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Sentenza — n. 8336/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8336/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza del collaboratore di giustizia Emanuele Cecala, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell’art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, la detenzione domiciliare. Il Tribunale, dato atto dell’importanza della collaborazione, e della regolare e partecipativa condotta penitenziaria del condannato, valsagli di recente l’ammissione al regime dei permessi premio, riteneva, anche in rapporto alla rilevanza del vissuto criminale, che la concessione della misura alternativa invocata fosse prematura, essendo necessario attendere il consolidamento dei dati di osservazione intramuraria, tale da permettere l’approfondimento del processo di revisione critica e da riflettere il ravvedimento nel grado congruo al beneficio richiesto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8336/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, la detenzione domiciliare. Il Tribunale, dato atto dell’importanza della collaborazione, e della regolare e partecipativa condotta penitenziaria del condannato, valsagli di recente l’ammissione al regime dei permessi premio, riteneva, anche in rapporto alla rilevanza del vissuto criminale, che la concessione della misura alternativa invocata fosse prematura, essendo necessario attendere il consolidamento dei dati di osservazione intramuraria, tale da permettere l’approfondimento del processo di revisione critica e da riflettere il ravvedimento nel grado congruo al beneficio richiesto.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva permesso di domicilio permesso di dimora retroattivo indennizzo per carcerazione preventiva detentore del domicilio carcerazione preliminare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giacomo Rocchi - Presidente - Sent. n. sez. 579/2025 Francesco Centofanti CC – 13/02/2025 Barbara Calaselice Maria Greca Zoncu Paolo Valiante - Relatore - R.G.N. 42813/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cecala Emanuele, nato a Caccamo l’11/07/1977 avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8336/2025 Roma, lì, 28/02/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza del collaboratore di giustizia Emanuele Cecala, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell’art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, la detenzione domiciliare. Il Tribunale, dato atto dell’importanza della collaborazione, e della regolare e partecipativa condotta penitenziaria del condannato, valsagli di recente l’ammissione al regime dei permessi premio, riteneva, anche in rapporto alla rilevanza del vissuto criminale, che la concessione della misura alternativa invocata fosse prematura, essendo necessario attendere il consolidamento dei dati di osservazione intramuraria, tale da permettere l’approfondimento del processo di revisione critica e da riflettere il ravvedimento nel grado congruo al beneficio richiesto.

2. Ricorre per cassazione il condannato, assistito dal difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo di essi, il ricorrente deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, cit., e dell’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). In presenza di tutti i requisiti per accedere alla misura alternativa in deroga, quest’ultima sarebbe stata negata sul presupposto, viceversa non richiesto dalla legge, che fosse mancata la previa sperimentazione, per adeguato periodo, dei permessi premio. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe valutato il caso senza indirizzare preminente attenzione, come sarebbe stato doveroso, alla positiva evoluzione della personalità del condannato e al valore della collaborazione prestata, quali ampiamente riflessi, rispettivamente, dalla relazione di sintesi dell’istituto penitenziario e dal parere della Direzione nazionale antimafia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, non è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517-01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671-01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945-01; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219-01; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137-01) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall’art. 16-novies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza.

Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza della provvidenza invocata, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione delle misure premiali loro accordate (su di esso v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D’Ambrosio, Rv. 250231-01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall’esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794-01).

3. L’ordinanza impugnata è conforme al paradigma legale e la sua motivazione risponde allo standard richiesto, perché il provvedimento, senza sottacere gli esiti favorevoli del percorso rieducativo sin qui svolto dal condannato, ma ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dal suo importante passato criminale, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l’effettività del ravve- dimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa che importa la stabile fuoriuscita del soggetto dal circuito penitenziario. Anche in presenza del parere favorevole della Direzione nazionale antimafia, chiamata a pronunciarsi in particolare sul profilo della rilevanza della collaborazione (che qui non è in discussione), il giudice di sorveglianza conserva del resto la sua autonomia valutativa, del cui esercizio egli ha dato conto in modo sintetico ma esaustivo, andando così la sua decisione conclusivamente esente dalle censure mosse in questa sede.

4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giacomo Rocchi