Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8316/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls P.I. sentence for apparent lack of motivation regarding statutory mitigating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8316/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the preliminary hearing judge's sentence regarding a specific mitigating circumstance due to an apparent lack of motivation. The Public Prosecutor argued that the judge's reasoning contradicted the defendant's contradictory statements and failed to demonstrate the decisive contribution required by law. The court agreed, ruling that the judge's brief assertion was insufficient to justify the application of the statutory mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998; The statutory mitigating circumstance for immigration offenses requires a decisive contribution to fact-finding, and a judge's motivation is void if it merely appears to exist without substantiating the specific utility of the defendant's cooperation.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of motivation statutory mitigating circumstance immigration offenses decisive contribution annulment of sentence contradictory statements procedural error frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Con la sentenza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto Kazbek Israpilov responsabile del reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 let.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014
Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999
263100 - 01,Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Menditto, Rv.
Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017
Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: Israpilov Kazbek, nato in RUSSIA il 08/03/1998 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; udito il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Enrico Miscia, del foro di Trieste, che ha chiesto la declaratoria d'imannissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto Kazbek Israpilov responsabile del reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 let.

d) e 3-ter let. b), d.lgs. n. 286 del 1998 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui al comma 3-quinquiesdella menzionata disposizione, avuto riguardo alla diminuente per il rito prescelto, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo, con un unico motivo di censura, la violazione dell'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998. Il Pubblico ministero ricorrente, dopo aver condiviso il riferimento del Giudice per le indagini preliminari alla giurisprudenza di legittimità – che, ai fini della concessione della circostanza attenuante de qua, avverte come non sia sufficiente un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, o una sua confessione ovvero la descrizione di circostanze di secondaria importanza, così come neppure è richiesto che egli abbia da solo contribuito in modo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo invece necessario un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e la punizione degli autori – ha lamentato l'apparenza della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza, nel caso di specie, dell'attenuante de qua.

Ha censurato l'assertività del percorso argomentativo del Giudice per le indagini preliminari e, comunque, il suo totale contrasto con le risultanze in atti. In particolare, ha osservato che l’imputato, nella fase delle indagini, aveva dapprima reso spontanee dichiarazioni, nella cui occasione aveva affermato che, unitamente ad altri soggetti, indicati esclusivamente con il nome di battesimo, «avevano deciso di formare un gruppo per trasportare migranti russi». In seguito, sia dinanzi al Pubblico ministero, sia dinanzi al Giudice per le indagini preliminari in occasione della convalida dell’arresto, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Infine, nel corso del giudizio abbreviato, aveva nuovamente reso spontanee dichiarazioni con le quali aveva sconfessato le scarne dichiarazioni iniziali. In tale contesto fattuale, il ricorrente ha valorizzato, ai fini dell'invocato annullamento della sentenza, l'evidente assertività della motivazione secondo cui l’imputato «aveva fornito agli inquirenti importanti elementi per l’individuazione di coloro che gli hanno affidato l’incarico e hanno concorso con lui (…) non avendo, inoltre, taciuto alcuno dei particolari a sua conoscenza».

3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, anche attraverso il richiamo alla requisitoria scritta, depositata l'8 novembre 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, siccome mezzo d'impugnazione non consentito alla stregua del combinato disposto di cui agli artt.569 e 443 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

2. È fermo nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui «Il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto a esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo di reato» (Sez. 6, n. 34097 del 28/06/2023, Iodice, Rv. 285155 - 01; Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, Panagiotopoulos Theo, Rv. 276047 - 01;

Sez. 6, Sentenza n. 20140 del 06/05/2015, Perri, Rv. 263672 - 01). E', dunque, corretto il rimedio esperito dal Pubblico ministero che, nel caso di specie, rilevata la mera apparenza della motivazione con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, con il ricorso per cassazione ha denunciato il vizio di violazione di legge. Ricordato, invero, che, tale vizio è integrato dall'ipotesi di totale mancanza ovvero apparenza della motivazione, e che quest'ultima è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01,Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Menditto, Rv. 214308 - 01), il Collegio reputa che colga nel segno la censura che addebita al Giudice di merito di avere reso una motivazione inesistente in punto di sussistenza dell'attenuante controversa.Non è superfluo ricordare che la speciale disposizione in tema d'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, necessita, per la sua configurabilità, non già un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, bensì un contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato» (Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017 dep. 2018, Balde, Rv. 272058).

Si è, del resto, chiarito che «alla presenza di un’effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l'applicazione dell'attenuante può essere esclusa solo quando il contributo alle indagini, intervenuto alla presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non è risultato determinante ai fini della decisione» (Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009 dep. 2010, Lin, Rv. 246104). Tanto premesso in diritto, venendo al caso che ci occupa, la laconica affermazione del Giudice per le indagini preliminari secondo cui l'imputato aveva fornito «importanti elementi per l'individuazione di coloro che gli hanno affidato l'incarico e hanno concorso con lui e non ha taciuto elementi a sua conoscenza» è – come denunciato dal ricorrente – meramente apparente, poiché non solo non è fornita dell'indicazione della specifica utilità e decisività delle dichiarazioni dell'imputato nel senso richiesta dalla disposizione richiamata, ma è in patente contrasto con le emergenze processuali, come richiamate in premessa.

3. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trieste in diversa persona fisica, affinché – libero negli esiti – svolga un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 3- quinquies, d.lgs. n. 286/98, con rinvio per nuovo