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Sentenza — n. 7782/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of compensation and criminal personality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7782/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Rodolfo Bettinelli's appeal against the Venice Supervision Tribunal's refusal to grant probation. Bettinelli argued that the tribunal's reasoning was flawed because it ignored his failure to compensate victims of his crimes. The court held that the tribunal correctly assessed Bettinelli's high criminal personality and the lack of restitution as decisive factors for denying probation under Article 47 of the Prison Law.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Probation benefits require a comprehensive assessment of the convict's criminal personality and subsequent conduct, where the lack of compensation for damages serves as corroborating evidence for a negative prognostic judgment rather than a standalone decisive element.

Parole chiave

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probation benefit denial criminal personality assessment lack of compensation recidivism prevention supervision tribunal powers Article 47 Prison Law prognostic judgment restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini
257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bettinelli Rodolfo, nato a Milano il 19/06/1955 avverso l'ordinanza emessa il 22/05/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 22 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva a Rodolfo Bettinelli il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano state presentate congiuntamente dal condannato. Queste misure alternative alla detenzione erano state richieste da Rodolfo Bettinelli, in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare per effetto del provvedimento di cumulo emesso il 21 febbraio 2022 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Venezia, che aveva quantificato la pena eseguibile in due anni.

2. Avverso questa ordinanza Rodolfo Bettinelli, a mezzo dell'avv. Amadeo Santamato, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con un percorso argomentativo incongruo, esclusivamente ancorato alla mancanza di risarcimento dei danni provocati dal condannato alle due persone offese dei reati che erano stati posti in esecuzione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Rodolfo Bettinelli è infondato.

2. Osserva il Collegio che il ricorso di Rodolfo Bettinelli non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Venezia in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, invero, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, sui quali si soffermava con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Rodolfo Bettinelli, la cui elevata caratura criminale, attestata dai reati posti in esecuzione e dalla sua condizione di pregiudicato — tra l'altro, per delitti fallimentari, truffe e falsi — non consentiva la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato.

Rispetto a questo giudizio negativo, la mancanza di risarcimento dei danni provocati dal condannato alle persone offese dai reati posti in esecuzione nei suoi confronti non costituiva un elemento di valutazione decisivo ai fini del respingimento del beneficio penitenziario di cui all'art. 47 Ord. pen., ma veniva correttamente correlato al compendio informativo acquisito dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, valutato unitariamente. Il giudizio prognostico negativo, dunque, si riteneva corroborato dalla personalità criminale di Rodolfo Bettinelli, nel cui contesto, a pagina 2 del provvedimento impugnato, si evidenziava che «il profilo soggettivo del reo, desumibile dalla condanna in esecuzione e dai precedenti penali, unito al rilievo che non vi è stata alcuna iniziativa risarcitoria nei confronti delle due persone offese rende necessaria una misura alternativa con maggiore contenuto afflittivo».

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Bettinelli su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato nel caso di Bettinelli, il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica del beneficio penitenziario richiesto. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica (- 3 t seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Venezia si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01;

Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Rodolfo Bettinelli deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri