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Sentenza — n. 7510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by absent defendant, ruling appeal timely under new procedural code article.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Court of Appeal's order dismissing the appeal as time-barred. The appellant, an absent defendant, argued the appeal was timely because the ordinary appeal period should have been extended by 15 days under Article 585, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure. The Court agreed, noting the lower court failed to apply this specific provision regarding absent defendants, thereby ruling the appeal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen.; An appeal filed by an absent defendant within the extended period is timely, and a dismissal based on ordinary time limits constitutes an error of law requiring annulment.

Parole chiave

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absent defendant appeal extended appeal period Code of Criminal Procedure time-barred dismissal error of law annulment termine processuale perentorio atto tardivo ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pepini Lorenzo nato a PERUGIA il 24/12/1978 avverso l'ordinanza del 29/06/2024 della Corte d'appello di Perugia; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Fabio Picuti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2024 la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibili per tardività gli atti di appello proposti da Pepini Lorenzo (il 4 marzo 2023 ) e dal difensore (il 3 marzo 2023) avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 2 febbraio 2023.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Pepini Lorenzo, deducendo erronea applicazione di legge. Si rappresenta che Pepini era stato dichiarato assente in primo grado e, pertanto, il termine ordinario andava aumentato di giorni 15 ai sensi del comma 1 bis dell’art.585 cod.proc.pen. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La sentenza – nei confronti di soggetto assente - risulta emessa in vigenza della nuova disposizione di cui all’art.585 comma 1 bis cod.proc.pen., aspetto non considerato dalla Corte di Appello e da cui deriva la tempestività della impugnazione. Va pertanto disposto l'annullamento con nrinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così è deciso, 05/12/2024 Il Co