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Ordinanza — n. 7709/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses material error correction request regarding a sentencing calculation discrepancy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7709/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Teodoro Rotolo's request to correct a material error in its March 2023 judgment. While the applicant argued for a correction based on a discrepancy between the operative part and the reasoning regarding the final sentence, the court found no error in the operative provisions. The decision confirmed that the final sentence of two years, ten months, and twenty days was correctly calculated after removing penalties for absorbed crimes and applying the reward procedure, with the discrepancy limited to a minor clerical mistake in the reasoning section.

Regesto Legislator

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Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A request for correction of a material error is inadmissible if the discrepancy exists only in the reasoning and the operative part of the judgment is correct and consistent.

Parole chiave

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material error correction sentencing calculation absorbed crimes reward procedure Cassazione ordinanza clerical discrepancy penal reduction revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
110 del 1975, contestati al capo B); - l'annullamento della sentenza della Corte territoriale è stato disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett.
Art. 366 c.p.p.
art. 648 cod. pen
110 del 1975: anni 3 mesi 7 di reclusione ed C 9.000 di multa; così aumentata per le continuazioni: mesi 4 di reclusione ed C 1000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 337 cod. pen
110 del 1975; mesi 2 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di detenzione d'arma comune da sparo; mesi 2 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione errore materiale proposto da: ROTOLO TEODORO nato a SAN SEVERO il 31/08/1994 In relazione alla sentenza del 30/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; FATTO E DIRITTO Esaminati gli atti del procedimento n. 35335/2024, inerenti alla correzione di errore materiale riferito alla sentenza che ha definito il procedimento n. 3125/23 R.G. nei confronti di Teodoro ROTOLO, pronunciata in data 30/03/2023. Rilevato che la richiesta avanzata nell'interesse di Teodoro Rotolo di farsi luogo a correzione del dispositivo della sentenza emessa da questo Corte il 30/03/2023 non merita accoglimento.

Osservato a tale proposito che: - con la sentenza emessa il 30/03/2023, questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso avanzato da Teodoro Rotolo, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/02/2022 limitatamente ai reati di cui al capo A) (detenzione e porto d'arma comune da sparo di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967) , che ha escluso in quanto assorbiti nei reati di detenzione e porto di arma clandestina di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della legge n. 110 del 1975, contestati al capo B); - l'annullamento della sentenza della Corte territoriale è stato disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., avendo questa Corte di legittimità proceduto a rideterminare la pena previo scorporo ed eliminazione delle pene inflitte per i reati ritenuti assorbiti; - nel giudizio di merito la pena inflitta al Rotolo era stata così determinata: pena base per il più grave reato di cui all'art. art. 23 c. 4 legge n. 110 del 1975: anni 3 mesi 7 di reclusione ed C 9.000 di multa; così aumentata per le continuazioni: mesi 4 di reclusione ed C 1000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; mesi 3 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di porto d'arma comune da sparo; mesi 3 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di detenzione d'arma clandestina ex art. 23 c. 3 legge n. 110 del 1975; mesi 2 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di detenzione d'arma comune da sparo; mesi 2 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; la pena così complessivamente ottenuta, pari ad anni 4 mesi 9 di reclusione ed C 12000 di multa, era stata infine ridotta di un terzo per effetto del rito premiale prescelto, giungendo così alla pena inflitta dal Giudice di primo grado, e confermata dalla corte barese, in anni 3 mesi 2 di reclusione ed C 8000 di multa; - l'eliminazione degli aumenti di pena per la continuazione in relazione ai reati ritenuti assorbiti ha comportato la rideterminazione della pena inflitta nei seguenti termini: pena base per il più grave reato di cui all'art. art. 23 c. 4 legge n. 110 del 1975: anni 3 mesi 7 di reclusione ed C 9.000 di multa; aumentata di mesi 4 di 2_ reclusione ed C 1000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; di mesi 3 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di detenzione d'arma clandestina ex art. 23 c. 3 legge n. 110 del 1975; di mesi 2 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di cui all'art. 337 cod. pen..

La pena complessiva pari ad anni 4 mesi 4 di reclusione ed C 11.000 di multa è stata infine ridotta di un terzo per effetto del rito sino alla pena finale di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 7.333 di multa, come correttamente indicata nel dispositivo. Ritenuto pertanto che il dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 30/03/2023 non contiene errori materiali, risultando invero affetta da un mero errore materiale la parte motiva della sentenza, laddove a pag. 4, è indicato la pena rideterminata in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 7.333 di multa, anziché in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 7.333 di multa.

P.Q.M.

Dispone non farsi luogo alla correzione richiesta. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024 Il Consi