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Sentenza — n. 7526/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to client's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7526/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Capasso inadmissible because his lawyer formally withdrew the request on February 4, 2025. Although the lower court had rejected Capasso's challenge to the concurrent sentence execution measure, the procedural defect of withdrawal took precedence. Consequently, the court ordered Capasso to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant's lawyer deposits a formal act of withdrawal, rendering the procedural action void and subjecting the appellant to cost liability.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs concurrent sentences Cassazione legal representation penalty fund condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPASSO GIUSEPPE (rinunciante) nato a SCISCIANO il 12/05/1961 avverso l'ordinanza del 29/10/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giuseppe Capasso di rideterminare la misura del cumulo delle pene e di disporre conseguentemente una diversa esecuzione delle pene concorrenti; Rilevato che il difensore di Giuseppe Capasso, munito di procura speciale, ha depositato in data 04/02/2025 atto di rinuncia al ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2025 Il Consigliere estens