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Sentenza — n. 7512/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for unclear criminal continuation between drug and weapons offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7512/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order rejecting the request to recognize criminal continuation between drug and weapons offenses. The lower court rejected the claim based on a preliminary agreement excluding drug crimes from the criminal design, despite the conviction sentence implying otherwise. The Court ruled that the lower court failed to reconcile the conflicting device and motivation, violating the principle that the device prevails unless the motivation clearly reconstructs the judge's will.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: When a lower court's execution order contradicts the original judgment's device and motivation regarding criminal continuation, the Court must annul the order if the motivation does not clearly and unequivocally reconstruct the judge's intent.

Parole chiave

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criminal continuation execution order conflicting device drug offenses weapons offenses lower court error reconstruction of intent traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Giovanni Faccilongo formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
Art. 600 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
Giovanni Faccilongo formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
articoli 648 cod. pen
sentenza del Tribunale di Bari del 4 novembre 2014, irrevocabile l’8 gennaio 2016, di applicazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 1.400 di multa per i reati di cui agli articoli 648 cod. pen., 2 e 4 l.
art. 619 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino
Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia
Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv.
Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, Fu Fenglou
Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi
pen.» (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv.
Corte cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari perché, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013), provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena l
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FACCILONGO Giovanni, nato a Bari il 14/07/1995, avverso l’ordinanza del 09/09/2024 del Gip Tribunale di Bari. Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Faccilongo formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:

1) sentenza del Tribunale di Bari del 4 novembre 2014, irrevocabile l’8 gennaio 2016, di applicazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 1.400 di multa per i reati di cui agli articoli 648 cod. pen., 2 e 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 23, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110, e della pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed € 2.700 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reati accertati in Bari il 5 agosto 2014, allorquando il Faccilongo fu arrestato in flagranza essendo state rinvenute nella sua disponibilità un’arma clandestina e sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana;

2) sentenza del Tribunale di Bari del 20 aprile 2018, irrevocabile il 17 ottobre 2023, che, riconoscendo la continuazione tra il reato contestato nell’ambito di quel procedimento (il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bari dal 2014 all’attualità) e «quelli giudicati dalle sentenze emesse [..] 2) Gip del Tribunale di Bari in data 4.11.2014, emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p., irrevocabile l’8.1.2016», aveva condannato il Faccilongo, alla complessiva pena di anni 10 di reclusione. Il Faccilongo rappresentava che, a fronte di un dispositivo che non lasciava spazio a dubbi, nella motivazione della sentenza sopra indicata sub 2) il giudice aveva fatto riferimento ai soli delitti in materia di armi giudicati con la sentenza sopra indicata sub 1), pur non potendo dubitarsi che il delitto di cui all’art. 73, comma 4, del Testo Unico sugli stupefacenti, accertato il 5 agosto 2014, fosse stato commesso in esecuzione del programma dell’associazione dedita al narcotraffico della quale il Faccilongo aveva fatto parte fin dal 2014.

Chiedeva, pertanto, «di voler riconoscere la sussistenza del vincolo e, per l’effetto, applicare la disciplina del reato continuato. In subordine, vi chiedo di voler precisare che il disegno criminoso e, quindi, il relativo aumento pari ad anni 1 e mesi 3 di reclusione si intendono riconosciuti anche in relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 giudicato con la sentenza sub 1)». Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, con il provvedimento oggi impugnato, rigettava l’istanza, rilevando sinteticamente che «lo stesso accordo delle parti, posto a base della sentenza di patteggiamento in data 4.11.2014, non contemplava l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati in materia di armi e quello in materia di stupefacenti, determinando la pena in modo autonomo per i primi [..] e per il secondo», e che «l’esclusione del predetto reato in materia di stupefacenti dal medesimo disegno criminoso riconosciuto tra i reati giudicati nel 2014 e quello associativo contestato nel procedimento Vortice Maestrale è frutto di una valutazione compiuta in fase di cognizione, tenuto conto della circostanza innanzi dedotta e della tipologia, tempo e circostanze delle singole violazioni».

2. Il difensore di fiducia di Giovanni Faccilongo, Avv. Giuseppe Giulitto, ha impugnato l’ordinanza in oggetto, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 e 671 cod. pen., dolendosi tanto del fatto che il giudice dell’esecuzione abbia «omesso di colmare la contraddizione interna alla sentenza di cui al punto 2», riconoscendo prevalenza al dispositivo, quanto della motivazione solo apparente dell’impugnata ordinanza, che, del tutto illogicamente, ha ritenuto il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 avvinto da un medesimo disegno criminoso con delitti in materia di armi, e non anche con il reato fine dell’associazione, quello di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, peraltro commesso in un periodo (agosto 2014) nel quale l’associazione dedita al narcotraffico alla quale apparteneva il Faccilongo era pienamente operativa.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, richiamando il principio in base al quale «Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 – 01), concludendo nel senso che, nel caso di specie, occorre dare prevalenza alla motivazione, nella parte in cui è stato escluso il riconoscimento della continuazione, con conseguente preclusione in fase esecutiva di detto riconoscimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve dunque essere accolto.

2. Le motivazioni che il provvedimento impugnato ha posto a fondamento del rigetto della prima parte dell’istanza del condannato (quella di «voler riconoscere la sussistenza del vincolo e, per l’effetto, applicare la disciplina del reato continuato») sono ineccepibili, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «L'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione» (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem, Rv. 251993 - 01): nel caso di specie il tema relativo alla continuazione è stato espressamente oggetto di entrambe le sentenze di merito, sicché era certamente precluso al giudice dell’esecuzione il riesame di una questione sulla quale il giudice della cognizione si era già espresso.

Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, tuttavia, vagliare con maggiore attenzione la seconda richiesta formulata dal ricorrente («precisare che il disegno criminoso e, quindi, il relativo aumento pari ad anni 1 e mesi 3 di reclusione si intendono riconosciuti anche in relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 giudicato con la sentenza sub 1»). E’ noto che «Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale» (Sez. 1, n. 20877 del 21/03/2023, Muraca, Rv. 284503 - 01), sicché il giudice dell’esecuzione non avrebbe comunque potuto correggere una discrasia non ritualmente impugnata dal Faccilongo nel giudizio di cognizione.

Si chiedeva, però, al giudice dell’esecuzione di fornire una interpretazione atta a risolvere il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza sub 2), esercitando un potere che gli è certamente riconosciuto dall’ordinamento. E’, invero, risalente ed univoco il principio in base al quale «Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati. (Fattispecie relativa ad omessa indicazione esplicita, da parte dal giudice della cognizione, dell'episodio ritenuto più grave tra più violazioni della legge sul controllo degli stupefacenti, costituenti reato continuato: circostanza rilevante ai fini della revoca dell'indulto a norma del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865)» (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816 - 01); il principio è stato successivamente ribadito in fattispecie nella quale si era chiesto al giudice dell’esecuzione di chiarire quale fosse l’estensione dell’area confiscata per effetto della sentenza di applicazione della pena, non coincidente con quella sottoposta a sequestro nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624 - 01), o, ancora, in un caso in cui il tempo del commesso reato non era indicato in modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione («il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di prendere conoscenza dell'articolato della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre la data del reato, ove rilevante ai fini della decisione demandata»:

Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087). La risposta resa, sul punto, dal provvedimento impugnato («l’esclusione del predetto reato in materia di stupefacenti dal medesimo disegno criminoso riconosciuto tra i reati giudicati nel 2014 e quello associativo contestato nel procedimento Vortice Maestrale è frutto di una valutazione compiuta in fase di cognizione, tenuto conto della circostanza innanzi dedotta e della tipologia, tempo e circostanze delle singole violazioni») si espone alle censure sollevate del ricorrente. Premesso che questa Corte ha in più occasioni statuito che «Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice» (Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, Fu Fenglou, Rv. 258533 - 01; in termini, tra le più recenti, Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01), deve rilevarsi che nel caso di specie l’entità dell’aumento a titolo di continuazione disposto in relazione ai fatti di cui alla sentenza sub 1) (un anno e tre mesi di reclusione, a fronte di una pena applicata di un anno e quattro mesi di reclusione per i delitti in materia di armi e di un anno e due mesi di reclusione per il delitto in materia di stupefacenti), la completa assenza di qualsiasi indicazione di segno contrario contenuta nel dispositivo della sentenza sub 2), e, soprattutto, la natura dei reati per i quali era intervenuta condanna nel più recente giudizio imponevano al giudice dell’esecuzione di chiarire se, nel caso di specie, dovesse riconoscersi prevalenza al dispositivo, che, come si è appena ribadito, lascia intendere che la continuazione ha avvinto tutti i reati giudicati nel 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ovvero alla motivazione, che, alla pagina 1945, lascia invece intendere che l’identità del disegno criminoso è stata riconosciuta (con decisione senz’altro eccentrica) solo tra il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso «dal 2014 all’attualità» e i delitti in materia di armi accertati il 5 agosto 2014, e non anche con il delitto in materia di stupefacenti accertato quello stesso giorno.

3. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari perché, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013), provveda a nuovo giudizio, emendando i rilevati vizi motivazionali, nella piena l