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Sentenza — n. 8384/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8384/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8384/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Quinta Sezione penale di questa Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 33436 del 10/05/2024, dep. 3/09/2024) ha rigettato, per la parte che qui interessa, il ricorso presentato nell’interesse di Antonio ANNUNZIATA avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 13 novembre 2023 che lo aveva dichiarato responsabile del reato di concorso, quale extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8384/2025 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta lotta contro la frode irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie colpa del patrocinatore truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: ANNUNZIATA Antonio nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 28/04/1985 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma (Sez. 5, n. 33436 del 10/05/2024, dep. 3/09/2024) Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI che conclude per l'inammissibilità del ricorso straordinario. udito il difensore avvocato PIGNATELLI Angelo, per ANNUNZIATA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso straordinario.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Quinta Sezione penale di questa Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 33436 del 10/05/2024, dep. 3/09/2024) ha rigettato, per la parte che qui interessa, il ricorso presentato nell’interesse di Antonio ANNUNZIATA avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 13 novembre 2023 che lo aveva dichiarato responsabile del reato di concorso, quale extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta.

2. Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Antonio ANNUNZIATA,a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Angelo Pignatelli, che chiede la correzione dell’errore materiale relativo all’omesso esame del motivo di ricorso che lamentava l’omessa individuazione, da parte del giudice di appello, dello specifico contributo concorsuale nelle quattro condotte distrattive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso straordinario non contesta la corretta sintesi delle doglianze sollevate nel ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, ma denuncia che la Corte di legittimità abbia fornito una risposta parziale alle questioni sottoposte al suo esame, omettendo di esaminare la questione del contributo causale offerto dall’imputato. Si tratta, tuttavia, di una deduzione palesemente contrastante con il testo del provvedimento impugnato. 2.1. Va premesso che la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha esaminato, anzitutto, la posizione del coimputato, rigettando il ricorso che prospettava doglianze sovrapponibili a quelle sviluppate nell’interesse di ANNUNZIATA, sia con riguardo alla attribuzione del ruolo di concorrente esterno nel reato proprio dell’amministratore della società fallita, sia con riguardo alla pretesa assenza di contributo causale, facendo specifico richiamo ad alcune condotte, individuate dai giudici di merito come espressive di entrambi i temi devoluti. 2.2.

Tanto premesso, la sentenza impugnata, a pag. 6, così fornisce risposta al ricorso di ANNUNZIATA: «4. Anche i tre motivi - formulati separatamente, ma unitariamente argomentati – proposti nell'interesse di Antonio Annunziata, involgono la decisione con la quale i giudici d'appello, escluso lo svolgimento da parte dell'imputato del ruolo di amministratore di fatto, lo hanno ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva in qualità di concorrente estraneo. Anche in questo caso, la corte territoriale, con argomentazioni logiche ed esaustive, ha evidenziato che l'amministratore di diritto della fallita, individuato nella persona di Giovanna Sirico, non risultava affatto estraneo alla gestione della stessa.

Invero era stata proprio la Sirico a rivendicare, in occasione della redazione e approvazione dei bilanci, il ruolo di amministratore di diritto e, in tale qualità, a deliberare l'aumento di capitale, nonché a modificare la denominazione della società da Società Alberghiera s.r.l. a Società Alberghiera Group s.r.I., ampliandone l'oggetto sociale. Sono, questi, indici sulla base dei quali la corte d'appello ha escluso il ruolo di amministratore di fatto di Antonio Annunziata, tuttavia attribuendo allo stesso quello di concorrente estraneo».

La sentenza impugnata, di seguito, esamina la questione del ruolo e del contributo causale, così esprimendosi: «Nella sentenza in verifica si dà atto della circostanza che, come il Guglielmi, anche l'Annunziata agì con il proposito di consentire la contestata operazione fraudolenta, prestandosi, in occasione dell'acquisto di merce, a fare da intermediario con gli incaricati della società venditrice, ricevendo la merce che trasferiva nei magazzini e trasmettendo alla stessa documenti non veri, per poi attivarsi nel rassicurarla in merito al prossimo pagamento di quanto dovuto e non percepito a seguito del mancato incasso di assegni privi di provvista, infine rendendosi irreperibile.

Si tratta, anche stavolta, di circostanze che rivelano, per un verso, il ruolo di concorrente estraneo dell'imputato, inserito nella dinamica societaria allo scopo di acquisire la fiducia dei clienti della società, già in stato di decozione, e di sottrarre la stessa ai pagamenti dovuti a seguito degli acquisti di merce e, per altro verso, la consapevolezza dell'Annunziata di contribuire, con la condotta assunta, al depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, di per sé sufficiente ai fini della configurabilità del dolo del delitto contestato (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02;

Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi e altri, Rv. 267059; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori e altri, Rv. 262905; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, P.G., Barbaro e altro, Rv. 258950). Tanto non senza considerare, anche stavolta, che, rimasta immutata l'azione distrattiva ascritta all'imputato, la riqualificazione della condotta in quella di concorrente extraneus della fallita non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza». 2.3.

Il ricorso straordinario si limita a denunciare l’omessa riposta, sostanzialmente dichiarandosi inappagato di quella fornita che, contrariamente a quanto asserito, riguarda la doglianza difensiva, sia mediante il richiamo alle risposte già fornite sulla questione al sovrapponibile ricorso del concorrente nel reato, sia indicando le condotte ritenute indicative del contributo offerto da ANNUNZIATA.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes