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Sentenza — n. 7507/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court resolves jurisdictional conflict, assigning execution competence to the court issuing the final unrevoked conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7507/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court resolved a jurisdictional conflict between the Gorizia and La Spezia courts regarding the execution of a criminal sentence. While the Gorizia court argued for its own jurisdiction based on a specific judicial principle, the Court of Cassation clarified that execution competence belongs to the court that issued the conviction becoming irrevocable last. Consequently, the Court ruled that the La Spezia tribunal, having issued the final unrevoked judgment, must receive the case files to proceed with execution.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 28, comma 2, cod. proc. pen.: In execution proceedings involving multiple enforceable titles against the same person, jurisdiction belongs to the court that issued the conviction becoming irrevocable last, regardless of whether the issue concerns a single or multiple titles.

Parole chiave

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criminal execution jurisdiction conflict of competence irrevocable conviction final judgment priority multiple enforceable titles Italian criminal procedure Corte di Cassazione risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod.
Art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod.
art. 666 cod. proc. pen
A ragione della decisione osserva che il caso va inquadrato nella previsione del primo comma dell'art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021
Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015
37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl.
Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014
Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP GORIZIA nei confronti di: TRIBUNALE DI LA SPEZIAASHFAQ AHMAD CHEEMA con l'ordinanza del 19/11/2024 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto dichiararsi la competenza Tribunale di La Spezia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Tribunale di La Spezia adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, dal Procuratore della Repubblica di Gorizia ha dichiarato la propria incompetenza a dichiarare, ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., l'estinzione del reato accertato con decreto penale di condanna, emesso i nei confronti di Asfaq Ahmad Cheema in data 26 settembre 2017 e divenuto esecutivo il 25 luglio 2018. A ragione della decisione osserva che il caso va inquadrato nella previsione del primo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. - che attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il decreto penale di condanna - e non nella previsione del quarto comma della medesima disposizione che disciplina la diversa ipotesi in cui sono poste in esecuzione più sentenze pronunciate da giudici diversi nei confronti del medesimo soggetto.

2. Con ordinanza 19 novembre 2024, il Tribunale di Gorizia, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo, invece, applicabile il principio giurisprudenziale in forza del quale “Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo” (ex plurimis Sez. 1, n.37300 del02/07/2021, Rv. 282011 – 01).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Giudice del Tribunale di La Spezia, al quale vanno restituiti gli atti.

3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.

2. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice del Tribunale di La Spezia, al quale vanno restituiti gli atti

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia cui dispone trasmettersi gli