Cassation court dismisses appeal against probation denial due to insufficient rehabilitative project and lack of family support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Makdad Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs. The applicant challenged the Brescia Supervision Tribunal's refusal of probation and home detention, arguing the court ignored his rehabilitative project and relied solely on outdated police reports. The court rejected this, noting the tribunal correctly assessed that the applicant had no family support and a negative social reintegration outlook based on current facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354: The appeal is inadmissible when it seeks a factual re-evaluation of probation prerequisites rather than challenging specific legal errors, as the supervisory tribunal must base its prognostic judgment on the complete and current file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Makdad Mohamed, nato il 07/09/1991 avverso l'ordinanza emessa il 14/11/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. r
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia respingeva l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da Mohamed Makdad. Tali misure alternative erano state richieste congiuntamente da Mohamed Makdad in relazione alla pena di un anno, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione, che gli era stata irrogata con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona il 6 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2019.
2. Avverso questa ordinanza Mohamed Makdad, a mezzo dell'avv. Marco Capra, ricorreva per cassazione, con richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del progetto rieducativo proposto nell'interesse del condannato, che veniva valutato negativamente sulla base della sola informativa trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Travagliato il 20 maggio 2024, nonostante fosse trascorso un lasso di tempo consistente dal deposito dell'istanza di concessione delle misure alternative controverse.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Mohamed Makdad è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso proposto da Mohanned Makdad non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti fattuali per la concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Makdad, che correlava al progetto rieducativo posto a sostegno dell'istanza di concessione dei benefici penitenziari della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio giurisdizionale.
Si evidenziava, in proposito, che, dall'informativa trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Travagliato il 20 maggio 2024, emergeva che nel domicilio eletto, indicato in Torbole Casaglia, in Via Giuseppe Mazzini n. 93 - indicato nella sua istanza di concessione delle misure alternative in esame, risultavano risiedere soggetti con cui il ricorrente non intratteneva rapporti; mentre, il ricorrente risultava domiciliato in Via Giuseppe Verdi n. 43 dello stesso Comune bresciano. Si evidenziava, al contempo, che Abderrahmane Aouad, che, secondo l'istante, avrebbe dovuto ospitarlo, aveva dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Travagliato, incaricati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia di compiere le verifiche del caso, di non essere assolutamente disposto ad accoglierlo presso la sua abitazione.
Si riferiva, in particolare, a pagina 2 del provvedimento impugnato che Aouad, debitamente compulsato, rispondeva «di non avere più rapporti con Makdad da anni e di non essere assolutamente disposto ad ospitarlo». Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti del ricorrente su una valutazione complessiva della progetto rieducativo allegato alle istanze di concessione dei benefici penitenziari della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenuto, per le ragioni esposte, inadeguato.
Non può, in proposito, non rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti, pienamente rispettato nel caso di Makdad, il principio secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di rieducazione concretamente seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Brescia, si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01;
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Makdad deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila