Cassation court allows non-mention benefit for private certificates in cases of broad plea bargaining sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Rome Tribunal's order rejecting a request for non-mention of a criminal conviction in private certificates. The defense argued that the non-mention benefit applies ex lege to broad plea bargaining cases, despite recent legislative changes limiting such benefits. The Court ruled that because the conviction occurred before the 2018 law modification, the established jurisprudential principle remains applicable, mandating the annulment and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, comma 1, lett. e), Art. 40, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002; The benefit of non-mention in judicial certificates applies ex lege to convictions arising from broad plea bargaining if the sentencing act predates the 2018 legislative restriction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOMBA NAZZARENO nato a ROMA il 18/05/1967 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Francesca Costantini, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 maggio 2024, il Tribunale di Roma, in fase esecutiva, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di Nazzareno Bomba per ottenere che venisse disposta la «non menzione», nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati, della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 13 aprile 2007, divenuta irrevocabile il 12 maggio 2007, con la quale era stata applicata a Bomba, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di euro 1.000,00 di multa. Il rigetto dell'istanza era ricondotto dal Tribunale all'osservazione che il mancato riconoscimento del beneficio avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione.
2. La difesa di Nazzareno Bomba ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della menzionata ordinanza, affermando che il giudice dell'esecuzione è incorso in violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 1, lett. e), e 40, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002 e degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale di Roma ha errato nel rigettare l'istanza, perché il beneficio della «non menzione», nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati, opera ex lege e va riconosciuto anche per i casi di patteggiamento c.d. allargato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di casellario giudiziale, il beneficio della non menzione della pronuncia, previsto dagli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, si applica anche nel caso di sentenza relativa a c.d. patteggiamento allargato (Sez. 1, n. 12903 del 10/11/2017, 2018, Rv. 272609 - 01). Il principio, pienamente condivisibile, è stato espresso prima della modifica normativa dell'art. 24, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 313 del 2002, per effetto della legge n. 122 del 2018, che ha limitato alle ipotesi in cui la pena non superi i due anni di pena detentiva la «non menzione», nei certificati del casellario giudiziale, dei provvedimenti previsti dall'art. 445 cod. proc. pen.Il richiamato principio giurisprudenziale, tuttavia, è applicabile al caso in esame, perché la ricordata modifica normativa è successiva all'epoca - 16 gennaio 2006 - del fatto giudicato con la suddetta sentenza di applicazione di pena emessa nei confronti di Nazzareno Bomba il 13 aprile 2007, divenuta irrevocabile il 12 maggio 2007.
Dall'applicazione del suddetto principio consegue l'affermazione che l'ordinanza impugnata è viziata da errata applicazione di legge, avuto riguardo alla situazione oggettiva indicata nell'ordinanza stessa.
2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso in