senza rinvio,non risultando necessari ulteriori accertamenti in sede di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena per il reato continuato, che stabilisce in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 3.050,00 di multa. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gor