Cassation court dismisses appeal arguing tax bill notification interrupts fine prescription; execution starts with role inscription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Lombardi's appeal against the Brindisi Tribunal's order dismissing his request to declare the fine extinguished due to prescription. Lombardi argued that the notification of the tax bill interrupted the prescription period under Article 172 of the Penal Code, while the prosecution requested dismissal. The court held that for pecuniary penalties, execution begins with the inscription of the debt on the official roll, making subsequent acts like tax bill notification irrelevant to interrupting or suspending the prescription term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172 cod. pen.; In the absence of specific provisions, Articles 159 and 160 of the Penal Code do not apply to pecuniary penalties; the execution of the fine begins with the inscription on the roll, rendering subsequent notifications ineffective for interrupting prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lombardi Giuseppe nato a Mesagne il 13/01/1984 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del Tribunale di Brindisi udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luigi Romano per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 19 settembre 2024, ha respinto l'opposizione avverso il rigetto della richiesta proposta da Giuseppe Lombardi di dichiarare l'estinzione per decorso del tempo della pena della multa inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 26 aprile 2013, irrevocabile il 26 novembre 2013.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. pen. con riferimento all'effetto interruttivo della prescrizione attribuito alla notifica della cartella esattoriale. 2.2. Violazione di legge con riferimento al rilievo probatorio riconosciuto all'affermazione circa l'avvenuta notifica della cartella esattoriale, contenuta nella comunicazione inviata dall'Ufficio Recupero Crediti della cancelleria della Corte di appello di Lecce il 28 febbraio 2024.
3. In data 30 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Luigi Romano chiede che il ricorso sia rigettato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. pen. con riferimento all'effetto interruttivo della prescrizione attribuito alla notifica della cartella esattoriale. La doglianza è infondata. 2.1. Nella disciplina relativa all'estinzione della pena, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, non si applica quanto previsto dagli articoli 159 e 160 cod. pen. in quanto tali norme, per la loro natura eccezionale, non sono suscettibili di applicazioni estensive o analogiche. Il riferimento all'interruzione ovvero alla sospensione del termine, pertanto, come peraltro riconosciuto nel provvedimento impugnato, è improprio in questa sede (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453 - 01;
Sez. 3, n. 17228 del 3/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981; Sez. 1, n. 22787 del 13/05/2009, Milieri, n. m.; Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, Di Gaetano, n. m.; Sez. 3, n. 11464 del 19/01/2001, Nicolosi, Rv. 218751). In tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, pertanto, l'unico fatto impeditivo che assume rilievo è l'inizio dell'esecuzione, momento a partire dal quale quanto avviene successivamente, così come le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa, risulta ininfluente. A ben vedere, infatti, è l'inizio dell'esecuzione che, realizzando la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, evita l'estinzione della pena e ciò senza che possa assumere rilievo - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso - la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure, con la collaborazione del condannato (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, cit.).
In tale prospettiva il momento dal quale ha inizio l'esecuzione della pena pecuniaria, come anche da ultimo evidenziato nella sentenza anche da ultimo citata, deve essere individuato nell'iscrizione a ruolo. L'art. l' 227-ter, inserito nel d.P.R. n. 115/2002 dal dl. n. 112 del 2008, convertito nella I. n. 133 del 2008, anche come recentemente modificato, infatti, prevede espressamente che "entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo".
Ai sensi di tale norma (sovrapponibile a quella che era in vigore allorché è stata pronunciata la sentenza Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, cit. e la giurisprudenza civile • ivi citata Sez. 6 civ., n. 21178 del 2/03/2017, Rv. 645484 e Sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/2013, Rv. 626687) le somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi vengono recuperate direttamente dagli uffici giudiziari che, dopo l'iscrizione delle stesse sul registro, procedono alla formazione e alla trasmissione dei ruoli, senza effettuare nessuna richiesta di pagamento al debitore.
In base a tale disciplina, quindi, il primo atto, quello in cui si deve individuare il termine di inizio dell'esecuzione, non è costituito dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, ma, piuttosto, è quello in cui il debito erariale viene iscritto a ruolo in quanto è questo il modo in cui lo Stato manifesta la propria pretesa punitiva. L'iscrizione a ruolo, pertanto, è l'atto che, determinando l'inizio della procedura di recupero coattivo, impedisce l'estinzione della pena, ciò senza che abbiano alcun effetto le vicende successive, come la notifica della cartella esattoriale, adempimento ulteriore che non risulta necessario ai fini dell'inizio dell'esecuzione. 2.2.
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, dato correttamente atto del fatto che il riferimento agli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione risulta improprio, ha correttamente ritenuto che l'esecuzione abbia avuto inizio e che, pertanto, non è decorso il termine di prescrizione della pena. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, infatti, pure a prescindere dalla considerazione per cui l'inizio dell'esecuzione coinciderebbe con la notifica della cartella esattoriale, è comunque corretta per le ragioni in precedenza esposte. 2.3.
La doglianza contenuta nel secondo motivo, nel quale si censura il rilievo probatorio attribuito alla comunicazione inviata dall'Ufficio Recupero Crediti circa la notifica della cartella esattoriale, è infondata. Alla luce dei principi indicati sub 2.1., infatti, l'esecuzione della pena ha inizio con l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella esattoriale, e a maggior ragione la notifica della stessa, non assumono rilievo in ordine al computo dei termini della prescrizione della pena. 2.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M. O 7.at o *a o 2 Ri c3) L.4-32E Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.g Tzi • C;3 — ‹.r. • » a i. O t)•., Co