Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8405/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court reclassifies execution order appeal as opposition to preserve procedural rights and ensure proper review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8405/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court reclassified the cassation appeal filed by Francesco Papa regarding a seizure order as a formal opposition. The appellant argued violations of constitutional and procedural rights, but the court held that only oppositions are permissible against execution orders under Article 667 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was transmitted to the trial judge for further proceedings rather than being dismissed outright.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against execution orders must be qualified as oppositions, excluding direct cassation appeals to preserve the integrity of the judicial process.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution order appeal procedural qualification seizure of assets cassation reclassification favor impugnationis sequestro di conti bancari confisca dei beni spossessamento conseguente al fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 Cost.
Art. 321 cod. proc. pen.
Art. 240 cod. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Ed infatti, vertendosi in materia di confisca, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come richiamato all'art.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
pen., come richiamato all'art. 676, comma 1, cod.
art. 322-ter cod. pen
pen., con sentenza irrevocabile il 27 settembre 2021, dichiarava inefficace la confisca disposta con tale sentenza ex art. 322-ter cod. pen.
artt. 2 Cost
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Francesco Papa, tramite il difensore, svolgendo doglianze esposte in due motivi, in forza dei quali denunzia violazione degli artt. 2 Cost., 321 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022
Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023
La riqualificazione della presente impugnazione nei termini di cui sopra, si impone - in luogo della dichiarazione di inammissibilità, in ossequio ai principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (fra le altre, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA FRANCESCO nato a CASERTA il 17/11/1960 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione sull'istanza avanzata il 12 luglio 2024 nell'interesse di Francesco Papa, condannato per il reato di cui all'art. 314, cod. pen., con sentenza irrevocabile il 27 settembre 2021, dichiarava inefficace la confisca disposta con tale sentenza ex art. 322-ter cod. pen. solo per una parte delle somme giacenti su conti correnti e depositi riferibili al condannato, così dovendo eseguirsi la confisca sulla rimanente parte delle somme indicate nell'istanza di cui sopra.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Francesco Papa, tramite il difensore, svolgendo doglianze esposte in due motivi, in forza dei quali denunzia violazione degli artt. 2 Cost., 321 cod. proc. pen., e 240, cod. pen., e chiede l'annullamento della decisione nella parte in cui ha rigettato l'istanza

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale spetta provvedere sull'impugnazione.

2. Ed infatti, vertendosi in materia di confisca, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come richiamato all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede sulle istanze delle parti, le stesse possono proporre solo opposizione, con esclusione dunque del ricorso diretto per cassazione, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, anziché provvedere senza formalità, abbia deciso all'esito di udienza camerale partecipata (fra le altre, Sez 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 - 01).

3. La riqualificazione della presente impugnazione nei termini di cui sopra, si impone - in luogo della dichiarazione di inammissibilità, in ossequio ai principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (fra le altre, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720 - 01).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione de gli atti al Giudice per le inda gini preliminari del Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso. Co