Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding timing of mafia associate's detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Giuseppe Jerinò's extraordinary appeal challenging a conviction for mafia association participation. Jerinò argued that the lower court erred factually by failing to account for a one-year gap between his reintegration into the criminal organization and the subsequent detention of a cooperating associate, Agostino. The court ruled that the appeal lacked decisive factual error because the timeline of Agostino's detention did not logically alter the assessment of Jerinò's affiliation or the overall criminal narrative established by other evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; In extraordinary appeals for factual error, only decisive errors capable of changing the outcome are admissible, and minor chronological discrepancies without logical impact do not justify overturning a judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. peri. proposto da Jerinò Giuseppe, nato a Gioiosa Jonica (RC), il 11 giugno 1952; difeso dall'avv. Giuseppe Milicia del Foro di Palmi; avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione 5, n. 31845 del 18 aprile 2024; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero; udite le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gabriele Mazzotta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato; acquisite le conclusioni scritte della parte civile, Panetta Nicodemo; udito il difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione 5, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato il ricorso interposto da Giuseppe Jerinò avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 29 giugno 2022 che, in parziale riforma della sentenza appellata, lo aveva condannato per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato dall'essere l'associazione armata, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., così rideterminando la pena irrogata all'imputato.
2. Ha interposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., la difesa di Giuseppe Jerinò, esponendo quanto di seguito sintetizzato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Premessi cenni ai principi in tema di ricorso straordinario, il ricorrente lamenta che la decisione oggetto di odierna impugnazione sia inficiata da errore di fatto, relativo al momento in cui era avvenuta la carcerazione del collaborante Agostino, collocato in una fase successiva alla riammissione di Giuseppe Jerino' nella cosca di appartenenza del dichiarante Agostino medesimo: obietta la difesa che Agostino non sarebbe stato sottoposto a custodia cautelare, nell'ambito del procedimento cd.
Crimine nell'anno 2010, ma che il «suo trapasso dalla condizione di libertà a quella di detenzione (per effetto di un ordine di carcerazione per un residuo di pena) è intervenuta a distanza non di pochi mesi, bensì di un anno e tre mesi dal momento della ipotizzata riammissione», osservando, a supporto della addotta erroneità della decisione di legittimità, come «il fattore tempo sia decisivo nella riportata confutazione del rilievo di illogicità dell'argomento speso dai giudici di merito per respingere la doglianza della difesa elaborata in sede di appello».
Sarebbe stato contraddittoriamente ricostruito il percorso criminale di Giuseppe Jerinò, come riferito dal collaborante Agostino, alla luce dell'ignorato rilievo difensivo circa la palese inconciliabilità della narrazione del collaborante circa i tempi della riammissione di Jerinò alla cosca, se raffrontati ai tempi e alle cause della detenzione del collaborante. Il ricorso straordinario (pagg. 6-9) riporta testualmente passaggi delle sentenze di primo grado e di appello, come riversate nel ricorso avverso la decisione della Corte territoriale, ed infine, in sintesi (pag. 9), l'odierno ricorrente sostiene che l'espunzione dell'addotto errore di fatto avrebbe la conseguenza di disarticolare l'argomento utilizzato a confutazione del motivo di ricorso, elemento che atterrebbe, in tesi, a nucleo fondamentale del giudizio di responsabilità, atteso che: -il presupposto fallace attiene al dato oggettivo dei periodi di detenzione patiti da Agostino e, di conseguenza, le ragioni della mancata conoscenza di certe informazioni da parte del medesimo, di cui egli era portatore fino a quando aveva militato nella cosca Ursino; -costituisce dato oggettivo che Agostino sia rimasto in libertà fino a luglio 2011 ed è oggettivo che non sia stato sottoposto a custodia cautelare nell'ambito del procedimento relativo all'operazione cd.
Crimine, nel 2010: ne deriverebbe la caducità dell'inferenza logica secondo la quale egli poteva non essere a conoscenza, in quanto detenuto fin dal 2010, della riammissione di Giuseppe Jerinò nella consorteria in cui egli stesso era attivo, posto che era stato arrestato solo circa un anno dopo, in esecuzione di un ordine definitivo (non già per effetto di ordinanza cautelare), nel luglio del 2011;-l'errata percezione del dato lascerebbe irrisolta la questione, sollevata con il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, circa «la macroscopica aporia del giudizio di merito, che, per un verso, assumeva la piena attendibilità, soggettiva oggettiva, di Agostino e del suo narrato, dall'altro, ometteva di valutarne la quota più rilevante ed avente ad oggetto il periodo successivo a febbraio 2010 (e protratto almeno fino a luglio 2011)», durante il quale, secondo il collaborante Agostino, Jerinò non aveva fatto ingresso nella ‘ndrangheta e nella cosca.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. All'odierna udienza, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Gabriele Mazzotta ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso straordinario avanzato da Giuseppe Jerinò, in quanto infondato, deve essere rigettato. 1.1. Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che «Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.» (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048-01). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. riguarda l'errore percettivo, causato da svista o da equivoco in cui sia incorsa la Corte nell'esaminare gli atti del giudizio e tale da incidere sulla formazione della volontà decisoria, conducendo ad un decisum diverso rispetto a quanto sarebbe avvenuto, in difetto dell'errore.
2. Ciò premesso, la sentenza impugnata con il ricorso straordinario risulta immune dalle censure lamentate. L'errore di fatto che il ricorrente ha inteso censurare attiene al preteso equivoco in ordine al dato oggettivo dell'epoca in cui è intervenuta la carcerazione del collaborante Agostino che (pag. 58 della sentenza della Sezione Quinta del 18 aprile 2024) aveva seguito di poco tempo la riammissione di Giuseppe Jerinò nella cosca di appartenenza del dichiarante Agostino. Osserva la difesa che, diversamente da quanto annota la decisione impugnata, Agostino non era mai stato attinto da misure cautelari nel procedimento cd.
Crimine e che il suo arresto era avvenuto, a distanza di un anno e tre mesi - e non di pochi mesi -, in esecuzione di un ordine di carcerazione: si tratterebbe di fattore decisivo, ai fini della confutazione del rilievo di illogicità dell'argomento speso dai giudici di merito per respingere la doglianza. Dalla lettura delle esposte considerazioni, emerge come la richiesta della difesa, avanzata con lo strumento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., sia infondata, riguardando, a ben vedere, proprio l'aspetto valutativo sviluppato in sede di legittimità, che è sottratto, come si è premesso, a censura straordinaria.
La Corte di cassazione, Sezione Quinta, nel rispondere al terzo motivo di doglianza del ricorrente Giuseppe Jerinò, con il quale si lamentava la mera apparenza della motivazione quanto alla compatibilità della sua affiliazione alla 'ndrangheta fin dal 2010, rispetto alle dichiarazioni dei collaboranti Antonio Femia e Salvatore Agostino (pag. 7-8 della sentenza della Sezione Quinta), ha osservato che: - la Corte di appello aveva evidenziato che la narrazione relativa alla riammissione di Giuseppe Jerinò alla 'ndranghetk, era stata innanzi tutto riferita da Giuseppe Commisso, elemento di vertice dell'organizzazione criminale, nel corso di una conversazione intercettata - si trattava della conversazione avvenuta il 20 febbraio 2010 presso la lavanderia Ape Green - mediante una descrizione così ricca di particolari ed articolata secondo logica coerenza, da non lasciare spazio a dubbi circa il fatto che i due interlocutori, tra cui, per l'appunto, Commisso, avessero discusso di un fatto storico realmente accaduto, ovvero la rinnovata ammissione di Giuseppe Jerinò, nell'anno 2010, all'interno del gruppo criminale; - il secondo collaborante Antonio Femia„. aveva militato nella cosca Ursino tra fine anni '90 e il 2006 e quindi, in ordine alla mancata conoscenza della riammissione di Giuseppe Jerinò, la Quinta Sezione ha osservato che la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione, ritenendone l'attendibilità, sul rilievo che Femia, già dal 2006, si era distaccato dal consesso a causa di problemi originati dalla relazione di sua madre con Salvatore Oppedisano, organico ad altra famiglia, quella degli Aquino; - infine, «Quanto alle dichiarazioni del collaborante Agostino, la Corte di merito ha risposto all'obiezione fondata sulla partecipazione dell'Agostino sino al 2011 all'attività di narcotraffico svolta dallo Jerinò osservando (pag. 303 della motivazione della sentenza di secondo grado) che la riammissione di Giuseppe Jerinò nella ‘ndrangheta "ufficiale" si colloca in un momento di poco antecedente all'esecuzione degli arresti domiciliari nel procedimento cd.
Crimine, tra i quali vi era anche quello dell'Agostino e quindi sarebbe stato possibile che l'informazione della riammissione di Giuseppe Jerinò nel locale di Gioiosa non fosse ancora pervenuta al collaboratore di giustizia.». Escluso ogni profilo di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello, la Quinta Sezione ha rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata.2.1. Il preteso errore percettivo di cui ci si duole riguarderebbe il momento relativo alla privazione della libertà (e il motivo della medesima) del collaborante Agostino, errore che avrebbe costituito il presupposto del ragionamento circa i tempi in cui Giuseppe Jerinò aveva fatto nuovo ingresso nella cosca.
Ad avviso del Collegio, non si versa nell'ipotesi di preteso errore, atteso che la Quinta Sezione, nel rispondere al terzo motivo di ricorso della difesa di Giuseppe Jerinò, ha ritenuto immune da vizi logici della sentenza di appello, sul rilievo, tra l'altro, che la riammissione di Giuseppe Jerinò nella 'ndrangheta "ufficiale" si collocava in un momento di poco antecedente all'esecuzione degli arresti domiciliari (...) di Agostino. In disparte il motivo dell'arresto a carico di Agostino - se esso fosse avvenuto, come indica la sentenza, riferendo un dato delle decisioni dei precedenti gradi, nel procedimento cd.
Crimine, ovvero, come osserva la difesa, per un ordine di esecuzione - profilo marginale nell'economia del tessuto motivazionale, va escluso che la sentenza contenga un errore, sotto il profilo cronologico, laddove, riportando le valutazioni svolte dalla Corte di appello circa le dichiarazioni di Agostino, la Corte di legittimità afferma che la riammissione di Giuseppe Jerinò nella ‘ndrangheta "ufficiale" si collocava in un momento di poco antecedente all'esecuzione degli arresti di Agostino. Appare pertanto infondata la doglianza del ricorrente, atteso che, con l'enunciato «momento di poco antecedente all'esecuzione degli arresti», si è inteso utilizzare un parametro semplicemente indicativo circa il momento in cui la privazione della libertà di Agostino, che lo aveva sottratto alla vita della cosca, avrebbe potuto incidere sulla sua conoscenza della avvenuta riammissione di Jerinò nell'organizzazione criminale.
Conseguentemente, risulta infondato il rilievo con cui, nell'odierno ricorso, si pretende di connettere tale indicazione ad un errore percettivo della Corte che, per contro, si è limitata a convalidare, in punto logicità e non contraddittorietà, una valutazione fondata su di un dato cronologico di una certa ampiezza e valutato, in sede di legittimità, come logicamente ponderato. 2.2. Deve altresì considerarsi, con riferimento alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, che la Sezione Quinta, nel rigettare il terzo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di Giuseppe Jerinò - motivo con il quale si lamentava, in sintesi, l'apparenza della motivazione quanto alla compatibilità della sua affiliazione alla 'ndrangheta a partire dal 2010 rispetto alle dichiarazioni di Agostino - ha osservato che la logicità della decisione di appello riposa, in primis, sulla narrazione, proveniente da Giuseppe Commisso, del fatto che Giuseppe Jerinò era stato riammesso nell'associazione: si tratta del narrato captato nel corso della conversazione del 20 febbraio 2010, avente a protagonista Commisso, elemento di vertice dell'associazione che, nel febbraio 2010, aveva parlato della riammissione di Jerinò alla consorteria, evento pertanto collocato nell'anno 2010.A fronte di tale quadro, ove l'esito decisorio non sarebbe stato diverso anche a considerare rilevante, ciò che non è, la cronologia inerente alla detenzione di Agostino, deve escludersi ogni spazio di operatività dell'art. 625-bis cod. proc. pen., non essendo ravvisabile alcun errore decisivo e capace di disarticolare la censurata pronuncia di legittimità, alla luce del principio, condiviso dal Collegio per cui «In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato. (Fattispecie relativa a una pronuncia d'inammissibilità del ricorso proposto avverso condanna per ricettazione delle targhe di un'autovettura, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante l'erronea indicazione del ricorrente quale intestatario di una polizza assicurativa rinvenuta sul veicolo, poiché la sostanziale riferibilità della polizza e dell'autovettura all'imputato risultava da circostanze ulteriori, debitamente considerate nella decisione impugnata).» (così, tra le molte, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503-01).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Non può essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio, avanzata dalla parte civile Nicodemo Panetta per il presente grado, non risultando il medesimo essere costituito parte civile nei confronti di Giuseppe Jerinò, imputato del solo delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament