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Sentenza — n. 7695/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially annuls lower court verdicts regarding civil party costs for unconstituted victims in criminal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially annulled the appealed judgment, setting aside specific cost orders against defendants for civil parties who were not properly constituted in the trial. While the appeals for Vincenzo and Giovanni Di Giacomo were upheld regarding costs for unconstituted victims, the court rejected the appeal for Giuseppe Truculento and dismissed the appeal for Alessandro Pennata in part. The decision establishes that defendants cannot be ordered to pay procedural costs for private parties who did not participate in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 541, 592 c.p.p.: A defendant cannot be condemned to pay procedural costs for private parties who were not constituted in the proceedings; such a cost order must be annulled.

Parole chiave

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civil parties procedural costs unconstituted victims criminal procedure costs of litigation annulment without remittal private prosecution condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 541 c.p.p.
È invece fondato il secondo motivo: dall'esame del fascicolo, consentito in ragione della natura della doglianza sollevata, è emerso che, come denunciato dal ricorrente, la persona offesa Scilio Saverio non risulta costituita in giudizio: ne deriva che l'imputato non poteva, ai sensi dell'art. 541 cod.
Art. 592 c.p.p.
pen.: la Corte, preso atto delle rinunzie agli atti di impugnazione proposte sia dal Pm che dall'imputato, avrebbe dovuto condannare l'imputato rinunciante a rifondere le spese ex art. 592 cod.
art. 129 cod. proc. pen
La Corte ha omesso di argomentare circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento; la Corte avrebbe dovuto valutare se ricorresse taluna delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 592 cod. proc. pen
pen.: la Corte, preso atto delle rinunzie agli atti di impugnazione proposte sia dal Pm che dall'imputato, avrebbe dovuto condannare l'imputato rinunciante a rifondere le spese ex art. 592 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Per pacifica opinione, nel perimetro dell'istituto regolato dall'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 541 cod. proc. pen
È invece fondato il secondo motivo: dall'esame del fascicolo è emerso che, come denunciato dal ricorrente, la persona offesa Scilio Saverio non risulta costituita in giudizio: ne deriva che l'imputato non poteva, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PENNATA ALESSANDRO EMANUELE nato a GELA il 30/12/1982 TRUCULENTO GIUSEPPE nato a GELA il 29/02/1968 DI GIACOMO VINCENZO nato a GELA il 07/11/1967 DI GIACOMO GIOVANNI nato a GELA il 19/05/1972 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna di DI GIACOMO GIOVANNI, PENNATA ALESSANDRO EMANUELE e DI GIACOMO VINCENZO al pagamento delle spese nei confronti delle parti civili non costituite ed il rigetto dei ricorsi nel resto.

Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso nei confronti di TRUCULENTO GIUSEPPE. udito il difensore E' presente l'avvocato D'IPPOLITO NICOLA del foro di ROMA, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, dell'Avv. SPAGNA ELENA del foro di MESSINA in difesa di FAI -ANTIRACHET G. GIORDANO, FAMA' FRANCESCO, FAMA' VINCENZO ANTONIO e SPECCHIO WILMA conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alle nota spese. E' presente l'avvocato GRANOZIO LUANA del foro di ROMA, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, dell'Avv.

ALFIERI CRISTINA del foro di GELA in difesa di DI GIACOMO VINCENZO chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato GRANOZIO LUANA del foro di ROMA, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, SINATRA FLAVIO GIACOMO SALVO del foro di GELA in difesa di PENNATA ALESSANDRO EMANUELE e DI GIACOMO GIOVANNI chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/11/2022 il Tribunale di Gela dichiarava, per quanto di interesse, - Giovanni Di Giacomo colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), b), n), o, s), t), gg), Il), iii), jjj), e kkk) e, computata la recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati nonché con i fatti già riuniti in continuazione di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di Gela il 28/11/2018, lo condannava all'ulteriore aumento di pena di anni 4 di reclusione; - Vincenzo Di Giacomo colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), III) - p.o. Romano Giovanni -, e mmm) e, ritenuta la continuazione interna nonché con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 17/02/2006, irr. il 08/01/2008, lo condannava alla pena complessiva di anni 16 mesi 4 di reclusione; - Alessandro Emanuele Pennata colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), f), e iii) e, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione interna, lo condannava alla pena di anni 9 mesi 4 di reclusione; - Giuseppe Truculento colpevole del reato a lui ascritto al capo g) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628 n. 3 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, computata a carico l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203 del 1991, lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione ed C 1500 di multa.

2. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato Giovanni Di Giacomo per intervenuta rinuncia dello stesso; in accoglimento delle richieste di concordato formulate ex art.599 bis cod. proc. pen. ha inoltre: - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ferma la continuazione interna ed esterna, rideterminato la pena inflitta a Vincenzo Di Giacomo in anni 12 di reclusione - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuto più grave il reato sub a), e ritenuta la continuazione con i reati sub f) e iii), rideterminato la pena inflitta ad Alessandro Emanuele Pennata in anni 7 di reclusione - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ferma la ritenuta circostanza di cui all'art. 7 I. 203 del 1991, rideterminato la pena inflitta ad Giuseppe Truculento in anni 5 di reclusione ed C 1200 di multa.3.

Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati. 3.1. Alessandro Emanuele Pennata, per il tramite dell'avv. Flavio Sinatra, con il primo atto, propone un motivo unico con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 599 bis, 129 e 125 cod. proc. pen. La Corte ha omesso di argomentare circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento; la Corte avrebbe dovuto valutare se ricorresse taluna delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Con ulteriore atto, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art.541 cod. proc. pen., per avere la Corte condannato l'imputato in solido al pagamento delle spese in favore di persona offesa (Saverio Scilio) non costituita nei suoi confronti. 3.2.

Giuseppe Truculento per il tramite dell'avv. Antonio Impellizzeri, deduce un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione all'art. 7 I. 203 del 1991. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la citata aggravante, sotto il profilo del metodo mafioso, non ricorrendone i presupposti; il primo Giudice aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 628 n. 3 cod. pen., non essendo mai stato l'imputato condannato per associazione mafiosa. Il Giudice di merito si è sottratto all'obbligo motivazionale sullo stesso incombente, non indicando alcuna circostanza evocativa del metodo mafioso. 3.3.

Vincenzo Di Giacomo, per il tramite dell'avv. Cristina Alfieri, formula un motivo unico con il quale denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 541 e 125 c. 3 cpp, per avere la Corte condannato l'imputato in solido al pagamento delle spese in favore delle parti civili Famà Francesco, Famà Vincenzo Antonio e Specchio Vilma, e Scilio Saverio, non costituite nei suoi confronti. 3.4. Giovanni Di Giacomo, per il tramite dell'avv. Flavio Sinatra, propone un motivo unico con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 599 bis, 129 e 125 cod. proc. pen.: la Corte, preso atto delle rinunzie agli atti di impugnazione proposte sia dal Pm che dall'imputato, avrebbe dovuto condannare l'imputato rinunciante a rifondere le spese ex art. 592 cod. proc. pen. solo in parte qua e non già per intero, dal momento che aveva interposto appello anche il PM.

Con ulteriore atto, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art.541 cod. proc. pen., per avere la Corte condannato l'imputato in solido al pagamento delle spese in favore di persona offesa (Saverio Scilio) non costituita nei suoi confronti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso avanzato nell'interesse di Alessandro Emanuele Pennata è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Per pacifica opinione, nel perimetro dell'istituto regolato dall'art. 599-bis cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento della pena in appello) le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01), qui non dedotta e non sussistente. La rinuncia parziale ai motivi di appello determina, d'altra parte, il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché sono precluse in Cassazione le censure attinenti ai motivi di appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269- 01).

Ne deriva anche che il giudice di appello, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi diversi da quelli ricadenti o influenti sulla pena, correttamente ne omette l'esame, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, ai sensi dell'art. 597, comma 1, dello stesso codice, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti che, una volta rinunciati, non possono essere presi in ulteriore considerazione; né è proponibile ricorso per cassazione, avendo la rinuncia effetti preclusivi sull'ulteriore svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682-01; v. anche Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01). 1.2.

È invece fondato il secondo motivo: dall'esame del fascicolo, consentito in ragione della natura della doglianza sollevata, è emerso che, come denunciato dal ricorrente, la persona offesa Scilio Saverio non risulta costituita in giudizio: ne deriva che l'imputato non poteva, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essere condannato alla rifusione delle spese processuali, peraltro non sostenute dalla parte non costituita. La sentenza impugnata va quindi annullata, in parte qua, senza rinvio.

2. Il ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato Giuseppe Truculento è inammissibile, per i medesimi motivi già evidenziati trattando il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse del coimputato Pennata.L'imputato aveva chiesto, con i motivi d'appello, l'esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. (pagg. 11, 12 sentenza corte appello). All'udienza del 14/09/2023 il difensore e procuratore speciale dell'imputato chiedeva definirsi il processo con concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ed, in particolare, chiedeva determinarsi la pena finale in anni 5 di reclusione ed C 1.200 di multa così calcolata: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, pena base anni 3 mesi 9 di reclusione ed C 900 di multa, aumentata ex art. 7 I. 203 del 1991 in anni 5 di reclusione ed C 1200 di multa.

Quindi il computo dell'aggravante ex art. 7 I. 203 del 1991, oggi art. 416 bis.1 cod. pen., è stato effettuato nel calcolo di pena concordata, con conseguente implicita rinuncia al motivo di appello. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

3. È fondato il ricorso avanzato nell'interesse di Vincenzo Di Giacomo. L'unica parte civile costituita conto Vincenzo Di Giacomo è F.A.I. associazione antiracket G. Giordano; erroneamente pertanto l'imputato è stato condannato, in solido con gli altri coimputati, a rifondere anche le spese processuali sostenute da Famà Francesco, Famà Vincenzo Antonio, Specchio Vilma, e Scilio Saverio, soggetti non costituiti nei suoi confronti. L'impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio in relazione alla disposta condanna al pagamento delle spese processuali in favore di da Famà Francesco, Famà Vincenzo Antonio e Specchio Vilma, e Scilio Saverio.

4. Il ricorso avanzato nell'interesse di Giovanni Di Giacomo è fondato limitatamente al secondo motivo. 4.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della condanna per intero alle spese processuali ex art. 592 cod. proc. pen., è infondato. È infatti irrilevante la circostanza che anche il Pubblico Ministero avesse rinunciato all'impugnazione proposta, dal momento che, ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen. solo le parti private (e non quindi la parte pubblica rinunciante), sono condannate al pagamento delle spese del procedimento. 4.2. È invece fondato il secondo motivo: dall'esame del fascicolo è emerso che, come denunciato dal ricorrente, la persona offesa Scilio Saverio non risulta costituita in giudizio: ne deriva che l'imputato non poteva, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. essere condannato alla rifusione delle spese processuali, peraltro non sostenute dalla parte non costituita.La sentenza impugnata va quindi annullata, in parte qua, senza rinvio.

5. Alessandro Emanuele Pennata e Giuseppe Truculento vanno infine condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili F.A.I. associazione antiracket G. Giordano, Famà Francesco, Famà Vincenzo Antonio e Specchio Vilma, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pennata Alessandro Emanuele limitatamente alla condanna al pagamento delle spese della parte civile Scilio Saverio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Pennata Alessandro Emanuele. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di Giacomo Vincenzo relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali delle parti civili Famà Francesco, Famà Vincenzo Antonio, Specchio Vilma e Scilio Saverio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di Giacomo Giovanni limitatamente alla condanna al pagamento delle spese della parte civile Scilio Saverio.

Rigetta nel resto il ricorso di Di Giacomo Giovanni. Dichiara inammissibile il ricorso di Truculento Giuseppe e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna Pennata Alessandro Emanuele e Truculento Giuseppe alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FAI ANTIRACKET che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge, a quelle sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Specchio Vilma, Famà Franc